Marchio Lambretta decaduto per non uso

Marchio Lambretta decaduto per non uso

Marchio Lambretta decaduto per non uso

Per mantenere in vita un marchio bisogna usarlo. E’ l’uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenerlo in vita. Questo è un principio assoluto e nulla può neanche contro il potere evocativo della storica Lambretta.

Marchio Lambretta decaduto per non uso: il fatto

Le parti in causa per la titolarità sul marchio sono l’impresa di proprietà statale Scooters of India Limited. Questa è diventata titolare del marchio dal 2002, dopo aver acquisito il ramo d’azienda motoveicoli, a seguito della chiusura degli stabilimenti Innocenti e l’olandese Brandconcern Bv (che nel 2007 ha depositato alcune domande di registrazione di un brevetto clone in cui campeggia lo stesso termine, accompagnato da varianti grafiche).

Il no della Corte di giustizia europea,

La Corte, con sentenza del 16 febbraio 2017, ha respinto l’impugnazione per la decadenza del marchio. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società indiana contro quella olandese contro la sentenza della Corte di appello che nel 2013 aveva dichiarato l’ estinzione del marchio per “non uso”. (la sentenza 7970/17 della Corte di cassazione)

Il marchio è decaduto nel 1988, sottolineano i giudici quando, trascorsi ormai tre anni dalla fine delle importazioni del celebre scooter dall’India, è venuta meno la circolazione del brevetto.

La fine delle importazioni dagli stabilimenti dell’Uttar Pradesh nel 1985 ha messo fine a quello che le toghe definiscono «uso effettivo» del marchio. La circolazione del logo negli anni successivi, infatti, è stata di portata talmente circoscritta e ininfluente – sul mercato e nel rapporto con i concorrenti – da non poter essere considerata impattante sul fronte del merchandising.

Nulla ha potuto neanche l’intervento della riforma del 1992 e applicabile soltanto ai marchi non ancora decaduti al momento di entrata in vigore del Dlgs 480.

L’obiettivo della riforma, d’altronde, era quello di evitare riserve prolungate di loghi. Più volte – ricordano i giudici – la Cassazione ha ricordato come l’utilizzazione del marchio d’impresa, onde evitare la decadenza per uso non triennale, possa avere anche un carattere discontinuo o locale. Possa cioè essere mantenuto in vita anche da terzi, purchè non in contrasto con il titolare, ma sempre con l’obiettivo di perseguire effettività e presenza sul mercato. Requisiti che, nel caso del marchio depositato dalla indiana Sil, non sono stati rispettati.

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