Febbre da Cavallo e trasposizione di un film in un’opera teatrale

Trasposizione teatrale di un film

La trasposizione di un film in un’opera teatrale è un’operazione che non può prescindere da un solido inquadramento legale. Per poter procedere, è necessario acquisire i diritti dai titolari del copyright del film, un processo che avviene attraverso specifici contratti.

Il primo passo fondamentale è l’ottenimento di un’opzione sui diritti. Un produttore teatrale o un autore interessato all’adattamento contatta i detentori dei diritti d’autore del film (solitamente la casa di produzione, il regista, lo sceneggiatore, e l’autore del soggetto originale, se diverso). L’accordo di opzione concede, in cambio di una somma di denaro, il diritto esclusivo e temporaneo di sviluppare il progetto teatrale. Questo periodo serve a trovare finanziamenti, a redigere la sceneggiatura e a mettere insieme il cast e il team creativo, senza il rischio che i diritti vengano venduti a qualcun altro.

Una volta che il progetto è pronto e i fondi sono stati assicurati, l’opzione viene esercitata e si procede con la stesura del contratto di licenza di adattamento. Questo documento è il cuore dell’accordo e deve definire in modo preciso e dettagliato ogni aspetto della trasposizione. Tra le clausole più importanti figurano:

  • L’ambito della licenza: Deve specificare chiaramente che i diritti concessi sono per la creazione di un’opera teatrale, e non per altre forme di sfruttamento.
  • Territorio e durata: Il contratto stabilisce in quali Paesi l’opera teatrale può essere rappresentata e per quanto tempo. Spesso, la licenza è concessa per un periodo limitato, con possibilità di rinnovo.
  • Corrispettivi economici: Le modalità di pagamento sono cruciali. Possono prevedere una “flat fee” (una somma fissa per l’acquisizione dei diritti) e, più comunemente, una percentuale sugli incassi dei biglietti (royalties), che i produttori versano ai detentori dei diritti del film.

È fondamentale che il contratto regoli anche i diritti morali degli autori originali, assicurando che siano riconosciuti e che non vengano operate modifiche all’opera che possano danneggiarne l’onore o la reputazione. L’accordo, in sostanza, garantisce che l’adattamento sia un lavoro derivato autorizzato, che rispetta l’integrità della fonte originale pur permettendone una nuova e valida espressione artistica.

Il Tribunale di Roma, accogliendo un reclamo, ha stabilito che i produttori del film e gli eredi del produttore sono i titolari dei diritti di sfruttamento economico su “Febbre da Cavallo”, inclusa la possibilità di un adattamento teatrale.

La Corte ha precisato che la trasposizione teatrale di un film non è una rielaborazione dell’opera cinematografica nel suo complesso, ma piuttosto del suo soggetto e della sua sceneggiatura. Questa distinzione è fondamentale, in quanto il diritto di elaborare e modificare un’opera spetta all’autore.

L’elaborazione e la modificazione di un’opera originale devono essere autorizzate dal suo autore. Questo diritto, sancito dall’articolo 18 della Legge sul Diritto d’Autore, riguarda le trasformazioni dell’opera in altre forme artistiche, i rifacimenti sostanziali e gli adattamenti.

L’opera teatrale che ne deriva è considerata un’opera derivata e può essere tutelata dal diritto d’autore se presenta un proprio carattere creativo, senza pregiudicare i diritti esistenti sull’opera originale.

Come si adatta un film in uno spettacolo teatrale?

Per adattare legalmente un film a un’opera teatrale è necessario acquisire i diritti dai titolari del copyright dell’opera cinematografica. La legge italiana riconosce il produttore come titolare dei diritti di sfruttamento economico del film, ma i diritti di adattamento, ovvero la possibilità di trasformare l’opera in una forma artistica diversa, rimangono in capo agli autori (soggetto, sceneggiatura, musica). È quindi fondamentale stipulare un contratto con i soggetti giusti, che possono includere il produttore e gli autori originali. Questo accordo deve specificare chiaramente l’ambito dell’adattamento, il territorio e la durata della licenza, oltre a definire i compensi (spesso royalties sulle vendite dei biglietti) per l’uso dell’opera.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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