Opera derivata: quali sono le opere derivate

Le opere derivate sono tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista all’art. 4 della LdA:

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

L’opera derivata: il diritto di elaborazione e di modificazione di un’opera

Qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall’autore dell’opera.

È questo il contenuto del diritto di elaborazione (art. 18 L.d.A.), che ha ad oggetto, in particolare le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.

L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta “opera derivata” ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo (art. 4 L.d.A.), senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.

Un caso classico di elaborazione è quello della trasposizione di un romanzo o di un’opera in una sceneggiatura teatrale o cinematografica. È di competenza esclusiva dell’autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Altro esempio tipico di trasformazione letteraria è quello della riduzione in forma poetica di una composizione in prosa e, viceversa, della riduzione in prosa di una composizione poetica.

Il diritto esclusivo di elaborazione

L’art. 18 l.d.a. riconosce all’autore, quale diritto di utilizzazione economica, il diritto esclusivo di elaborazione e di traduzione. Il diritto di elaborare è il diritto che ha l’autore di effettuare egli stesso tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 l.d.a.

Quest’ultimo articolo prevede che, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, siano protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

L’opera elaborata gode di una sua tutela autonoma

Bisogna però ricordare che l’autore è l’esclusivo titolare del diritto di derivare altre opere da quelle già da lui create, e può impedire che altri non autorizzati si avvalgano di questo suo esclusivo diritto, plagiando, contraffacendo o elaborando abusivamente la sua opera.

Il diritto di elaborazione è riconosciuto dalla legge. Anche se diverso dall’autore dell’opera originale, esiste il diritto d’autore dell’elaboratore, qualora l’opera elaborata contenga i requisiti richiesti per la tutela (carattere creativo, originalità, novità).

La trasformazioni della forma artistica nell’opera derivata

All’autore spetta anche il diritto esclusivo di trasformare la propria opera da una in altra forma artistica. Si è voluto con ciò prendere in considerazione la possibilità di elaborazione delle opere dell’arte figurativa, spettante all’autore dell’opera originale, che deve essere distinta dalla riproduzione dell’opera d’arte con variazioni di dimensioni, forma, di materia o di procedimento, che non contiene nessun elemento di creazione intellettuale.

Con opera derivata si intende la creazione frutto dall’elaborazione o modifica di un’opera preesistente. Anch’essa è tutelata dal diritto d’autore, a patto che risponda al requisito fondamentale del carattere creativo: deve quindi possedere un quid in più di creatività e originalità rispetto all’opera su cui si radica. Un esempio di opera derivata assai comune? La traduzione.

Tale elaborazione è libera?

Anche se l’opera derivata è autonomamente tutelata, ciò non toglie che sia categoricamente richiesto il previo consenso dell’autore dell’opera originaria, prima di apportarvi qualsivoglia modifica o trasformazione. La legge stabilisce, infatti, che il diritto di apportare modifiche spetti all’autore di un’opera. Se dunque elaborassi un’opera senza dovuta autorizzazione, violerei un diritto altrui espressamente riconosciuto, non molto diversamente da colui che si appropria indebitamente di una macchina.

Come si configura il “potere di elaborazione”?

Il diritto di elaborare rientra tra i diritti morali di un autore. Questo significa che, anche se il creatore (ad esempio di un libro) avesse ceduto i diritti di sfruttamento economico, per far circolare un’elaborazione dell’opera in discussione (ad esempio una sceneggiatura per teatro) dovrei comunque chiedere a lui l’autorizzazione.

E dopo l’autorizzazione?

Ulteriori cautele sono comunque necessarie. All’autore dell’opera originaria rimane, infatti, il diritto di opporsi, anche dopo aver concesso l’autorizzazione, se dovesse ritenere l’opera derivata in pregiudizio del suo onore e della sua reputazione. Sarebbe in tal caso il giudice a decidere se sia realmente configurabile una violazione, ma si consiglia di premunirsi a tal riguardo: il tenore delle precedenti contrattazioni e accordi sono fondamentali. Per rispettare i diritti morali dell’autore originario, è necessario inserire il suo nominativo come prescritto dalle forme d’uso.

Dei casi a parte di opera derivata: la parodia e la caricatura.

Pur in assenza di un’esplicita previsione nell’ordinamento italiano, se l’opera è inquadrabile come parodia e caricatura, essa va esclusa dall’applicazione della normativa in tema di opere derivate. Pur ispirandosi ad opere precedenti, infatti, le loro caratteristiche le rendono creazioni autonome. Alla base di tale trattamento differenziato si pongono non solo valori costituzionali quali la libertà dell’arte e della scienza, ma la loro stessa natura di stravolgimento dell’opera cui si ispirano, di cui ribaltano il messaggio. In caso di parodia e caricatura, dunque, non si applicano le norme in tema di lesione all’onore e alla reputazione e non sono obbligatorie previe autorizzazioni.

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