Diritto d’autore in architettura: progetti, committenti ed eredi

Copyright dei progetti di architettura

Diritto d’autore in architettura: progetti, committenti ed eredi


Un collega ha copiato il tuo progetto. Il committente ha usato le fotografie del tuo edificio senza chiederti il permesso. Gli eredi di un architetto scomparso si oppongono alla ristrutturazione di un palazzo che lui ha progettato. Tre situazioni diverse, uno stesso problema di fondo: chi ha diritti su cosa, quando si tratta di opere di architettura?

La risposta non è mai scontata. Il diritto d’autore in architettura funziona in modo diverso rispetto ad altri ambiti creativi, con regole specifiche sulle modifiche, sul rapporto tra architetto e committente, e su cosa si trasmette agli eredi. Questa guida ripercorre i casi più frequenti attraverso le sentenze che li hanno definiti.


Quando un’opera di architettura è protetta dal diritto d’autore

Non tutte le opere architettoniche godono della tutela del diritto d’autore. La Legge 633/1941 protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo — e la creatività, in architettura, richiede una valutazione caso per caso.

Il principio consolidato dalla giurisprudenza italiana è che la creatività non coincide con la complessità tecnica o con la genialità assoluta. Ciò che conta è che il risultato formale sia svincolato dalla pura soluzione di un problema tecnico-funzionale — che ci sia, in altre parole, un apporto personale e riconoscibile dell’autore che vada oltre le necessità costruttive.

La Cassazione ha ritenuto tutelabili un progetto preliminare con evidenti profili architettonici e urbanistici, un’opera di ristrutturazione con un seppur minimo grado di creatività, e — in modo significativo — anche un progetto di interior design in cui la scelta, il coordinamento e la disposizione degli elementi rivelino una chiara “chiave stilistica” non imposta da esigenze tecniche.

Cosa non è tutelabile: le forme architettoniche rese necessarie dalla funzione dell’opera, le soluzioni standard senza apporto creativo riconoscibile, le idee progettuali in sé (indipendentemente dalla loro forma espressiva).


Il caso del plagio tra colleghi: cosa ha deciso il Tribunale di Milano

Due architetti progettano una ristrutturazione importante per un committente. Perdono l’incarico. Il committente affida il lavoro a un terzo collega, il cui progetto risulta — a un esame attento — quasi identico al loro.

Il Tribunale di Milano ha affrontato esattamente questo caso. Il primo passo è stato una comparazione tecnica affidata a un consulente d’ufficio (CTU), che non aveva ravvisato un’imitazione. Il Tribunale però non ha condiviso questa valutazione: ha ritenuto che il progetto del collega costituisse una rielaborazione dell’originale — e che la legge richiedesse il consenso degli autori per qualsiasi rielaborazione. Poiché quel consenso non era mai stato chiesto, la condotta del terzo architetto era illecita. La domanda dei due progettisti è stata accolta.

Cosa insegna questo caso:

Per dimostrare un plagio in architettura serve confrontare i due progetti su più livelli — planimetrie, sezioni, prospetti, scelte stilistiche, organizzazione degli spazi. La semplice dichiarazione di originalità non basta: occorre una documentazione tecnica che mostri gli elementi originali dell’opera e la loro riproduzione nel progetto contestato. È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alla genesi del progetto — schizzi preliminari, corrispondenza con il committente, file datati — per poter ricostruire la paternità e la cronologia.


Il caso committente/architetto: chi ha i diritti sull’opera finita e sulle sue fotografie

diritti d'autore sulle immagini di un'opera architettonica

Una società commissiona a un famoso architetto il progetto e la realizzazione di un importante Centro congressi di Roma. Una volta costruito, la società utilizza fotografie dell’edificio — scattate da lei stessa in occasione dell’inaugurazione — per scopi promozionali. L’architetto invia una diffida e minaccia una causa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7879/2019, ha dato torto all’architetto.

La chiave del caso stava nel contratto. Il testo dell’accordo riservava all’architetto i diritti di proprietà intellettuale sul progetto esecutivo — non sull’opera fisica ultimata. Le parti avevano voluto limitare l’assegnazione dei diritti al solo progetto architettonico, lasciando al committente i diritti immateriali sull’opera costruita.

Il Tribunale ha applicato il principio dell’esaurimento: chi ha commissionato e acquisito un’opera può utilizzarla per i suoi scopi ordinari — inclusa la promozione — a meno che il contratto non ponga limiti espliciti. Le fotografie in questione documentavano fedelmente il Centro congressi senza interpretazioni personali dei fotografi, e il loro utilizzo non arrecava pregiudizio alla reputazione professionale dell’architetto né travisava l’opera.

Cosa insegna questo caso:

Il committente che finanzia la costruzione di un edificio ha in linea di principio il diritto di usarlo per i suoi scopi, fotografie incluse — a meno che il contratto non dica diversamente. Ma l’opposto è altrettanto vero: il contratto può e deve disciplinare espressamente questi aspetti. Se l’architetto vuole riservarsi il controllo sulle immagini della propria opera, deve scriverlo. Se il committente vuole essere sicuro di poter usare liberamente le fotografie, deve scriverlo.

La regola pratica per chi lavora in questo settore è una: tutto ciò che non è scritto nel contratto diventa materia di controversia.


Il caso degli eredi: cosa si trasmette del diritto morale dell’architetto

L’ex Cinema America di Roma è un edificio degli anni Cinquanta progettato dall’architetto Angelo Di Castro. La società proprietaria vuole apportare modifiche all’edificio. Gli eredi del progettista chiedono al Ministero della Cultura il riconoscimento dell’importante carattere artistico” dell’opera — uno strumento che, se concesso, darebbe all’autore (o ai suoi eredi) il diritto di effettuare personalmente lo studio e l’attuazione delle modifiche.

Diritti d'autore sulle opere delle arti figurative e dell'architettura

Il Ministero riconosce il carattere artistico su istanza degli eredi. La società proprietaria impugna il provvedimento.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11798 del 5 dicembre 2018, ha accolto il ricorso della società, chiarendo un punto di diritto rilevante.

L’art. 23 della L. 633/1941 prevede che il diritto morale si trasmetta agli eredi. Ma non tutte le facoltà del diritto morale si trasmettono allo stesso modo. La Cassazione e il Consiglio di Stato avevano già chiarito che:

Le facoltà trasmissibili agli eredi sono quelle che non richiedono esercizio personale — il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto di opporsi a modifiche lesive dell’onore e reputazione.

Le facoltà non trasmissibili sono quelle strettamente personali, come la facoltà di chiedere il riconoscimento del carattere artistico in funzione dello studio e attuazione delle modifiche. Queste implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all’autore — non ai suoi eredi.

Il TAR ha quindi stabilito che gli eredi di un architetto non possono chiedere al Ministero il riconoscimento del carattere artistico di un’opera per esercitare la facoltà di studio e attuazione delle modifiche — perché quella facoltà era personale e si è estinta con la morte dell’autore.

Cosa insegna questo caso:

Il diritto morale degli architetti ha una struttura diversa rispetto a quello degli autori di altre opere. L’architetto — a differenza di altri creatori — non può nemmeno in vita opporsi alle modifiche che si rendano necessarie durante o dopo la costruzione. Può solo chiedere che, in presenza di un riconoscimento di importante carattere artistico, sia lui a studiare e realizzare quelle modifiche. È una facoltà personale, tecnica e artistica insieme, che muore con lui.


Le regole pratiche: cosa fare per proteggere il proprio progetto

Se sei un architetto:

Documenta il processo creativo fin dall’inizio — schizzi, bozze, email, presentazioni al cliente. In caso di contenzioso, la prova della paternità e della cronologia del progetto è il tuo strumento principale.

Disciplina contrattualmente i diritti sulle fotografie e sull’immagine dell’opera. Se vuoi poter controllare come vengono usate le immagini del tuo edificio, il contratto con il committente deve dirlo esplicitamente.

Se il tuo progetto viene usato per una seconda opera senza il tuo consenso, agisci rapidamente — la prova del plagio si costruisce attraverso una comparazione tecnica e una consulenza specializzata.

Se sei un committente:

Verifica cosa prevede il contratto in merito ai diritti sull’opera finita e sulle fotografie prima di usarle. Se il contratto tace, in linea di principio hai il diritto di usarle — ma il principio dell’esaurimento ha limiti e va valutato caso per caso.

Se stai acquistando un edificio con caratteristiche di rilevanza artistica, tieni presente che potrebbero esistere diritti morali degli autori originali (o dei loro eredi) che limitano le tue possibilità di modifica.

In entrambi i casi:

Un contratto redatto con attenzione vale molto più di qualsiasi contenzioso successivo. La specificità delle clausole sui diritti di proprietà intellettuale — chi può usare le fotografie, chi può rielaborare il progetto, cosa succede se l’incarico cambia — è la differenza tra un accordo professionale e una fonte di dispute.


Lo Studio Legale DANDI assiste architetti, studi di progettazione e committenti nella tutela del diritto d’autore sulle opere architettoniche, nella redazione di contratti professionali e nella gestione di controversie per plagio o uso non autorizzato. Contattaci per una consulenza in diritto d’autore o usa il nostro servizio DANDI Pronto Intervento se hai già ricevuto una diffida.

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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