Febbre da Cavallo e trasposizione di un film in un’opera teatrale

Trasposizione teatrale di un film

Con sentenza emessa sulla base di un reclamo, il Tribunale di Roma ha dato ragione alla produzione dell’opera teatrale “Febbre dal Cavallo” ed agli eredi del produttore del film confermando che sono proprio loro i titolari dei diritti di sfruttamento economico sul film Febbre da Cavallo, compresi quelli di adattamento teatrale.

Il collegio ha ritenuto di condividere l’affermazione secondo la quale l’adattamento teatrale costituisce rielaborazione del soggetto e della sceneggiatura come elaborati e non del film, diversamente dal remake e dal sequel che, restando nell’ambito del genere cinematografico, costituiscono rielaborazione dell’opera cinematografica quale opera composta ma unitaria risultante da tutti i diversi apporti artistici realizzati per conto del produttore cinematografico, i quali invece non vengono in rilievo nell’adattamento teatrale.

In tal senso si devono richiamare la ratio dell’attribuzione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica in capo al produttore, che risiede nella valorizzazione del ruolo di organizzatore e finanziatore dell’opera, assolto da quest’ultimo in funzione della più efficiente disciplina dei diritti relativi ad opere che risultano dal contributo di più persone ed il principio di indipendenza dei diritti esclusivi di utilizzazione delle opere.

Il diritto di trasposizione teatrale di un film è un diritto che spetta all’autore dell’opera e, in generale, si parla del diritto di elaborazione e modificazione dell’opera. Qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall’autore dell’opera.

È questo il contenuto del diritto di elaborazione (art. 18 L.d.A.), che ha ad oggetto, in particolare le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.

L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta “opera derivata” ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo (art. 4 L.d.A.), senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria. È di competenza esclusiva dell’autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

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