Art. 110-quater LDA: l’obbligo di rendicontazione verso autori e artisti

Art. 110-quater LDA: l'obbligo di rendicontazione verso autori e artisti

 

 

Dal 7 giugno 2022, chi sfrutta economicamente l’opera di un autore — una casa editrice che pubblica un romanzo, una casa discografica che distribuisce un album, un produttore che sfrutta una colonna sonora — ha un obbligo preciso: rendicontare all’autore, almeno ogni sei mesi, come l’opera viene utilizzata e quanto genera. L’obbligo nasce dall’art. 110-quater della Legge sul Diritto d’Autore, introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 in attuazione della Direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (DSM, 2019/790).

Non è solo una norma di trasparenza contabile. È uno strumento di riequilibrio contrattuale tra chi crea e chi sfrutta — che si accompagna ad altri diritti nuovi: la revisione del compenso in caso di successo imprevisto (la bestseller clause), il diritto di revoca per mancato sfruttamento, e il diritto di richiedere informazioni direttamente ai sub-licenziatari.

L’obbligo di rendicontazione: chi, quando, cosa

L’art. 110-quater LDA impone l’obbligo a chiunque sfrutti un’opera o la prestazione di un artista interprete/esecutore in forza di un contratto di licenza o cessione. In pratica: case editrici, case discografiche, produttori cinematografici e audiovisivi, piattaforme digitali, broadcaster, chiunque detenga una licenza su un’opera e la utilizzi commercialmente.

La rendicontazione deve essere fornita:

  • Con cadenza almeno semestrale — il licenziatario può scegliere di rendicontare più frequentemente, ma non meno di due volte l’anno
  • A partire dalla prima pubblicazione o primo sfruttamento dell’opera
  • All’autore o all’artista direttamente, o al loro rappresentante autorizzato

L’obbligo vale anche per i sub-licenziatari — chi ha ricevuto una licenza dal licenziatario principale e la sfrutta a sua volta. Se il licenziatario principale non ha le informazioni sui sub-licenziatari, l’autore può richiederle direttamente a questi ultimi.

Cosa deve contenere il rendiconto

Il rendiconto deve essere completo, pertinente e aggiornato. Le informazioni minime richieste:

  • Identità degli sfruttatori: non solo il licenziatario che ha firmato il contratto, ma anche i soggetti terzi a cui ha sub-licenziato l’opera
  • Modalità di sfruttamento: come viene utilizzata l’opera — pubblicazione cartacea, distribuzione digitale, streaming, sincronizzazione in film o spot, performance pubblica
  • Ricavi generati per canale: tutti gli introiti derivanti dallo sfruttamento, inclusi quelli da pubblicità e merchandising associati all’opera
  • Per i servizi audiovisivi online: numero di acquisti, visualizzazioni e abbonati — dati che le piattaforme hanno e che spesso non venivano condivisi con gli autori prima di questa norma
  • Remunerazione dovuta: l’importo esatto del compenso spettante all’autore nel periodo, come risulta dai dati di sfruttamento e dal contratto

Il livello di dettaglio richiesto deve essere proporzionato al tipo di opera e al settore — l’obbligo non è uguale per un romanzo venduto in mille copie e per un brano con un milione di stream al mese.

I nuovi diritti per autori e artisti

La bestseller clause (art. 110-quinquies LDA)

Se la remunerazione pattuita nel contratto risulta manifestamente sproporzionata rispetto ai proventi effettivi generati dall’opera — perché il successo commerciale ha superato qualsiasi previsione al momento della firma — l’autore ha il diritto di richiedere una revisione del compenso ai sensi dell’art. 110-quinquies LDA.

È la norma che consente all’autore di un romanzo diventato bestseller inaspettato, o al compositore di una canzone diventata virale, di rinegoziare i termini economici del contratto originario — anche quando aveva ceduto i diritti in modo definitivo. La richiesta deve essere motivata e fondata sui dati di sfruttamento ricevuti con la rendicontazione.

Il diritto di revoca per mancato sfruttamento (art. 110 LDA)

Se l’opera non viene sfruttata, o viene sfruttata in misura insufficiente rispetto alla prassi del settore, l’autore può revocare — in tutto o in parte — la licenza o la cessione dei diritti ai sensi dell’art. 110 LDA. L’opera torna nella disponibilità dell’autore, che può concederla a un altro licenziatario.

La procedura richiede una comunicazione scritta al licenziatario con un termine per rimediare — se entro quel termine lo sfruttamento non riprende in modo adeguato, la revoca diventa efficace.

Il diritto di richiedere informazioni ai sub-licenziatari

Se il licenziatario principale non dispone di tutte le informazioni necessarie per la rendicontazione — perché ha sub-licenziato l’opera a distributori o piattaforme che gestiscono i dati — l’autore può richiedere le informazioni direttamente ai sub-licenziatari. È uno strumento importante per evitare che la catena di sub-licenze diventi uno schermo opaco dietro cui nascondere i dati di sfruttamento.

Le sanzioni AGCOM e la presunzione legale

L’AGCOM è l’organo incaricato di vigilare sull’adempimento degli obblighi di rendicontazione. In caso di violazione, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’azienda inadempiente.

Ma la conseguenza più rilevante per l’autore è di natura probatoria: la mancata comunicazione delle informazioni dovute costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso. Chi non rendiconta si presume stia pagando meno del dovuto — e spetta al licenziatario dimostrare il contrario.

Gli accordi già in essere prima del 2022

L’obbligo di rendicontazione si applica ai contratti in essere dal 7 giugno 2022, indipendentemente dalla data di firma. Un contratto siglato nel 2015 è soggetto all’obbligo di rendicontazione semestrale esattamente come uno firmato nel 2023.

Questo significa che l’autore non deve rinegoziare formalmente il contratto per far valere il diritto — può richiedere il rendiconto in forza della legge, che prevale su eventuali clausole contrattuali difformi. È però consigliabile verificare che i contratti esistenti non contengano clausole che tentino di escludere o limitare l’obbligo, e valutare se richiedere un aggiornamento formale delle condizioni.

→ Approfondimento: Il contratto editoriale: clausole da verificare
→ Approfondimento: Il contratto discografico: clausole essenziali

Il rapporto con SIAE e le collecting societies

L’obbligo di rendicontazione dell’art. 110-quater si affianca — non si sostituisce — ai rendiconti già forniti dalla SIAE e dalle altre collecting societies. La SIAE rendiconta già agli autori i proventi raccolti e distribuiti dalla società di gestione (performance pubbliche, diritto di prestito, compenso copia privata). Quello che la SIAE non rendiconta è lo sfruttamento diretto gestito dal licenziatario al di fuori della gestione collettiva — le vendite di copie fisiche, i ricavi da streaming gestiti dall’etichetta, le sincronizzazioni negoziate direttamente.

È proprio questo il territorio coperto dall’art. 110-quater: lo sfruttamento diretto che avviene al di fuori della gestione collettiva e che prima di questa norma era spesso opaco per l’autore.

→ Approfondimento: Equo compenso e SIAE: come funziona la distribuzione

Cosa fare se il licenziatario non rendiconta

Se il licenziatario non fornisce il rendiconto semestrale o lo fornisce in modo incompleto, l’autore ha a disposizione una procedura in tre passi.

1. Diffida formale: inviare una richiesta scritta formale al licenziatario, indicando il periodo di riferimento, le informazioni mancanti e un termine per fornirle (in genere 30 giorni). La diffida deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno per avere data certa.

2. Segnalazione all’AGCOM: se il licenziatario non risponde o risponde in modo inadeguato, è possibile presentare una segnalazione all’AGCOM. L’Autorità può avviare un procedimento sanzionatorio e applicare le sanzioni previste. Sul sito dell’AGCOM sono disponibili le modalità di presentazione delle segnalazioni.

3. Azione contrattuale: il mancato rispetto dell’obbligo di rendicontazione costituisce inadempimento contrattuale — l’autore può agire in giudizio per ottenere i dati e il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento. La presunzione legale di inadeguatezza del compenso inverte l’onere della prova: spetta al licenziatario dimostrare di aver pagato correttamente, non all’autore dimostrare di aver ricevuto meno del dovuto.

Le clausole da inserire nei contratti

Anche se l’obbligo di rendicontazione nasce dalla legge e non richiede una clausola contrattuale specifica, è fortemente consigliabile includerlo esplicitamente nei contratti — sia per chiarezza tra le parti, sia per definire i dettagli operativi (formato, termine, modalità di audit) che la legge non specifica.

Le clausole che seguono sono esempi adattabili a contratti editoriali, discografici, cinematografici e di licenza in generale.


Clausola 1 — Remunerazione adeguata e proporzionata

Art. [X]: Remunerazione adeguata e proporzionata

L’Autore/Artista ha diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento dell’opera/interpretazione oggetto del presente Contratto, in conformità con l’art. 107 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. La remunerazione è definita attraverso la corresponsione di [specificare: royalties percentuali sui ricavi netti / fisso più royalties / altra struttura] sui proventi derivanti dallo sfruttamento.

Clausola 2 — Obbligo di rendicontazione

Art. [X]: Obbligo di rendicontazione

Il Licenziatario/Produttore si impegna a fornire all’Autore/Artista, con cadenza semestrale a partire dalla data di prima pubblicazione o primo sfruttamento dell’opera, relazioni complete e aggiornate sullo sfruttamento dell’opera e sui proventi generati. Le relazioni devono includere: i dati relativi alle vendite fisiche e digitali, agli streaming, alle sincronizzazioni e a ogni altra forma di utilizzo commerciale; i ricavi corrispondenti; l’identità degli utilizzatori secondari. L’Autore/Artista ha diritto, previa richiesta scritta con preavviso di [30] giorni, di effettuare una verifica contabile indipendente per controllare l’accuratezza delle informazioni ricevute. Qualora la verifica rilevi errori superiori al [5%] delle somme dovute, i costi della verifica sono a carico del Licenziatario/Produttore.

Clausola 3 — Bestseller clause

Art. [X]: Adeguamento del compenso (bestseller clause)

Qualora la remunerazione pattuita risulti manifestamente sproporzionata rispetto ai proventi complessivi generati dallo sfruttamento dell’opera, l’Autore/Artista ha il diritto di richiedere per iscritto al Licenziatario/Produttore una revisione del compenso, ai sensi dell’art. 110-quinquies LDA. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede entro [60] giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancato accordo, le Parti possono ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dal presente Contratto o, in alternativa, all’Organismo di mediazione competente.

Clausola 4 — Diritto di revoca per mancato sfruttamento

Art. [X]: Diritto di revoca per mancato sfruttamento

Qualora l’opera non sia sfruttata, o sia sfruttata in misura insufficiente rispetto alla prassi del settore, l’Autore/Artista ha il diritto di revocare, in tutto o in parte, la licenza o la cessione dei propri diritti, ai sensi dell’art. 110 LDA. L’Autore/Artista esercita tale diritto inviando comunicazione scritta al Licenziatario/Produttore, concedendo un termine di [30] giorni per porre rimedio. Decorso inutilmente tale termine, la revoca diventa efficace e i diritti tornano nella piena disponibilità dell’Autore/Artista.


→ Approfondimento: Cessione dei diritti d’autore: forma e requisiti
→ Approfondimento: Il contratto di licenza per royalties: guida completa

Domande frequenti

Cos’è l’obbligo di rendicontazione dell’art. 110-quater LDA?

Dal 7 giugno 2022, chi sfrutta un’opera altrui deve fornire all’autore, almeno ogni sei mesi, informazioni complete sullo sfruttamento e sulla remunerazione dovuta. L’obbligo nasce dal D.Lgs. 177/2021, che ha recepito la Direttiva DSM 2019/790.

Cosa deve contenere il rendiconto?

L’identità di tutti gli sfruttatori (inclusi i sub-licenziatari), le modalità di sfruttamento, i ricavi per canale, per i servizi audiovisivi online i numeri di visualizzazioni e abbonati, e l’importo esatto della remunerazione dovuta.

Cos’è la bestseller clause?

Il diritto dell’autore di richiedere una revisione del compenso quando la remunerazione pattuita risulta manifestamente sproporzionata rispetto ai proventi effettivi generati dall’opera (art. 110-quinquies LDA). Si applica anche in caso di cessione irrevocabile dei diritti.

Cosa succede se il licenziatario non rendiconta?

AGCOM può applicare sanzioni fino all’1% del fatturato. La mancata rendicontazione costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso — spetta al licenziatario dimostrare di aver pagato correttamente. L’autore può anche agire contrattualmente per inadempimento.

Gli accordi firmati prima del 2022 sono soggetti all’obbligo?

Sì. L’obbligo si applica a tutti i contratti in essere dal 7 giugno 2022, indipendentemente dalla data di firma. L’autore può richiedere il rendiconto semestrale in forza della legge, senza rinegoziare formalmente il contratto.

Cos’è il diritto di revoca per mancato sfruttamento?

Se l’opera non viene sfruttata o è sfruttata in misura insufficiente, l’autore può revocare la licenza o la cessione dei diritti (art. 110 LDA), previo avviso scritto al licenziatario con termine per rimediare.


Hai un contratto in essere e vuoi verificare se l’obbligo di rendicontazione viene rispettato? Stai firmando un nuovo contratto e vuoi includere le clausole corrette? Contattaci — la revisione e negoziazione di contratti di cessione e licenza è una delle nostre aree principali.

Leggi anche: Contratto editoriale · Contratto discografico · Contratto di licenza per royalties · Tassazione delle royalties · Cessione dei diritti d’autore

 

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

Site Footer