Quando si sta per realizzare un film, tra il primo accordo verbale e la firma del contratto definitivo c’è spesso un periodo di settimane o mesi in cui le parti lavorano insieme, si scambiano materiali riservati, fanno presentazioni a finanziatori e cercano fondi. La lettera di intenti (in inglese Letter of Intent, abbreviata LOI) è il documento che regola questo periodo — fissando per iscritto cosa si è già concordato e impegnando le parti a comportarsi correttamente durante le trattative.
Non è il contratto definitivo. Ma non è nemmeno un foglio di carta senza conseguenze.
Cos’è la lettera di intenti e a cosa serve
La lettera di intenti è un documento preliminare con cui le parti formalizzano le loro intenzioni di collaborare su un progetto cinematografico prima di sottoscrivere il contratto definitivo. L’analogia più immediata è con il compromesso nell’acquisto di una casa: prima di firmare l’atto notarile, le parti firmano un documento che fissa il prezzo, le condizioni e le scadenze — impegnandosi a procedere in buona fede verso il contratto definitivo.
Nel cinema, la LOI serve principalmente a tre cose:
- Fissare i punti già concordati — compenso base, ruolo, periodo di lavorazione, struttura della cessione dei diritti — evitando di rimettere tutto in discussione nelle fasi successive
- Dimostrare la serietà del progetto a finanziatori, fondi pubblici e distributori — una LOI firmata da un regista di nome o da un attore confermato vale quanto una presentazione
- Regolare il periodo di trattativa — definendo chi può fare cosa con le informazioni ricevute, per quanto tempo le parti si impegnano a negoziare e cosa succede se non si arriva a un accordo
LOI, MoU e deal memo: le differenze
Nel settore cinematografico vengono usati diversi documenti preliminari con nomi spesso intercambiabili, ma con funzioni e gradi di impegno diversi.
La Letter of Intent (LOI) formalizza le intenzioni iniziali e i punti già concordati. Ha valore prevalentemente precontrattuale — impegna le parti a negoziare in buona fede ma non a concludere il contratto. È il documento più comune nella fase iniziale di un progetto.
Il Memorandum of Understanding (MoU) è più strutturato e dettagliato. Nelle co-produzioni internazionali, viene usato per fissare la struttura del progetto — quote finanziarie, ripartizione dei diritti, struttura della co-produzione — prima di redigere il contratto definitivo. In molte domande Eurimages, il MoU tra i co-produttori è il documento minimo richiesto per accedere al fondo.
Il deal memo è il documento più vicino al contratto definitivo — riassume in forma sintetica tutti i punti essenziali dell’accordo raggiunto e impegna le parti a formalizzarlo in un contratto completo. In molte produzioni anglosassoni il deal memo è considerato vincolante anche prima della firma del contratto definitivo.
→ Approfondimento: Co-produzione cinematografica: struttura legale e contratti
Il valore legale: cosa vincola e cosa no
Una LOI cinematografica non è un contratto definitivo — non obbliga a realizzare il film, a partecipare al progetto o a firmare il contratto finale. Chi si ritira durante le trattative non è automaticamente inadempiente.
Tuttavia, alcune clausole della LOI sono vincolanti indipendentemente dall’esito delle trattative:
- Riservatezza: l’impegno a non divulgare le informazioni scambiate durante le trattative è vincolante dal momento della firma, indipendentemente da come finiscono le negoziazioni. Una parte che divulga la sceneggiatura o il budget discussi durante le trattative risponde del danno causato anche se il contratto non è mai stato concluso.
- Esclusiva / standstill: se la LOI prevede che le parti non negoziino con terzi durante il periodo definito, questo impegno è vincolante. Viola la LOI chi, durante il periodo di esclusiva, tratta contemporaneamente con un altro produttore o con un altro attore per lo stesso progetto.
- Autorizzazione all’uso del nome: se la LOI autorizza esplicitamente il produttore a usare il nome del regista o dell’attore nelle presentazioni a finanziatori, questa autorizzazione è vincolante per il periodo indicato.
Le clausole non vincolanti — quelle che fissano i punti da negoziare ma non obbligano alla conclusione del contratto — devono essere chiaramente indicate come tali nel documento.
La responsabilità precontrattuale: art. 1337 c.c.
Anche senza una LOI firmata, le parti che avviano una trattativa sono soggette all’obbligo di buona fede previsto dall’art. 1337 del Codice Civile — la norma sulla responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo).
Chi si ritira da una trattativa senza un motivo valido — dopo aver fatto affidare l’altra parte, dopo aver ricevuto informazioni riservate, dopo aver fatto investire risorse nell’avanzamento del progetto — può essere chiamato a risarcire il danno causato. Il risarcimento copre tipicamente le spese sostenute in buona fede (le spese dell’interesse negativo) — non il guadagno che si sarebbe ottenuto se il contratto fosse stato concluso.
Una LOI ben redatta non elimina questo rischio, ma lo circoscrive: definisce quando le parti possono legittimamente ritirarsi e quali conseguenze ne derivano — riducendo l’incertezza e il contenzioso.
Cosa deve contenere una buona LOI cinematografica
Una lettera di intenti efficace per una produzione cinematografica deve contenere questi elementi.
Descrizione del progetto: titolo, tipologia (film, documentario, serie), breve descrizione, stadio di sviluppo al momento della firma.
Identificazione delle parti e dei ruoli: chi è il produttore, chi è il regista, chi è l’attore — con i rispettivi ruoli nel progetto.
Punti già concordati: gli elementi del futuro contratto su cui si è già raggiunto un accordo — compenso base, periodo di lavorazione, struttura della cessione dei diritti, crediti previsti. Questi punti devono essere indicati come “concordati in linea di massima” e soggetti a formalizzazione nel contratto definitivo.
Clausola di riservatezza: vincolante, con specificazione di cosa è riservato, per quanto tempo e con quali eccezioni (es. disclosure a consulenti legali e finanziari). La clausola di riservatezza deve sopravvivere alla conclusione o all’interruzione delle trattative.
Clausola di esclusiva/standstill: impegno delle parti a non negoziare con terzi per lo stesso progetto durante il periodo definito. Deve specificare la durata e le condizioni in cui l’esclusiva cade (es. se le trattative non si concludono entro una certa data).
Termine per il contratto definitivo: la data entro cui le parti si impegnano a raggiungere il contratto definitivo o a dichiarare che le trattative non hanno avuto esito. Evita che la LOI rimanga indefinitamente sospesa.
Conseguenze in caso di mancato accordo: cosa succede se entro il termine le parti non raggiungono il contratto definitivo — in genere la LOI decade e le parti sono libere di negoziare con altri, fermo restando l’obbligo di riservatezza.
Autorizzazione all’uso del nome: se il produttore ha bisogno di usare il nome del regista o dell’attore nelle presentazioni a finanziatori e fondi, questa autorizzazione deve essere esplicita e limitata alle finalità indicate.
Clausola di non vincolatività: una dichiarazione esplicita che — salvo le clausole specificamente indicate come vincolanti — la LOI non costituisce un contratto definitivo e non obbliga le parti a concluderlo.
Come si usa nei pitch forum e nelle domande Eurimages
Nel mercato internazionale del cinema indipendente, la LOI è uno strumento di presentazione prima ancora che un documento legale.
Nei pitch forum (Beldocs Industry, IDFA Forum, Hot Docs Forum, Visions du Réel, CPH:DOX Industry) i produttori presentano progetti in sviluppo a potenziali co-produttori, distributori e broadcaster. Una LOI firmata da un regista di nome o da un co-produttore già confermato trasforma il progetto da “idea” a “progetto con base concreta” — e aumenta significativamente l’interesse dei potenziali partner.
Per le domande a Eurimages e Creative Europe MEDIA, alcune linee di finanziamento richiedono che i co-produttori siano già identificati e abbiano formalizzato il loro impegno. In questa fase, il MoU o la LOI tra i co-produttori è spesso il documento minimo accettato dal fondo in attesa del contratto di co-produzione definitivo.
Per le domande al tax credit italiano, la documentazione della catena dei diritti — inclusi gli impegni preliminari con regista e attori — può essere richiesta in sede di istruttoria. Una LOI che fissa i punti chiave del contratto da definire aiuta a documentare lo stadio di sviluppo del progetto.
→ Approfondimento: Co-produzione Italia-Serbia e Balcani: guida legale
→ Approfondimento: Tax credit cinema: guida per produttori
Esempi pratici
LOI con un attore per un pitch forum
Un produttore italiano sta sviluppando un documentario e vuole presentarlo al Beldocs Industry Forum di Belgrado. Per rafforzare la presentazione, ottiene una LOI firmata dal regista che conferma la sua intenzione di dirigere il progetto, autorizza il produttore a usare il suo nome nelle presentazioni durante il pitch forum, e fissa i termini generali dell’accordo che verrà formalizzato dopo il forum.
MoU tra co-produttori per una domanda Eurimages
Un produttore italiano e un produttore serbo vogliono presentare un film a Eurimages prima di aver completato il contratto di co-produzione. Firmano un MoU che fissa le quote finanziarie di ciascun co-produttore, la struttura della ripartizione dei diritti per territorio e la governance del progetto. Il MoU è sufficiente per la domanda Eurimages — il contratto definitivo verrà completato dopo l’eventuale concessione del finanziamento.
Deal memo con un regista
Un produttore e un regista hanno concordato tutti i punti essenziali del contratto di regia in una serie di riunioni. Prima di redigere il contratto completo — che richiederà alcune settimane — firmano un deal memo che riassume i punti concordati: compenso, periodo, final cut, crediti, clausola AI. Il deal memo è firmato da entrambi e considerato vincolante sugli elementi essenziali, anche prima della firma del contratto definitivo.
Domande frequenti
Cos’è la lettera di intenti in una produzione cinematografica?
Un documento preliminare che formalizza le intenzioni di collaborare su un progetto e i punti già concordati, prima del contratto definitivo. Impegna le parti a negoziare in buona fede ma non obbliga a concludere il contratto.
La lettera di intenti è vincolante?
In parte. Non obbliga a firmare il contratto definitivo. Ma le clausole di riservatezza, esclusiva/standstill e autorizzazione all’uso del nome sono vincolanti dal momento della firma. Chi si ritira senza giustificazione può rispondere per responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).
Qual è la differenza tra LOI, MoU e deal memo?
La LOI formalizza le intenzioni iniziali. Il MoU è più strutturato, usato nelle co-produzioni internazionali per fissare la struttura del progetto. Il deal memo riassume i punti già concordati ed è più vicino al contratto definitivo — in molti sistemi anglosassoni è considerato vincolante sugli elementi essenziali.
Come si usa la LOI nei pitch forum?
Una LOI firmata da un elemento chiave del progetto (regista, co-produttore) trasforma il progetto da idea a proposta concreta, aumentando l’interesse di potenziali partner e finanziatori al pitch. Per Eurimages e MEDIA, il MoU tra co-produttori è spesso il documento minimo richiesto in fase di domanda.
Cosa deve contenere una buona LOI cinematografica?
Descrizione del progetto, ruoli delle parti, punti già concordati, clausola di riservatezza vincolante, clausola di esclusiva/standstill, termine per il contratto definitivo, conseguenze in caso di mancato accordo, eventuale autorizzazione all’uso del nome, e dichiarazione esplicita di non vincolatività per i punti ancora in trattativa.
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Leggi anche: Il contratto di regia · Il contratto d’attore · Co-produzione cinematografica · Catena dei diritti · Accordo di riservatezza
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