Originalità e diritto d’autore nel cinema: i film “brutti” sono protetti?

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Originalità e diritto d’autore nel cinema: i film “brutti” sono protetti?

Leggi prima: Diritto d’autore: guida completa →

Sharknado è uno dei film più brutti della storia della televisione americana. Un tornado di squali che devasta Los Angeles — senza una trama riconoscibile, senza sviluppo dei personaggi, senza alcuna pretesa artistica. Eppure ha generato cinque sequel, un fenomeno di culto e — punto che qui ci interessa — è protetto dal diritto d’autore esattamente come un film di Kubrick.

Come è possibile? La risposta rivela uno dei principi fondamentali del diritto d’autore, spesso frainteso: la legge non tutela la qualità, tutela la creatività.


Il requisito di originalità: cosa chiede davvero la legge

L’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”. Il criterio è la creatività, non il valore artistico o il successo commerciale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato questo principio con la sentenza Infopaq (C-5/08) e successive: un’opera è tutelabile quando è il risultato delle scelte creative dell’autore, che esprimono la sua personalità intellettuale. Non è richiesto un livello minimo di qualità estetica, di complessità narrativa o di gradimento del pubblico.

In termini pratici: un film è protetto dal diritto d’autore se è il prodotto di scelte creative originali — nella regia, nella sceneggiatura, nella fotografia, nel montaggio — anche se quelle scelte producono un risultato artisticamente discutibile o commercialmente modesto.


Il caso Sharknado: un film senza trama ha diritto d’autore?

La domanda che Sharknado pone al giurista è precisa: la trama è un elemento necessario perché un film possa essere protetto?

La risposta è no. La trama — intesa come struttura narrativa coerente, sviluppo dei personaggi, arco drammaturgico — non è un requisito legale per la tutela. Ciò che conta è che l’opera sia il risultato di scelte creative originali, anche se quelle scelte producono qualcosa di narrativamente caotico.

Sharknado ha una regia, una sceneggiatura (per quanto assurda), una fotografia, un montaggio, una colonna sonora. Ognuno di questi elementi è il risultato di decisioni creative di persone fisiche. Il fatto che il prodotto finale sia considerato imbarazzante dalla critica non priva queste persone della tutela che la legge riconosce loro.

La soglia della creatività: quando un film non è tutelabile

Esiste però un limite inferiore. Un’opera è tutelabile solo se supera la soglia minima di creatività — se non è la mera riproduzione meccanica di una realtà preesistente o la semplice esecuzione di un procedimento standardizzato senza alcuna scelta personale.

Un video di sorveglianza non è tutelato perché non c’è nessuna scelta creativa dell’autore — la telecamera registra automaticamente ciò che accade. Una ripresa televisiva standardizzata di un evento sportivo si colloca in una zona grigia. Un film — anche il peggiore — implica necessariamente una serie di scelte che esprimono la personalità dei suoi autori, e supera quindi la soglia.


Il cinepanettone: il genere “basso” merita tutela?

La stessa logica si applica al cinema di genere popolare, che in Italia ha il suo caso emblematico nel cinepanettone. Vacanze di Natale, Super Vacanze di Natale, la saga dei Vanzina: prodotti costruiti su schemi narrativi collaudati, battute prevedibili, personaggi stereotipati. Meritano la stessa protezione di un film d’autore?

Dal punto di vista giuridico: sì, pienamente.

Il genere non esclude la creatività

Il fatto che un film appartenga a un genere con convenzioni consolidate — il cinepanettone, il film horror slasher, la commedia romantica — non esclude la presenza di scelte creative originali nella sua realizzazione. Le convenzioni del genere definiscono un perimetro, ma all’interno di quel perimetro ogni film compie scelte specifiche di scrittura, regia, interpretazione e produzione che lo distinguono dagli altri esemplari del genere.

La Cassazione italiana ha confermato in più occasioni che la tutela del diritto d’autore si estende alle opere di intrattenimento popolare senza richiedere un giudizio di merito sulla loro qualità artistica. I giudici non sono critici cinematografici.

Plagio tra film dello stesso genere: il confine sottile

Dove il genere cinematografico crea problemi reali è nel plagio. Quando due film condividono la stessa struttura narrativa, gli stessi personaggi tipo, gli stessi meccanismi comici, distinguere l’ispirazione lecita dalla copia illecita diventa complesso.

Il criterio della giurisprudenza italiana è quello del nucleo individualizzante: un film viola il diritto d’autore di un altro non quando condivide gli stessi elementi di genere — che appartengono al patrimonio comune del cinema — ma quando riprende quegli elementi specifici e originali che distinguono quell’opera all’interno del suo genere. La formula del cinepanettone in sé non è tutelabile; le specifiche scene, i dialoghi, i personaggi di un film determinato lo sono.

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Cosa non è protetto: le idee e i generi

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva — come un’idea viene realizzata — non l’idea in sé. Questo principio, codificato nell’art. 9.2 dell’Accordo TRIPS e nella Direttiva 2001/29/CE, ha conseguenze pratiche fondamentali per il cinema.

L’idea di un film non è tutelabile — il concetto di “uno sharknado che minaccia Los Angeles” non appartiene a nessuno. Chiunque può girare un film su tornado di squali. Ciò che è tutelato è la specifica realizzazione di quell’idea: quella sceneggiatura, quella regia, quel montaggio.

Il genere non è tutelabile — le convenzioni narrative del cinepanettone, le strutture del film horror, gli archetipi della commedia romantica appartengono al dominio comune del cinema. Nessuno può appropriarsene.

I personaggi tipo non sono tutelabili — il “tamarro romano in vacanza” non appartiene ai Vanzina. Il personaggio specifico con il suo nome, le sue battute caratteristiche, il suo aspetto visivo determinato sì.


La qualità conta per qualcosa?

Non per la tutela — ma può contare per il risarcimento. In caso di violazione del diritto d’autore, il danno patrimoniale si calcola anche in relazione al valore commerciale dell’opera violata. Un film di cassetta con incassi milionari genera un danno quantificabile diverso da un cortometraggio di scarsa distribuzione. Ma questo riguarda la liquidazione del danno, non l’esistenza del diritto.

Il valore artistico può rilevare invece nella valutazione del diritto morale d’autore — in particolare del diritto all’integrità dell’opera. Un autore può opporsi a modifiche che pregiudicano la sua reputazione: ma anche qui la valutazione è soggettiva e dipende dal contesto, non da un giudizio assoluto di qualità.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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