Cosa si può brevettare, i tipi di brevetto e i diritti dei titolari dei brevetti

Cosa si può brevettare

Cosa è un brevetto Cosa si può brevettare e i Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Cosa è un Brevetto

Il brevetto è un titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato richiesto.

Ottenere un brevetto è quindi di fondamentale importanza per chi ha investito nell’innovazione e nella ricerca in quanto solo così ci si potrà assicurare un’esclusiva ed impedire ad altri di copiare il proprio prodotto.

Cosa si può brevettare

Si possono brevettare prodotti innovativi di qualsiasi tipo (macchinari, oggetti di uso quotidiano, contenitori, dispositivi elettronici…) oppure procedimenti, anche chimici, per ottenere un determinato prodotto.

Sono poi brevettabili gli alimenti, i composti e le sostanze.

Cosa si può brevettare e cosa NON si può brevettare

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica e prevede invece che non possono essere brevettate

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

Lo stesso articolo precisa tuttavia che il divieto vale a condizioni che quanto dette scoperte e detto software siano considerati “in quanto tali” per cui se attraverso di essi si realizza un’invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata. Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le varietà vegetali e le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione ed il brevetto per modello di utilità.

Invenzione

L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza.

Modello di utilità

Il modello di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame e pertanto è più facile da ottenere ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni e non è rinnovabile.

Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso.

Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto che abbia una sua specifica funzionalità. Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84 CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.

Significato di brevetto e brevetti di invenzione

Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione richiede molto studio e molta pratica anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.


Cosa è un brevetto cosa si può brevettare


I requisiti di validità del brevetto

Un brevetto per essere valido deve essere

  • NUOVO,
  • INVENTIVO,
  • LECITO e
  • dotato del carattere della INDUSTRIALITA’.

Il brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Se un oggetto è stato realizzato o brevettato ad esempio in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non certo che possa anche brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto potrà agire in regime di libera concorrenza senza pretendere di avere alcun monopolio.

Il brevetto deve essere anche originale o inventivo.

L’attività inventiva sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Un’invenzione per essere brevettabile non deve essere soltanto “nuova” nel senso di inesistente ma deve essere anche non banale e rappresentare un progresso, un passo in avanti, rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è talvolta difficile ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto per un esame adeguato.

Si possono poi brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale.

Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrarie all’ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

Diritti esclusivi del titolare del brevetto

Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo dell’invenzione. Come previsto chiaramente dall’art. 66 CPI, il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto.

In particolare il titolare acquista:

  • «se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  • se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione»

Al titolare spettano dunque quelli che si chiamano i diritti patrimoniali (art. 63 CPI) che potranno essere anche ceduti e trasferiti, mentre il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è incedibile e spetta sempre all’inventore (art. 62) che può anche essere diverso dal titolare.

Si pensi al caso in cui il titolare di un brevetto sia una società e l’inventore sia un dipendente.

Concessione e durata

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare si ottengono con la concessione del brevetto. I diritti decorrono tuttavia dalla data di deposito della domanda di brevetto e durano 20 anni (10 per il modello di utilità) allo scadere dei quali non è possibile rinnovare il brevetto che scade e diventa liberamente riproducibile da tutti.

Per potere mantenere in vita il brevetto occorre pagare la tassa di mantenimento prevista annualmente o, per i modelli di utilità, allo scadere del primo quinquennio.

La decadenza del brevetto

Come previsto dall’art. 75 CPI il brevetto decade per mancato pagamento della tassa annuale prevista.

La tassa deve essere pagata alla scadenza ma può essere anche pagata, con sovrattassa, nei sei mesi successivi.

Scaduto questo ulteriore termine il brevetto decade senza alcuna possibilità di recuperarlo.

Il brevetto decade altresì anche qualora l’invenzione non sia stata attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto (o quattro anni dal deposito della domanda) e siano trascorsi due anni dalla concessione di una licenza obbligatoria al titolare del brevetto (art. 70).

Si tratta però di un’ipotesi piuttosto rara nella pratica.

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