Cosa è un brevetto, cosa si può brevettare e i tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Cosa è un brevetto cosa si può brevettare

Cosa è un brevetto Cosa si può brevettare e i Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Il brevetto è un titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato richiesto.

Ottenere un brevetto è quindi di fondamentale importanza per chi ha investito nell’innovazione e nella ricerca in quanto solo così ci si potrà assicurare un’esclusiva ed impedire ad altri di copiare il proprio prodotto. Si possono brevettare prodotti innovativi di qualsiasi tipo (macchinari, oggetti di uso quotidiano, contenitori, dispositivi elettronici…) oppure procedimenti, anche chimici, per ottenere un determinato prodotto.

Sono poi brevettabili gli alimenti, i composti e le sostanze.

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica e prevede invece che non possono essere brevettate

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

Lo stesso articolo precisa tuttavia che il divieto vale a condizioni che quanto dette scoperte e detto software siano considerati “in quanto tali” per cui se attraverso di essi si realizza un’invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata. Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le varietà vegetali e le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione ed il brevetto per modello di utilità. L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza.

Il modello di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame e pertanto è più facile da ottenere ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni e non è rinnovabile.

Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso.

Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto che abbia una sua specifica funzionalità. Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84 CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.

Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione richiede molto studio e molta pratica anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.


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I requisiti di validità del brevetto 

Un brevetto per essere valido deve essere

  • NUOVO,
  • INVENTIVO,
  • LECITO e
  • dotato del carattere della INDUSTRIALITA’.

Il brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Se un oggetto è stato realizzato o brevettato ad esempio in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non certo che possa anche brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto potrà agire in regime di libera concorrenza senza pretendere di avere alcun monopolio.

Il brevetto deve essere anche originale o inventivo.

L’attività inventiva sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Un’invenzione per essere brevettabile non deve essere soltanto “nuova” nel senso di inesistente ma deve essere anche non banale e rappresentare un progresso, un passo in avanti, rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è talvolta difficile ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto per un esame adeguato.

Si possono poi brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale.

Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrarie all’ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

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