Coproduzione cinematografica

Per definizione il contratto di coproduzione cinematografica è un accordo tra due o più società che si spartiscono la proprietà di un film, dividendo non solo i profitti ma anche i rischi della realizzazione di un film. Le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sulla base dei trattati stipulati dall’Italia con altri Stati (coproduzione cinematografica internazionale).

Coproduzione cinematografica significato

  • Due o più società collaborano per produrre un’opera audiovisiva.
  • Viene attribuita una quota di proprietà che rispetti l’apporto di ciascuna società.
  • Collaborare al lavoro richiesto, combinare le forze, condividere i profitti (o le perdite) nelle proporzioni concordate.
  • Ogni produttore possiede il 100% dei diritti del proprio Paese e una quota proporzionale al proprio apporto di coproduzione dei diritti nel resto del mondo, ROW (Rest of the World), esclusi i Paesi di coproduzione (Territori riservati).
  • Fine: ottenere la nazionalità nel proprio paese, per accesso a finanziamenti pubblici (governativi, regionali…), il cosiddetto soft money.

Quali sono gli elementi essenziali dell’accordo di co-produzione?

Le premesse dell’accordo di produzione devono contenere la storia del progetto con la catena dei diritti e, se esistono, gli accordi già conclusi prima della co-produzione (per esempio se esistono dei deal-memo). Le parti devono dichiarare le loro intenzioni e il loro ruolo nella co-produzione.

Definizioni: di solito sono a parte allegate al contratto oppure vengono inserite nelle premesse.

L’accordo di co-produzione deve contenere anche:

  • chi sarà il produttore principale;
  • chi avrà il controllo sulle decisioni finali;
  • quali decisioni avranno bisogno dell’approvazione dell’altro co-produttore;
  • quali saranno gli obblighi dei co-produttori.

Nel contratto di co-produzione devono inoltre essere inseriti il budget di produzione e i costi. In particolare, il budget e i costi, devono essere programmati e descritti in maniera dettagliata in un piano finanziario che di solito viene allegata al contratto. Nel contratto dovranno essere anche gli obblighi contributivi e finanziari della parte che si occuperà di assumere il personale e le maestranze che servono alla produzione del film, oltre ai macchinari e alle facilities.

Inoltre nell’accordo devono essere considerate le spese extra budget. Si può provvedere, per esempio, che per i costi extra budget debba essere responsabile la parte che ha causato l’extra costo.

Un altro elemento importante che deve essere specificato nell’accordo di co-produzione sono i crediti. È sempre meglio essere quanto più precisi possibile per evitare che sorgano dispute giudiziarie una volta terminato il film.

Un importante punto cruciale del contratto di co-produzione sono i profitti. Ti faccio un esempio. In una co-produzione tra Francia e Spagna, il co-produttore francese avrà diritto al 100% dei profitti del film nel territorio francese. Il co-produttore spagnolo, invece, avrà diritto al 100% delle revenues nel territorio spagnolo. Per quanto riguarda il resto del mondo (ROW), i profitti saranno divisi a seconda dei contributi dati dalle parti alla co-produzione. Ovviamente dovranno essere tenuti in considerazione i profitti spettanti a terze parti o a chi abbia partecipato alla co-produzione del film tramite finanziamenti.

Per quanto riguarda i diritti di prequel, sequel e spin-off possono essere esclusi dalla co-produzione oppure essere previsti in essa in comproprietà tra i co-produttori. Entrambe le ipotesi devono essere previste nel contratto di co-produzione.

Quando i paesi coinvolti facciano parte del Consiglio d’Europa, le imprese co-produttrici possono fare riferimento alla Convenzione europea (Convenzione Europea coproduzione cinematografica), come accordo applicabile alle coproduzioni multilaterali o bilaterali anche in mancanza di uno specifico trattato.

Contratto coproduzione cinematografica: alcuni lo sembrano, ma non lo sono!

Non sono accordi di co-produzione:

  • i contratti di co-finanziamento di un film: una parte terza, prima della fine del film, contribuisce alla produzione finanziandola. In cambio riceverà una partecipazione agli utili del film prima degli altri;
  • i contratti di commissione: una parte terza, a fronte di un corrispettivo fisso, commissiona la produzione di un film ricevendo la titolarità di tutti i diritti sull’opera;
  • i contratti di pre-vendita: a seguito di un investimento sul film, la parte riceve in cambio i diritti sull’opera, per esempio quelli televisivi, ma non partecipa ai profitti;
  • i contratti di licenza: riguardano la licenza di alcuni diritti sul film.

Norme internazionali e accordi di coproduzione di un film

Le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sulla base dei trattati stipulati dall’Italia con altri Stati. Quando i paesi coinvolti facciano parte del Consiglio d’Europa, le imprese co-produttrici possono fare riferimento alla Convenzione europea, come accordo applicabile alle coproduzioni multilaterali o bilaterali anche in mancanza di uno specifico trattato.

Convenzione Europea di coproduzione cinematografica

La Convenzione europea di coproduzione cinematografica è applicabile alle coproduzioni multilaterali o bilaterali anche in mancanza di uno specifico trattato. Sulla base di trattati stipulati dall’Italia con altri Stati, le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film. Gli accordi di coproduzione bilaterale tra Italia e altri Paesi sono 26.

Convenzione europea di coproduzione cinematografica definizione

La convenzione Europea è aperta agli Stati membri del consiglio d’Europa e agli altri Stati che prendono parte alla Convenzione Culturale Europea. Anche se un accordo bilaterale è un’opzione più appetibile, la Convenzione è un minimo comun denominatore largamente accettato, il che rende più facile che tutta una serie di coproduzioni in Europa riescano a procedere. Essa è uno strumento particolarmente efficace nelle coproduzioni che vedono coinvolti tre produttori da tre diversi Paesi, e può inoltre sostituire un accordo di coproduzione tra due Paesi in caso di assenza dello stesso.

Convenzione europea di coproduzione cinematografica: scopo

Loƒ Scopo della Convenzione: è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.

I Paesi sottoscrittori della Convenzione sono:

Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia Ex‐Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

La Convenzione europea di coproduzione cinematografica si applica:

  • alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
  • alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione nonché uno o più coproduttori che non risiedono in quest’ultime.
  • La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono nelle Parti della Convenzione non può tuttavia superare il 30 per cento del costo totale della produzione. In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l’opera coprodotta risponda alla definizione di opera cinematografica.

Le definizioni della Convenzione:

  • «opera cinematografica»: designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all’industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
  • «coproduttori»: designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
  • «coproduzione multilaterale»: designa un’opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori;
  • il termine «opera cinematografica europea» designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell’allegato II, parte integrante della presente Convenzione. Un’opera cinematografica è europea se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito.

Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d’accordo tra loro, e qualora esse ritengano che l’opera rifletta comunque l’identità europea, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.

Elementi europei: Punti di valutazione

Gruppo autori

  • Regista 3
  • Sceneggiatore 3
  • Compositore 1

Gruppo interpreti

  • Primo ruolo 3
  • Secondo ruolo 2
  • Terzo ruolo 1

Gruppo tecnica e ripresa

  • Immagine 1
  • Suono e missaggio 1
  • Montaggio 1
  • Scene e costumi 1
  • Studio o luogo delle riprese 1
  • Luogo della postproduzione 1

Convenzione europea di coproduzione cinematografica

Convenzione europea di coproduzione cinematografica: condizioni previste

Le proporzioni minime (10%) e massime (70%) degli apporti dei coproduttori, il diritto di comproprietà di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie (proporzionali all’impegno finanziario), le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione, l’esportazione e la partecipazione a festival delle opere cinematografiche ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.

Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film:

Accordo di coproduzione cinematografica Italia e Turchia

Luogo di firma dell’Accordo: Ankara; Data di firma dell’Accordo: 30/03/2006; Legge n. 138 del 2 agosto 2007, pubblicata sul SO della G.U. n. 202 del 31 agosto 2007, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo. Entrata in vigore dell’Accordo: 21/07/2011.

Accordo di coproduzione cinematografica Italia e Spagna

L’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna è stato sottoscritto a Bologna il 10/09/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998 di pubblicazione dell’accordo e della Legge n. 83 del 23 marzo 1998 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo) ed è entrato in vigore il 3/06/1998.

Accordo di coproduzione cinematografica Italia e Germania

L’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania è stato sottoscritto a Roma il 23/09/1999. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002 di pubblicazione dell’accordo e della Legge n. 151 del 11 luglio 2002 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo) ed è entrato in vigore il 05/11/2002.

Accordo di coproduzione cinematografica Italia e Canada

Per quanto riguarda la coproduzione tra Italia e Canada è regolato dall’Accordo sottoscritto a Roma il 13/11/1997, ratificato con Legge n. 57 del 18 febbraio 1999 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 1999. E’ entrato in vigore il 14/12/1999.

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