Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna

Gli Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati, sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sono regolati da accordi internazionali di reciprocità.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. I termini dell’accordo

L’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna è stato sottoscritto a Bologna il 10/09/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998 di pubblicazione dell’accordo e della Legge n. 83 del 23 marzo 1998 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo) ed è entrato in vigore il 3/06/1998. Testo dell´Accordo: versione italiana (pdf)

La definizione di film (art.1): tutte le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all’industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Le principali caratteristiche delle coproduzioni italo tedesche, stabilite dall’art. 6 dell’accordo sono:

  • la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi che può variare dal venti all’ottanta per cento per film (20 – 80%).
  • l’apporto del coproduttore minoritario che deve includere una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi;
  • l’apporto di ciascun Paese che deve includere almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. A tali fini, l’attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. Requisiti dei partecipanti alla coproduzione

I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la cittadinanza italiana o spagnola o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Potrà anche essere ammessa la partecipazione di persone che, secondo le rispettive legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o spagnoli.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti o tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze particolari del film e previo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese dovranno essere effettuate nei territori dei paesi dei Coproduttori. (art.7)

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. (art.8)

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori). (art.9)

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. 

Art. 10: I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

  • Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel paese del coproduttore maggioritario.
  • Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.
  • Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
  • In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all’esercizio nel Paese minoritario saranno realizzate in un laboratorio di questo Paese.
  • L’eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna  di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione del film nel paese del coproduttore minoritario.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. Crediti

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione “Coproduzione italo – spagnola” o “Coproduzione ispano – italiana”. Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. Deroghe 

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita sei film realizzati in ciascuno dei due paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

  • Avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo
  • Comportare una partecipazione minoritaria del 20% che potrà essere limitata all’ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione
  • Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente nel paese maggioritario
  • Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla ripartizione degli incassi

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Spagna. La richiesta per l’approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell’inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all’altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. titolo del film;

2. Identificazione dei produttori contraenti;

3. Nome  e cognome dell’autore della sceneggiatura e dell’adattatore;

4. Nome  e cognome del regista;

5. Bilancio preventivo;

6. Piano finanziario;

7. Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l’apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per un importo superiore a 5 miliardi di vecchie lire;

8. Data di inizio riprese;

9. Ripartizione della proprietà dei diritti d’autore;

10. Il contratto di distribuzione, una volta firmato.

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