I diritti dell’esecutore nelle colonne sonore: la doppia prova e la sentenza di Roma

Le colonne sonore di film e i diritti dell'esecutore

 

Le grandi colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70 — da Ennio Morricone a Piero Piccioni, da Nino Rota a Armando Trovajoli — sono state create con orchestre di decine di musicisti. Molti di questi strumentisti, a volte veri virtuosi con parti solistiche riconoscibili, non erano mai stati citati nei titoli di coda e avevano firmato contratti che non menzionavano i diritti sulle loro esecuzioni. Decenni dopo, quegli stessi brani vengono ancora usati — in streaming, in sincronizzazioni, in riedizioni. La domanda è: chi ha diritto a una quota di quei proventi?

La risposta è nella legge — ma dimostrare il diritto in giudizio è tutt’altra questione. Una sentenza del Tribunale di Roma del 2019, relativa alle esecuzioni di un chitarrista nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone, ha fissato i criteri con cui si valuta la prova.

I diritti dell’artista interprete ed esecutore

Il musicista che suona in una colonna sonora cinematografica non è solo un prestatore di servizi — è un artista esecutore con diritti propri sulla sua performance. Questi diritti sono disciplinati dagli artt. 80-83 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) e appartengono alla categoria dei diritti connessi — distinti dai diritti d’autore in senso stretto ma con tutela analoga.

I diritti esclusivi dell’artista interprete ed esecutore includono:

  • il diritto di autorizzare la fissazione della propria esecuzione su qualsiasi supporto
  • il diritto di autorizzare la riproduzione di quella fissazione
  • il diritto di autorizzare la distribuzione e il noleggio delle copie
  • il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico — incluse le piattaforme streaming
  • il diritto a un equo compenso per la pubblica esecuzione e la radiodiffusione delle registrazioni

Nella pratica delle sessioni cinematografiche degli anni ’60 e ’70, questi diritti venivano raramente riconosciuti contrattualmente. I musicisti firmavano contratti di prestazione artistica che prevedevano un compenso giornaliero, senza menzione dei diritti sulle registrazioni. La legge però esisteva — e questi diritti erano e rimangono del musicista, indipendentemente da cosa diceva (o non diceva) il contratto.

La differenza con i diritti del compositore

I diritti dell’esecutore sono distinti e paralleli rispetto ai diritti del compositore. Quando una colonna sonora viene usata — in streaming, in un nuovo film, in uno spot — si attivano almeno due livelli di diritti separati:

  • i diritti del compositore sulla partitura (l’opera musicale in senso stretto), tutelati dalla LDA e gestiti dalla SIAE
  • i diritti del produttore fonografico sulla registrazione specifica (il master), ai sensi dell’art. 72 LDA
  • i diritti degli artisti esecutori sulla loro performance nella registrazione, ai sensi degli artt. 80-83 LDA

Un orchestrale che ha suonato nella sessione originale di una colonna sonora di Morricone ha diritti propri sulla sua esecuzione in quella registrazione specifica — distinti da quelli di Morricone come compositore. Se quella registrazione viene usata in streaming, l’equo compenso va ripartito tra produttore fonografico e artisti esecutori, oltre alle royalties al compositore tramite SIAE.

→ Approfondimento: Diritti d’autore nella musica: guida completa

Le “prime parti” e il diritto al nome

L’art. 83 LDA prevede che chi sostiene le prime parti in un’esecuzione ha diritto di essere citato nominativamente nei programmi, nelle locandine e in qualsiasi altra forma di comunicazione relativa all’esecuzione.

Le “prime parti” sono i ruoli solistici o di primo piano — il violino solista, il primo flauto, il chitarrista con parti individuali riconoscibili. Non gli orchestrali che eseguono parti d’insieme standardizzate, ma chi ha un ruolo identificabile e artisticamente autonomo nell’esecuzione.

Nelle grandi colonne sonore cinematografiche italiane, molti strumentisti di alto profilo — chitarristi flamenco, mandolinisti, fisarmonicisti — avevano parti solistiche immediatamente riconoscibili che definivano il suono di interi film. Non venivano quasi mai citati nei titoli di coda. Il mancato riconoscimento nominativo non cancella il diritto — ma complica enormemente la prova di chi rivendica quei diritti decenni dopo.

Quanto durano questi diritti

I diritti connessi dell’artista interprete ed esecutore durano 70 anni dalla fissazione dell’esecuzione — cioè dalla data della registrazione. Il termine è stato esteso da 50 a 70 anni per le registrazioni musicali dal D.Lgs. 16 gennaio 2014, n. 15, che ha recepito la Direttiva 2011/77/UE.

In pratica: una colonna sonora registrata nel 1965 vede i diritti degli esecutori scadere nel 2035. Una registrata nel 1975 rimane protetta fino al 2045. Molte delle grandi colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70 sono quindi ancora sotto tutela — con diritti potenzialmente rivendicabili dagli esecutori sopravvissuti o dai loro eredi.

Attenzione: per le colonne sonore destinate all’interno di un’opera cinematografica, esistono regole specifiche sull’opera complessiva che possono interagire con i diritti degli esecutori. La valutazione va fatta caso per caso.

La sentenza del Tribunale di Roma del 2019

Il caso riguardava un chitarrista — artista di primo piano nelle sessioni orchestrali romane degli anni ’60 e ’70 — le cui esecuzioni erano state usate nelle colonne sonore di numerosi film di Sergio Leone e di altri grandi registi italiani del periodo. L’erede del musicista aveva agito in giudizio per il riconoscimento dei diritti connessi e per il pagamento dell’equo compenso non ricevuto.

Il Tribunale di Roma ha esaminato la questione in modo approfondito, affrontando un problema pratico che si ripropone frequentemente: come si dimostra, a distanza di decenni, che un determinato musicista ha suonato in una determinata registrazione e che quella sua esecuzione è effettivamente nel prodotto finale?

La doppia prova: presenza e inserimento nel master

La sentenza ha stabilito che per rivendicare i diritti di artista esecutore su una colonna sonora è necessaria una doppia prova:

  1. La prova della partecipazione alle sessioni di registrazione — il musicista deve dimostrare di essere stato fisicamente presente alle registrazioni in cui è stata prodotta la colonna sonora
  2. La prova che la sua esecuzione è stata inclusa nel master finale — non è sufficiente aver suonato in studio: bisogna dimostrare che la propria performance è quella che si sente nel prodotto finale distribuito al pubblico

La distinzione è fondamentale. Nelle grandi sessioni orchestrali dell’epoca, potevano partecipare decine di musicisti. Non tutte le take venivano usate nel montaggio finale — il compositore e il direttore d’orchestra selezionavano le esecuzioni. Un musicista presente alla sessione non è necessariamente il musicista la cui esecuzione è nel film.

La sola presenza in studio, anche documentata, non è quindi sufficiente per rivendicare i diritti connessi.

Quali prove sono ammissibili

Il Tribunale ha esaminato le prove presentate dall’erede e le ha ritenute insufficienti. Mancavano:

  • Contratti di prestazione artistica firmati per le specifiche sessioni — il documento più diretto per provare la presenza e il ruolo nelle registrazioni
  • Fogli di presenza alle sessioni (i cosiddetti “call sheets” o “session sheets”) — i registri di chi era presente in studio nelle giornate di registrazione
  • Crediti nei titoli di coda o nelle pubblicazioni discografiche — la citazione nominativa avrebbe costituito una prova forte del ruolo nell’esecuzione
  • Corrispondenza con il compositore o il produttore che menzionasse il contributo specifico del musicista

Le testimonianze erano presenti ma il Tribunale le ha valutate deboli: a distanza di decenni dai fatti, i ricordi si sbiadiscono e le testimonianze non supportate da documentazione hanno scarso valore probatorio.

La richiesta è stata rigettata per insufficienza di prove.

Gli eredi: la situazione più difficile

Il caso del 2019 riguardava gli eredi di un musicista già deceduto — e questa è la situazione in cui la prova è più difficile. Il musicista avrebbe potuto testimoniare di persona sulla propria partecipazione; l’erede non può farlo e deve ricostruire la storia attraverso documentazione d’archivio.

I problemi pratici degli eredi:

  • la documentazione contrattuale dell’epoca è spesso andata persa o non esisteva affatto
  • le case di produzione e le case discografiche hanno cambiato proprietà più volte nel corso dei decenni
  • i testimoni diretti delle sessioni sono spesso deceduti o con ricordi non più attendibili
  • i master originali possono essere stati rimasterizzati o alterati

La sentenza del 2019 è un monito importante: la rivendicazione dei diritti di artista esecutore è tanto più difficile quanto più tempo passa. Chi suona in una sessione cinematografica oggi dovrebbe conservare la documentazione con cura — non solo per sé, ma per i propri eredi.

Come vengono gestiti i diritti: SIAE e SCF

I diritti dell’artista interprete ed esecutore vengono gestiti in Italia attraverso due canali distinti.

La SIAE gestisce i diritti di comunicazione al pubblico — i proventi derivanti dalla diffusione delle esecuzioni in contesti pubblici (cinema, locali, eventi) e dalla radiodiffusione. I musicisti devono iscriversi alla SIAE come artisti esecutori e dichiarare le registrazioni a cui hanno partecipato.

La SCF (Società Consortile Fonografi) gestisce i diritti di pubblica esecuzione di fonogrammi commerciali — i proventi derivanti dall’uso di registrazioni commerciali in contesti pubblici (negozi, radio, ambienti). Gli artisti esecutori ricevono una quota dell’equo compenso SCF attraverso le loro associazioni di categoria.

Per le colonne sonore cinematografiche, la gestione dei diritti degli esecutori è particolarmente complessa perché i brani vengono usati in più contesti: come parte del film, come brani musicali indipendenti, nelle riedizioni discografiche. Ogni uso genera proventi diversi, gestiti attraverso canali diversi.

Cosa fare per tutelarsi oggi

Per i musicisti che partecipano oggi a sessioni di registrazione di colonne sonore cinematografiche, le precauzioni pratiche:

1. Ottenere un contratto scritto per ogni sessione. Il contratto deve indicare: il nome del film o del progetto, la data e il luogo della sessione, il ruolo specifico (strumento, parte solistica o d’ensemble), il compenso e — punto critico — i diritti sulla registrazione. Un contratto che riconosce esplicitamente i diritti dell’esecutore sulla sua performance è la prova più forte disponibile.

2. Conservare i fogli di presenza. I session sheets o call sheets firmati sono prove documentali di presenza alle registrazioni. Vanno conservati indefinitamente.

3. Richiedere i crediti. Se si ha un ruolo di prime parti, richiedere esplicitamente la citazione nei titoli di coda e nelle pubblicazioni discografiche. La citazione nominativa è sia un diritto legale (art. 83 LDA) sia una prova della partecipazione.

4. Iscriversi a SIAE come artista esecutore e dichiarare le registrazioni. Questo crea un registro formale della partecipazione e garantisce la ricezione dell’equo compenso per gli usi futuri.

5. Conservare la corrispondenza. Email, messaggi, contratti verbali confermati per iscritto — qualsiasi comunicazione che menzioni il proprio coinvolgimento nel progetto è potenzialmente una prova utile.

→ Approfondimento: Equo compenso e SIAE: come funziona la distribuzione
→ Approfondimento: Contratti per musicisti e sound designer

Domande frequenti

Cosa sono i diritti dell’artista interprete ed esecutore nella musica cinematografica?

Sono i diritti connessi riconosciuti agli artisti che eseguono un’opera musicale — cantanti, strumentisti, direttori d’orchestra — ai sensi degli artt. 80-83 LDA. Sono distinti dai diritti del compositore e del produttore fonografico.

Quanto durano i diritti dell’esecutore?

70 anni dalla fissazione della registrazione (D.Lgs. 15/2014). Molte colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70 sono ancora protette.

Cosa sono le “prime parti”?

I ruoli solistici o di primo piano nell’esecuzione — chi ha parti individuali riconoscibili. L’art. 83 LDA garantisce loro il diritto di essere citati nominativamente.

Come si dimostra di aver suonato in una colonna sonora?

Con una doppia prova: la partecipazione alle sessioni di registrazione E l’inserimento della propria esecuzione nel master finale. La sola presenza in studio non è sufficiente. Le prove migliori sono contratti di sessione, fogli di presenza, crediti nei titoli di coda e corrispondenza con il compositore o il produttore.

Gli eredi possono rivendicare i diritti su colonne sonore storiche?

Sì, se i diritti non sono ancora scaduti e se riescono a produrre la doppia prova. La difficoltà aumenta con il tempo — la documentazione si perde e i testimoni vengono a mancare.

Come si gestiscono i diritti dell’esecutore in Italia?

Attraverso SIAE (diritti di comunicazione al pubblico) e SCF (pubblica esecuzione di fonogrammi commerciali). I musicisti devono iscriversi e dichiarare le registrazioni a cui hanno partecipato.


Sei un musicista che ha partecipato a sessioni cinematografiche e vuoi tutelare i tuoi diritti? Sei erede di un musicista e vuoi verificare se esistono diritti non pagati su esecuzioni storiche? Contattaci — assistiamo artisti ed eredi nella verifica e rivendicazione dei diritti connessi.

Leggi anche: Diritti d’autore nella musica · Equo compenso e SIAE · Licenze master · Contratto di sincronizzazione · Tassazione royalties

 

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

Site Footer