Il tema dei diritti d’autore su un’opera creata su commissione è uno dei punti di maggior distanza dei sistemi giuridici di civil law da quelli di common law.
Diritto d’autore e work made for hire: Stati Uniti vs. Italia
La tutela delle opere create su commissione presenta differenze sostanziali tra il sistema legale statunitense e quello italiano. Negli Stati Uniti, la dottrina del “work made for hire” stabilisce che l’autore di un’opera creata per un committente è, per legge, il committente stesso. Di conseguenza, tutti i diritti d’autore spettano in origine a chi ha finanziato il progetto, a meno che un contratto scritto non disponga diversamente. L’obiettivo è tutelare l’investimento economico del cliente.
Il principio del diritto d’autore e work made for hire nei paesi di civil law
Nei Paesi di civil law, come l’Italia, il principio è l’opposto. L’autore è sempre la persona fisica che ha realizzato l’opera. I diritti si dividono in:
- Diritti morali: inalienabili, rimangono sempre all’autore (es. il diritto a essere riconosciuto come creatore).
- Diritti patrimoniali: trasferibili, permettono di sfruttare economicamente l’opera.
Nel contesto dei Paesi di civil law, come l’Italia, il diritto d’autore per le opere create su commissione si differenzia dal modello anglosassone. In Italia, la legge sul diritto d’autore (LDA) ha una disciplina specifica per la cessione dei diritti solo per alcune categorie di opere, come quelle fotografiche e giornalistiche.
Per tutte le altre opere, la legge non definisce in modo esplicito chi detenga i diritti d’autore in caso di commissione. Questa lacuna normativa contrasta con le scelte fatte dal legislatore in altri campi, come per le invenzioni industriali e i design. Per questo motivo, la disciplina è stata in gran parte creata e definita dalla giurisprudenza, ovvero dalle sentenze dei tribunali, che nel tempo hanno stabilito principi chiari per la tutela di autori e committenti.
Il ruolo della giurisprudenza italiana
Dato che la legge italiana non ha una disciplina specifica per le opere su commissione, la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha chiarito la situazione. Il committente acquista i diritti patrimoniali, ma solo entro i limiti specificati dall’oggetto e dalle finalità del contratto. L’autore può quindi mantenere i diritti non esplicitamente ceduti. Questo trasferimento dei diritti avviene in modo diretto e immediato, ma la titolarità originale dell’opera resta sempre in capo all’autore creativo.
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