Diritto d’autore e work made for hire nel cinema

Il tema dei diritti d’autore su un’opera creata su commissione, benchè relativamente poco dibattuto nei singoli ordinamenti nazionali, delinea uno dei punti di maggior distanza dei sistemi giuridici di civil law da quelli di common law.

Diritto d’autore e work made for hire negli Stati Uniti

la U. S. Copyright Law, al § 201.(b) ritiene che autore del work made for hire, come definito al § 101.(b), sia proprio il committente dell’opera ed a questi riconosce la titolarità originaria di tutti i diritti di copyright salvo patto contrario espresso, per il quale dispone altresí la forma scritta — parrebbe — ad substantiam. Nel diritto statunitense la disciplina delle opere create su commissione (work for hire doctrine) trova la sua fonte nel Copyright Act del 1976. I §§ 101 e 201 (b) dispongono rispettivamente che a work made for hire is (.1.) a  work prepared by an employee within the scope of his or her employment e che in the case of a work made for hire, the employer or other person from whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, own all of the rights comprised in the copyright.

Di chi sono i diritti?

Dunque, in base alle norme citate, tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera creata spettano, salvo diverso accordo scritto delle parti, a colui che ha commissionato l’opera. Si tratta di una soluzione che appare conforme ai princìpi informatori della copyright law che, talora, pone in primo piano non il soggetto che ha creato l’opera, ma chi ha investito economicamente a tal fine, garantendo così a quest’ultimo soggetto un recupero dei suoi investimenti.

Diritto d'autore e work made for hire nel cinema

Diritto d’autore e work made for hire nei Paesi di civil law

Nei Paesi di civil law vale invece il principio opposto. L’istituto dell’opera su commissione, nel diritto d’autore italiano, ha una disciplina specifica solo per quanto attiene alle opere fotografiche (art. 88, L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche — d’ora innanzi «l.d.a.») e, limitatamente ad alcuni aspetti, per le opere giornalistiche (art. 39, l.d.a.) e per le opere collettive (art. 7, l.d.a.). Circostanza, che può sollevare un certo stupore se posta a confronto con la scelta diametralmente opposta che il legislatore, peraltro in quei medesimi anni, aveva operato in materia di invenzioni industriali (si vedano l’art. 2590 c. c. e gli artt. da 23 a 26, L. 29 giugno 1939, n. 1127) e di modelli e disegni industriali (agli artt. 3 e 7 del r. d. 25 agosto 1940, n. 1411).

La giurisprudenza

Nel silenzio normativo, quindi, l’istituto beneficia di una disciplina di creazione in gran parte giurisprudenziale. Infatti, pur non sussistendo dubbi, nel diritto italiano e dei paesi di civil law, circa il fatto che la titolarità dei diritti morali di paternità dell’opera, e quindi del diritto di essere riconosciuto quale autore dell’opera, sorga in capo alla persona fisica autrice del brano, la questione si pone con riferimento ai diritti di sfruttamento economico dell’opera.

La Cassazione

Sull’argomento la Cassazione è stata piú volte chiamata ad esprimersi e si può affermare che oggi l’orientamento della Suprema Corte, che attualmente parrebbe addirittura unanime, configuri la trasferibilità in capo al committente dei diritti patrimoniali solo entro i limiti dettati dall’oggetto e dalle finalità del contratto con cui è stata commissionata l’opera (si veda innanzitutto Cass. 7 giugno 1982, n. 3439, in Giur. It. 1982, I, 1, 1505; in Foro It., 1982, I, 1865; in Giust. civ., 1983, I, 1820 e in Dir. Aut., 1983, 23, vero e proprio leading case, cui fanno riferimento le successive pronunce tra le quali si vedano Cass. 23 dicembre 1982, n. 7109, in Dir. Aut., 1983, 485; Cass. 30 maggio 1989, n. 2601, in Id., 1990, 96, in cui la sezione Lavoro, affrontando il tema dei limiti della trasferibilità al committente dei diritti patrimoniali, afferma la natura autonoma del diritto di riprodurre l’opera letteraria, esulando, questo, dall’oggetto e dalle finalità del contratto d’opera; Cass. 23 novembre 1992, n. 12507, citata dal Giudice bolognese e pubblicata solo in massima in Dir. Aut., 1993, 474).

Tale impostazione viene di regola precisata in 3 direzioni.

  1. Innanzitutto è sancita dall’art. 19 l.d.a. la reciproca indipendenza dei singoli diritti in cui si concreta l’utilizzazione e lo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno. A ciò si affianca il disposto dell’art. 119 l.d.a. in virtú del quale è facoltà delle parti contraenti pattuire la cessione di tutti i diritti di utilizzazione o anche solo di uno o piú di essi, senza che ciò implichi l’alienazione degli altri, non necessariamente dipendenti da essi. Il che, a sua volta, permette di affermare che anche l’autore che realizzi l’opera su commissione possa trarre un compenso economico aggiuntivo rispetto al corrispettivo pattuito con il committente, disponendo dei diritti patrimoniali eccedenti il novero di quelli trasferiti.
  2. In secondo luogo si può ritenere che non rilevi la diversa natura del rapporto di lavoro fra autore e committente, sia esso di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, di lavoro autonomo, instaurato per mezzo di un contratto d’opera ex artt. 2222 e segg. c. c.. In entrambi i casi, infatti, occorre compiere un’approfondita indagine ermeneutica sull’accordo intercorso fra committente ed autore, prescindendo dall’intensità — e dall’esistenza — del vincolo di subordinazione del secondo al primo.
  3. In ultimo oggi pare prevalere in dottrina e in giurisprudenza, la concezione che si deve a Oppo (Creazioni intellettuali, creazioni industriali e diritti di utilizzazione economica, in Riv. Dir. Civ., 1969, I, 41) secondo cui l’acquisto dei diritti patrimoniali da parte del committente avviene a titolo derivativo ma diretto.

Tesi della non originarietà dell’acquisto

A favore della tesi della non originarietà dell’acquisto sussiste un unico precedente giurisprudenziale [Pret. Roma, 28 luglio 1986 (ord.), in Dir. Aut., 1987, 146 con nota estremamente critica di De Sanctis] che pare poter essere trascurato stante la sua palese contraddizione con chiare norme di legge quali l’art. 6 l.d.a. e l’art. 2576 c. c. che sanciscono pacificamente il principio secondo cui il solo titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, unitariamente considerato, è costituito dalla creazione dell’opera, in quanto espressione del lavoro intellettuale dell’autore; potendosi quindi escludere quella che De Sanctis chiama — criticandola — una «dicotomia genetica del diritto d’autore» fra diritti morali e patrimoniali.

La natura diretta dell’acquisto

Di maggior interesse, invece, sembra essere la natura diretta dell’acquisto: l’acquisto si verifica al momento della creazione dell’opera senza che occorrano ulteriori atti o adempimenti. Sul punto la dottrina si è divisa quando si è trattato di individuare la causa ultima, il titolo del trasferimento in capo al committente. Oppo lo individua nell’attività d’impresa che abbia reso possibile la creazione dell’opera, ad esempio promuovendola od organizzandone il lavoro o creando il supporto necessario affinchè venisse ad esistenza o anche rendendola idonea all’utilizzazione economica; per Greco e Vercellone (I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, 253) è invece da individuarsi nel contratto d’opera stesso, se ed in quanto esso abbia per oggetto un’attività volta a creare opere protette dal diritto d’autore. Questa interpretazione muove da un principio che, posto expressis verbis dall’art. 23 l. inv., sarebbe secondo gli Autori espressione di un principio generale dell’ordinamento.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer