Diritto di citazione letteraria e lettura in pubblico di un’opera

Diritto di citazione letteraria e lettura in pubblico di un'opera

Diritto di citazione letteraria

Opere Protette

Lettura in pubblico:

Sono protette dalla legge italiana sul diritto d’autore (Legge 22/4/1941, n. 633) le opere create da autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni: molte di queste opere appartengono al repertorio affidato in tutela alla SIAE dai suoi associati autori ed editori.

Le traduzioni:

Anche le traduzioni in lingua italiana di opere straniere che siano cadute in Pubblico Dominio sono protette.

Cosa ti serve per acquisire il Diritto di citazione letteraria?

Se vuoi recitare, far recitare, leggere in pubblico, riprodurre su CD audio, DVD o altro supporto meccanico, diffondere per radio, per televisione o su Internet opere letterarie, devi ottenere la preventiva autorizzazione della Società. La SIAE amministra i compensi degli autori iscritti e, in Italia, oltre al repertorio dei suoi associati, anche quello di numerose Società straniere. Anche molto delle traduzioni, sono state affidate alla SIAE dagli autori ed editori ad essa associati.

In particolare

Per inquadrare con precisione le caratteristiche dell’utilizzazione ed ottenere la necessaria autorizzazione preventiva tenete presente che:

  • in caso di lettura e recitazione in pubblico le autorizzazioni sono concesse da tutti gli uffici territoriali della SIAE;
  • in caso di produzione di supporti (CD, DVD, ecc.) la relativa licenza è rilasciata dal Mercato Fonovideografico e Antipirateria della SIAE, che cura anche il rilascio del contrassegno SIAE da apporre sui supporti;
  • in caso di riproduzione di opere letterarie su CD-ROM, CD-I bisogna rivolgersi al Settore Letterario della Sezione OLAF;
  • in caso di diffusione per radio e televisione o su Internet dovrĂ  essere interpellato il settore RF-TV della Sezione OLAF.

Presentazione delle richieste di autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate prima dell’utilizzazione, tenendo conto che in alcuni casi la SIAE deve ottenere lo specifico consenso degli aventi diritto e che questa procedura comporta – per varie ragioni – tempi di risposta non sempre brevi.

Le informazioni da fornire alla SIAE

Sono quelle relative:

  • alle opere da utilizzare,
  • ai loro autori
  • agli eventuali traduttori
  • editori dei volumi da cui sono tratte le opere
  • oltre che al tipo di uso che intendete farne

In base alle informazioni fornite la SIAE accerterĂ  se le opere fanno parte del repertorio rappresentato e comunicherĂ  la misura dei compensi dovuti, dopo aver eventualmente interpellato gli aventi diritto.

 

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