Reputazione, riservatezza e usi illeciti dell’immagine

Diritto di immagine e pregiudizio alla reputazione

La legge vieta la pubblicazione dell’immagine altrui senza il consenso, specialmente quando tale uso può recare un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona. Esistono tuttavia casi in cui la divulgazione è lecita: se il soggetto acconsente, oppure se l’immagine è utilizzata per l’esercizio del diritto di cronaca, ad esempio per informare su fatti di interesse pubblico. La valutazione del pregiudizio, in ogni caso, dipende dalle circostanze concrete, inclusa l’attività della persona e il contesto sociale. Norme specifiche tutelano i minori coinvolti in procedimenti penali e le persone private della libertà, per le quali la pubblicazione di immagini con manette è vietata.

Il caso del video di Gigi D’Alessio

Un esempio emblematico di utilizzo illecito riguarda una donna ripresa per caso in un videoclip musicale di Gigi D’Alessio. La donna, fotografata per strada con il suo amante, ha citato in giudizio la casa discografica per lesione alla riservatezza e alla reputazione. La difesa ha sostenuto che ci fosse un consenso tacito, poiché la donna si era accorta della telecamera. I giudici hanno però respinto questa tesi, stabilendo che un semplice “sguardo di curiosità” verso l’obiettivo non è sufficiente a costituire un consenso valido per l’utilizzo dell’immagine.

L’episodio della Kiss Cam dei Coldplay, dove due persone vengono riprese e invitate a baciarsi, offre un interessante parallelo. A differenza del video di Gigi D’Alessio, dove il consenso è stato negato, nella Kiss Cam il contesto è fondamentale. L’atto di essere inquadrati su un megaschermo in un concerto e l’interattività dell’evento implica un tacito consenso più forte. L’episodio, a differenza del video di D’Alessio, non è un’immagine “rubata”, ma fa parte di un’esperienza di intrattenimento collettiva in cui i partecipanti sono consapevoli del gioco, anche se non hanno dato un’autorizzazione formale scritta.

La lesione della reputazione nell’opera artistica

Un caso di Cassazione ha affrontato la delicata questione della diffamazione attraverso un’opera artistica. La Corte ha stabilito che l’arte, a differenza della cronaca che persegue la verità dei fatti, può manipolare la realtà per esprimere un messaggio. Pertanto, un’opera artistica non è automaticamente diffamatoria per il solo fatto di raccontare fatti non veri. L’offesa si verifica solo se l’espressione è percepita dal pubblico come veritiera e non come parte di un’invenzione creativa, dimostrando un’intenzione di ledere la dignità altrui al di fuori di ogni sforzo artistico. Tuttavia, il testo solleva un’obiezione a questa impostazione, sostenendo che un’opera artistica, come un film, può comunque ingenerare nel pubblico la convinzione che fatti diffamanti siano veri, ledendo la reputazione di una persona reale.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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