Ghost Writer e Diritto d’Autore

Ghost Writer e Diritto d'Autore

Il ghost writer (in inglese «scrittore fantasma») o scrittore ombra è un autore professionista pagato per scrivere libri, articoli, storie e pubblicazioni scientifiche. Nel mondo dell’editoria, della musica, e persino della politica, la figura del ghostwriter è onnipresente. Dietro un’autobiografia di successo, un discorso ispirato o un best-seller sorprendente, potrebbe celarsi un “autore fantasma”, un professionista della scrittura che cede la propria opera affinché venga pubblicata sotto il nome di qualcun altro.

Il Ghostwriter e il diritto d’autore: l’ombra del genio e la verità per il pubblico

Ma cosa succede ai diritti d’autore in questo scenario? Chi è il “vero” autore agli occhi della legge, e quali sono le implicazioni, soprattutto per quanto riguarda i diritti morali e l’interesse del pubblico?

La paternità dell’opera nel diritto d’autore: chi crea è autore

Nel diritto d’autore italiano, il concetto di paternità dell’opera è cristallino: l’autore è colui che crea l’opera con il proprio ingegno. Non importa chi commissiona l’opera o chi la pubblica.

L’Art. 6 della Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore – LDA) stabilisce che: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

Ciò significa che, a prescindere da qualsiasi accordo, il ghostwriter, in quanto ideatore e realizzatore materiale dell’opera, è il suo autore originale. È lui che ha dato vita alla trama, ai personaggi, allo stile, alla struttura del testo. Questo è un punto fondamentale e spesso frainteso.

I diritti morali d’autore: un legame indissolubile con l’opera

Una volta creata l’opera, l’autore acquisisce due tipi di diritti:

  • Diritti Patrimoniali: Quelli che permettono di sfruttare economicamente l’opera (es. riproduzione, distribuzione, adattamento). Questi possono essere ceduti, venduti, licenziati.
  • Diritti Morali: Sono legati indissolubilmente alla persona dell’autore e alla sua creazione. Sono considerati inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Questo significa che l’autore non può venderli, non li perde mai nel tempo e non può rinunciarvi.

Tra i diritti morali, due sono cruciali per il ghostwriter:

  • Il Diritto di Paternità (Art. 20 LDA): “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera… l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” Questo articolo è il cuore della questione. Il ghostwriter, essendo il vero autore, ha sempre il diritto di rivendicare la sua paternità, anche se l’opera è stata pubblicata sotto un altro nome.
  • Il Diritto all’Integrità (Art. 21 LDA): Permette all’autore di opporsi a modifiche dell’opera che possano lederne il suo onore o reputazione.

Il diritto del pubblico a conoscere il vero autore: evitare l’inganno

Oltre alla tutela dell’autore, il diritto di paternità ha una valenza che si estende all’interesse pubblico. I fruitori dell’opera – i lettori, gli spettatori, gli ascoltatori – hanno il diritto di sapere chi è il vero creatore. Questo non è un capriccio, ma una necessità per garantire la trasparenza e l’integrità del patrimonio culturale.

Come recita la giurisprudenza, il diritto di paternità “mira infatti a tutelare anche l’interesse pubblico in quanto evita alla collettività ogni inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale.”

Perché è così importante per la collettività?

  • Affidabilità e Trasparenza: Permette ai fruitori di valutare l’opera in base alla reputazione, allo stile e alla credibilità del suo vero creatore.
  • Prevenzione dell’Inganno: Evita che il pubblico sia indotto in errore sull’origine e la natura dell’opera, magari acquistando un libro convinto che sia stato scritto da una persona famosa, quando invece è frutto del lavoro di qualcun altro.
  • Valore Culturale: Assicura che la storia dell’arte e della cultura attribuisca correttamente il merito della creazione intellettuale.

Ghostwriting e legge: un equilibrio delicato

Come si concilia tutto questo con la pratica del ghostwriting, che per sua natura implica l’anonimato dell’autore effettivo?

La prassi contrattuale prevede che il ghostwriter ceda i diritti patrimoniali sull’opera al committente e si impegni, tramite clausole di riservatezza, a non rivendicare la paternità dell’opera. In cambio, riceve un compenso economico spesso significativo.

Tuttavia, poiché i diritti morali sono irrinunciabili, il ghostwriter non può “rinunciare” alla sua qualità di autore. Può solo impegnarsi a non esercitare il suo diritto di rivendicare la paternità.

Le Implicazioni e i Rischi:

  • Rischio per il Committente: L’autore apparente vive sempre con il rischio (seppur spesso mitigato da penali contrattuali molto alte) che il ghostwriter, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (es. rottura dei rapporti, insoddisfazione, ricerca di riconoscimento), decida di rivendicare pubblicamente la paternità dell’opera.
  • La Morale del Contratto: Sebbene un contratto possa prevedere che il ghostwriter non si dichiari autore, una rivendicazione pubblica di paternità, anche se in violazione del contratto, non può essere impedita ex lege, in quanto esercizio di un diritto morale inalienabile. Le conseguenze sarebbero solo di natura risarcitoria per la violazione delle clausole contrattuali.
  • Etica e Credibilità: La scoperta di un ghostwriter può avere ripercussioni significative sull’immagine e la credibilità dell'”autore” apparente, e a volte anche del committente (es. casa editrice).

Conclusione: trasparenza e tutela legale essenziali

La figura del ghostwriter è legittima e spesso necessaria in molti settori. Tuttavia, la sua attività si muove in un terreno delicato, dove i principi del diritto d’autore, in particolare quelli relativi alla paternità e ai diritti morali, incontrano le esigenze del mercato e della riservatezza.

Per entrambe le parti – il ghostwriter che vuole tutelare il proprio lavoro e il committente che desidera chiarezza e protezione legale – è assolutamente indispensabile affidarsi a uno studio legale specializzato in diritto d’autore e proprietà intellettuale. Solo attraverso contratti redatti con estrema cura e una piena consapevolezza delle implicazioni legali si può navigare questo complesso rapporto, garantendo il rispetto dei diritti e la trasparenza necessaria per la collettività.

Lavorare come Ghost Writer: le offerte di lavoro di Aranzulla Srl

Aranzulla cerca redattore freelance per Aranzulla.it.. E sino a qui tutto bene. Ma analizziamo nel dettaglio i requisiti che dovrebbero possedere gli articoli:

Gli articoli pubblicati su Aranzulla.it presentano elevati requisiti editoriali:

  • Gli articoli sono pubblicati senza firma (il collaboratore agisce in qualità di ghost writer di Salvatore Aranzulla).
  • Gli articoli devono essere originali: non è possibile pubblicare articoli pubblicati altrove e non è possibile copiare articoli di altri siti Internet italiani o stranieri.
  • Non è possibile pubblicare altrove gli articoli prodotti per Aranzulla.it poiché questi diventano di proprietà della Aranzulla Srl.

Il diritto alla paternità dell’opera: attento Aranzulla!

Le caratteristiche ricercate da Aranzulla srl devono essere ben valutate ai fini del diritto d’autore. Infatti commissionare la scrittura di articoli originali e sugli articoli imporre un’esclusiva (non possono essere pubblicati altrove), non è cosa semplice in Italia. Il nostro diritto d’autore, tutela l’autore e i suoi diritti, non solo patrimoniali ma anche morali. Dunque, imporre a qualcuno di non figurare come autore, potrebbe essere lesivo del suo diritto ad essere riconosciuto quale autore dell’articolo. Solo l’autore può rinunciare alla sua citazione come autore. Diversamente sarebbe se il nostro diritto fosse regolato, come negli Stati Uniti e in Inghilterra, dalle regole del copyright. Nei paesi anglofoni, infatti, il diritto d’autore è trattato come una proprietà.

Aranzulla diritto d’autore e ghost writer

La questione riguardante il diritto d’autore in casa nostra e i ghostwriter italiani e il fenomeno del ghostwriting è molto complessa. Il ghost writing è una forma di “plagio autorizzato“: il committente si appropria della paternità dell’opera senza esserne l’autore originale grazie ad un patto che viene concordato tra le due parti. Lo scrittore ombra accetta una somma di denaro in cambio del suo lavoro e del suo silenzio e permette al committente di far liberamente uso dell’opera. Più precisamente

essendo titolare del copyright, il committente è l’unico proprietario dei diritti d’autore. Suoi, pertanto, sono gli eventuali guadagni derivanti dalla pubblicazione dell’opera, dalla vendita della sceneggiatura e da quant’altro connesso alla paternità del lavoro. Lo scrittore ombra non ha nulla a pretendere, come da specifica clausola contrattuale

Nel sistema di diritto d’autore Italiano

I diritti morali, definiti illimitati, irrinunciabili ed inalienabili (art. 22 L. 633/41), appartengono però allo scrittore ombra, non all’autore fittizio, e inoltre “l’accordo con cui si conviene di attribuire la paternità di un’opera a persona diversa dal vero autore è da ritenersi nullo“. Vi sono quindi evidenti contraddizioni, che vengono risolte in questo modo: il patto viene considerato valido e lo scrittore ombra ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, secondo l’art. 20 L. 633/41, ma con l’obbligo di risarcire il committente per non aver rispettato i vincoli contrattuali.

Il ghostwriting inoltre solleva anche un’altra questione:

I fruitori dell’opera dovrebbero avere il diritto di sapere chi è il vero autore. Il diritto di paternità dell’opera mira infatti a tutelare anche l’interesse pubblico “in quanto evita alla collettività ogni inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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