In sintesi
- Il 7 settembre 2026 Italia e Corea del Sud hanno firmato a Saint-Paul-de-Vence il loro primo accordo di coproduzione cinematografica. Entrerà in vigore dopo le procedure interne di ratifica di entrambi i Paesi.
- Le coproduzioni riconosciute saranno equiparate alle opere nazionali in Italia e in Corea, con accesso ai rispettivi benefici, che spettano però solo al coproduttore del Paese che li concede.
- Ogni Paese deve apportare tra il 20% e l’80% del costo, con possibili deroghe fino al 10-90%. Nelle coproduzioni multilaterali con Paesi terzi la forbice è 10-70%.
- L’istanza va presentata alla Direzione generale Cinema e audiovisivo e al Korean Film Council prima dell’inizio delle riprese, con un contratto di coproduzione che deve contenere clausole obbligatorie.
- Ciascun coproduttore è titolare pro quota del master originale e può trarne copie, ma l’accordo esclude i diritti di proprietà intellettuale, salvo quanto previsto nel contratto di coproduzione.
Quando No Other Choice di Park Chan-wook è stato presentato alla Mostra di Venezia nel 2025, la lunghissima ovazione in sala ha confermato quello che l’industria sapeva già: il cinema coreano è diventato un protagonista globale, capace di unire successo di pubblico e riconoscimento critico, da Parasite a Squid Game. Il film stesso è un esempio di come le storie viaggino tra industrie diverse: è tratto da The Ax, il romanzo di Donald Westlake che Costa-Gavras aveva già portato sullo schermo in Europa nel 2005 con Le Couperet.
Per i produttori italiani la Corea è un partner sempre più interessante, e da settembre 2026 c’è uno strumento giuridico che prima mancava: il primo accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Repubblica di Corea, firmato a Saint-Paul-de-Vence, a margine del Sommet Lumière, dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e dal ministro coreano della Cultura, dello Sport e del Turismo Chae Hwi-young. Vediamo cosa prevede, articolo per articolo, e come prepararsi.
In questa guida:
- Lavorare con la produzione cinematografica coreana
- L’accordo di coproduzione Italia-Corea del 2026
- Requisiti: apporti, personale, riprese e lingue
- Il contratto di coproduzione e la procedura
- Master, ricavi, festival e titoli
- Quando entra in vigore e cosa fare nel frattempo
- Domande frequenti
Lavorare con la produzione cinematografica coreana
L’industria coreana è molto strutturata. Accanto alle società di produzione operano grandi gruppi di investimento e distribuzione, come CJ ENM, che finanziano i film e ne detengono spesso i diritti. È CJ ENM, ad esempio, ad aver promosso e coprodotto Bugonia di Yorgos Lanthimos, il remake del coreano Save the Green Planet! di cui era stata investitrice e distributrice. Per un produttore italiano significa che l’interlocutore giusto non è sempre chi ha girato il film, e che prima di qualsiasi accordo bisogna capire chi detiene davvero i diritti.
Finora il rapporto tra i due Paesi è passato soprattutto per i remake, in entrambe le direzioni, e per poche coproduzioni realizzate senza un quadro bilaterale. Il Korean Film Council classifica come coproduzione Corea del Sud-Italia, ad esempio, Twenty Again di Park Heung-sik. L’accordo del 2026 cambia la prospettiva: permette di costruire progetti comuni che in entrambi i Paesi valgono come film nazionali.
→ Leggi anche: Il diritto di remake nel cinema: da Save the Green Planet! a Bugonia, da Perfetti sconosciuti alla Corea
L’accordo di coproduzione Italia-Corea del 2026
Con l’accordo firmato il 7 settembre 2026 l’Italia aggiunge la Corea alla sua rete di trattati bilaterali di coproduzione. Il testo è redatto in italiano, coreano e inglese, e in caso di divergenze prevale la versione inglese.
L’accordo si applica alle opere cinematografiche di qualsiasi genere, compresi finzione, documentario e animazione, e di qualsiasi durata, destinate in via prioritaria alle sale e poi alla televisione, a internet e ai formati di distribuzione futuri (art. 1).
Il cuore è l’art. 3: ogni coproduzione riconosciuta è equiparata a un’opera nazionale e ha diritto ai benefici previsti in Italia e in Corea. Una precisazione importante: i benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede. Il tax credit italiano, per esempio, va al coproduttore italiano, quello coreano al partner coreano.
Le autorità competenti sono la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura per l’Italia e il Korean Film Council (KOFIC), presso il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, per la Corea (art. 2). Il riconoscimento non è concesso se i coproduttori sono legati da gestione o controllo comuni, salvo consenso scritto di entrambe le autorità, e i coproduttori devono dimostrare un’organizzazione tecnica adeguata e una buona reputazione professionale (art. 3).
Per le regole generali sulla coproduzione internazionale e le differenze con cofinanziamento e prevendita, vedi la nostra guida sulla coproduzione cinematografica.
Requisiti: apporti, personale, riprese e lingue
Apporti finanziari. L’apporto dei coproduttori di ciascun Paese deve essere compreso tra il 20% e l’80% del costo totale, con una partecipazione creativa e tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale. Con l’approvazione scritta di entrambe le autorità si può scendere fino al 10%-90%. Se una parte è composta da più società, ciascuna deve apportare almeno il 5% (art. 7). L’accordo non prevede le coproduzioni puramente finanziarie: anche il socio di minoranza deve portare una partecipazione creativa e tecnica.
Coproduzioni multilaterali. Sono possibili con coproduttori di Paesi terzi che abbiano un accordo di coproduzione con l’Italia o con la Corea. In questo caso l’apporto di ciascun Paese va dal 10% al 70%, con un minimo del 5% per ogni società del Paese terzo (art. 8). Si apre così la possibilità di progetti a tre, ad esempio con un partner europeo o con un Paese già legato all’Italia da un trattato.
Personale. Autori, registi, interpreti e personale tecnico-artistico devono essere cittadini italiani, cittadini dello Spazio economico europeo o stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia, da un lato, e cittadini coreani o soggiornanti di lungo periodo in Corea, dall’altro. Eccezioni sono ammesse solo in casi eccezionali, con il consenso scritto di entrambe le autorità (art. 5).
Riprese. Le riprese in teatro di posa vanno fatte in studi italiani o coreani, o di un Paese terzo coinvolto nelle multilaterali. Le riprese in esterni in altri Paesi sono autorizzabili per iscritto se la sceneggiatura lo richiede (art. 6).
Lingue e postproduzione. Ogni coproduzione deve essere disponibile in italiano e in coreano, o almeno sottotitolata in entrambe le lingue. Dialoghi in altre lingue sono ammessi se la sceneggiatura lo richiede, con autorizzazione congiunta. Il master originale va realizzato in Italia o in Corea, e doppiaggio e sottotitolaggio si fanno nei Paesi dei coproduttori, salvo deroghe (art. 9).
Il contratto di coproduzione e la procedura
L’istanza di riconoscimento va presentata da ciascun coproduttore alla propria autorità prima dell’inizio delle riprese, o della lavorazione principale per l’animazione, possibilmente in contemporanea. Di regola è l’autorità del coproduttore maggioritario a esprimersi per prima (art. 3 e Allegato).
Alla domanda vanno allegati, in italiano per l’Italia e in coreano per la Corea: la sceneggiatura, la sinossi, un documento che provi l’acquisizione dei diritti d’autore necessari, il piano finanziario, l’elenco di autori e personale con le rispettive nazionalità, il piano di lavorazione con le location, il contratto di distribuzione se già firmato e, soprattutto, il contratto di coproduzione, firmato con riserva di approvazione delle autorità.
L’Allegato fissa il contenuto minimo di quel contratto. Oltre a titolo, autori, regista (con possibile clausola di sostituzione), budget, apporti di ciascuno e data indicativa di inizio riprese, il contratto deve prevedere:
- l’impegno a coprire eventuali sforamenti o a ripartire le economie in proporzione agli apporti;
- le conseguenze finanziarie se un’autorità non approva il progetto, se il film non viene autorizzato alla proiezione pubblica in uno dei due Paesi o se un coproduttore non rispetta gli impegni;
- l’obbligo del coproduttore maggioritario di stipulare un’assicurazione per tutti i rischi di produzione e per i rischi connessi al materiale originale;
- una procedura per risolvere le controversie tra coproduttori che non si chiudono in via amichevole.
Le modifiche al contratto depositato vanno approvate dalle autorità prima della fine della produzione, e la sostituzione di un coproduttore è ammessa solo in casi eccezionali. Sono clausole che conviene scrivere bene fin dall’inizio: le autorità le leggono, e il contratto torna centrale proprio quando qualcosa va storto.
→ Leggi anche: Catena dei diritti cinematografici (chain of title)
Master, ricavi, festival e titoli
Master e proprietà intellettuale. Ciascun coproduttore è titolare pro quota del master originale, cioè la copia madre del film da cui si traggono tutte le copie, con il diritto di realizzarne copie. Il master va depositato a nome congiunto presso una struttura concordata, in Italia o in Corea. L’art. 9 precisa però che sono esclusi i diritti di proprietà intellettuale, eccetto quanto concordato nel contratto di coproduzione: essere titolari del master non significa essere titolari dei diritti sull’opera. La titolarità e lo sfruttamento di questi diritti, compresi quelli di remake, sequel e serie, vanno quindi regolati espressamente nel contratto.
Ricavi. La ripartizione dei mercati e dei ricavi deve essere proporzionata al contributo complessivo di ciascun coproduttore, finanziario, artistico e tecnico, e va notificata alle autorità. Si possono dividere i ricavi, dividere i territori, o combinare le due soluzioni (art. 13).
Festival. Il film viene presentato ai festival internazionali, in linea di principio, dal coproduttore maggioritario o secondo quanto pattuito. Nelle coproduzioni paritarie lo presenta il Paese di cui è cittadino il regista; se il regista viene da un Paese terzo, la scelta va regolata nel contratto e approvata dalle autorità (art. 12).
Titoli. Titoli di testa e di coda, trailer e materiale promozionale devono identificare l’opera come “coproduzione italo-coreana” o “coreano-italiana” (art. 14).
Una Commissione mista di funzionari dei due Paesi, eventualmente affiancati da registi e produttori, vigila sull’attuazione dell’accordo e verifica l’equilibrio complessivo delle coproduzioni tra i due Paesi (art. 15).
Quando entra in vigore e cosa fare nel frattempo
La firma non rende l’accordo immediatamente operativo. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui i due Paesi si comunicano, per via diplomatica, di aver completato le procedure interne. Per l’Italia significa, di norma, una legge di ratifica (art. 19). Una volta in vigore durerà cinque anni, con rinnovo tacito per periodi successivi di cinque anni, e anche in caso di disdetta continuerà ad applicarsi alle coproduzioni già riconosciute o per cui sia già stata presentata la domanda.
Nel frattempo collaborare con partner coreani resta possibile con gli strumenti contrattuali ordinari, ma senza la nazionalità di coproduzione garantita dal trattato. Per chi ha un progetto con la Corea, i mesi che precedono l’entrata in vigore sono il momento giusto per prepararsi: verificare i diritti sul soggetto, impostare un contratto di coproduzione già conforme all’Allegato e costruire un piano finanziario che rispetti le soglie dell’art. 7. Il Ministero ha anche annunciato un Italian Pavilion al Festival di Busan con una delegazione di produttori italiani, segno che punta a far nascere progetti in tempi brevi.
→ Leggi anche: Coproduzione Italia-Canada: l’accordo e le regole per il produttore italiano
Domande frequenti
Esiste un accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Corea del Sud?
Sì. È stato firmato il 7 settembre 2026 a Saint-Paul-de-Vence dai ministri della cultura dei due Paesi. Entrerà in vigore dopo che entrambi avranno completato le procedure interne di ratifica e se lo saranno notificato per via diplomatica.
Quali sono le quote minime di partecipazione nella coproduzione italo-coreana?
Ciascun Paese deve apportare tra il 20% e l’80% del costo totale, con possibili deroghe fino al 10%-90% approvate da entrambe le autorità. Nelle coproduzioni multilaterali con Paesi terzi la forbice è 10%-70%. Ogni società coinvolta deve apportare almeno il 5%.
Una coproduzione italo-coreana può accedere al tax credit italiano?
Sì, una volta riconosciuta è equiparata a un’opera nazionale. L’accordo precisa però che i benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede: il tax credit italiano va al coproduttore italiano.
Chi è titolare dei diritti su una coproduzione italo-coreana?
Secondo l’art. 9 dell’accordo, ciascun coproduttore è titolare pro quota del master originale, cioè la copia madre del film, con il diritto di realizzarne copie. I diritti di proprietà intellettuale sono però esclusi, salvo quanto concordato nel contratto di coproduzione: la loro titolarità e il loro sfruttamento vanno quindi regolati espressamente nel contratto.
Quando va presentata la domanda di riconoscimento?
Prima dell’inizio delle riprese, o della lavorazione principale nel caso dell’animazione, da ciascun coproduttore alla propria autorità: la Direzione generale Cinema e audiovisivo per l’Italia, il Korean Film Council per la Corea.
Fonti e approfondimenti
| Risorsa | Tipo |
|---|---|
| Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, Saint-Paul-de-Vence, 7 settembre 2026 | Accordo internazionale |
| Legge cinema (L. 220/2016) | Normativa |
| Coproduzione cinematografica: guida completa | DANDIpedia |
| Coproduzione Italia-Canada | DANDIpedia |
| Il diritto di remake nel cinema | DANDIpedia |
| Catena dei diritti cinematografici (chain of title) | DANDIpedia |
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