Liberatoria utilizzo immagini: cos’è, quando serve e cosa deve contenere

Liberatoria utilizzo immagini: cos'è, quando serve e cosa deve contenere

Liberatoria utilizzo immagini: cos’è, quando serve e cosa deve contenere

Stai per pubblicare una fotografia in cui appare una persona riconoscibile? Stai girando un video promozionale, producendo un contenuto per i social o realizzando una campagna pubblicitaria? In tutti questi casi ti serve una liberatoria utilizzo immagini: un documento scritto con cui il soggetto ritratto autorizza esplicitamente l’uso della propria immagine.

Senza una liberatoria per utilizzo immagini valida, anche una fotografia apparentemente innocua può trasformarsi in una violazione del diritto all’immagine — con conseguenze che vanno dalla richiesta di rimozione al risarcimento del danno. Non basta il consenso verbale, non basta che la persona sapesse di essere fotografata, non basta che la foto sia già stata pubblicata altrove.

Questa guida spiega come funziona la liberatoria immagini in Italia, qual è la sua base legale, quando è obbligatoria, cosa deve contenere e quali errori evitare.

Cos’è la liberatoria utilizzo immagini e qual è la base legale

La liberatoria utilizzo immagini è una scrittura privata con cui una persona fisica autorizza esplicitamente un’altra parte — un fotografo, un’agenzia, un’azienda, un videomaker — a pubblicare, riprodurre, distribuire o sfruttare commercialmente fotografie o immagini in cui è riconoscibile.

La sua base normativa in Italia è duplice.

L’art. 10 del Codice Civile stabilisce che l’esposizione o pubblicazione del ritratto di una persona senza il suo consenso è vietata quando possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro.

Gli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) disciplinano nel dettaglio il diritto al ritratto: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni per notorietà, interesse pubblico o scopi culturali. Il consenso del soggetto ritratto è dunque il presupposto di legittimità per qualsiasi utilizzo commerciale o promozionale dell’immagine.

Non esiste un modello unico di liberatoria immagini valido per tutti i contesti: il documento va redatto in base all’uso specifico, alla tipologia di contenuto e alle persone coinvolte.

Quando serve la liberatoria per le foto

La regola generale è semplice: ogni volta che vuoi pubblicare, distribuire o sfruttare commercialmente un’immagine in cui una persona fisica è riconoscibile, ti serve il suo consenso scritto. La liberatoria pubblicazione foto è obbligatoria anche quando:

  • il volto non è visibile, ma altri elementi rendono la persona identificabile (corporatura, tatuaggi, abbigliamento distintivo, contesto)
  • la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico con finalità commerciali o promozionali
  • la persona era consapevole di essere fotografata ma non ha firmato nulla
  • la foto è già stata pubblicata altrove con un consenso diverso o limitato

Quando la liberatoria non è necessaria

Le eccezioni sono tassative. La liberatoria uso immagini non è richiesta quando:

  • la persona è irriconoscibile nell’immagine
  • l’immagine è usata per scopi giornalistici di interesse pubblico, entro i limiti del diritto di cronaca
  • la persona è una figura pubblica, l’immagine è stata scattata in un contesto pubblico legato alla sua attività istituzionale o professionale, e l’uso è coerente con quello scopo
  • l’immagine rientra in un uso didattico o di ricerca scientifica non commerciale

Attenzione: la notorietà della persona non autorizza qualsiasi uso. Un personaggio pubblico conserva il diritto a opporsi all’uso della propria immagine in contesti commerciali, in situazioni private, o in modi che danneggino la sua reputazione. → Approfondimento: Liberatoria fotografica: quando serve e come si redige

Liberatoria privacy foto: il GDPR aggiunge un livello di tutela

Dal 2018, la liberatoria privacy foto non riguarda solo il diritto all’immagine in senso classico: il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) considera le immagini di persone fisiche riconoscibili come dati personali. Questo significa che chi raccoglie, conserva e utilizza fotografie di persone fisiche è un titolare del trattamento con tutti gli obblighi che ne derivano: base giuridica, informativa, diritti dell’interessato.

Per la pubblicazione di immagini a scopo commerciale, la base giuridica più solida è il consenso esplicito dell’interessato — lo stesso consenso che la liberatoria raccoglie. Questo significa che una liberatoria utilizzo foto redatta correttamente può svolgere contemporaneamente due funzioni: raccogliere il consenso ai sensi degli artt. 96-97 LDA e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Per i minori il GDPR aggiunge ulteriori requisiti: il consenso al trattamento dei dati dei minori sotto i 14 anni deve essere fornito o autorizzato dai genitori.

→ Approfondimento: Foto, immagini e video e il diritto alla privacy

Cosa deve contenere una liberatoria utilizzo immagine

Indipendentemente dalla tipologia, una liberatoria utilizzo immagine efficace deve sempre includere questi elementi:

  • Identificazione delle parti: nome, cognome e dati di contatto di chi autorizza (il soggetto ritratto) e di chi è autorizzato (fotografo, agenzia, azienda).
  • Descrizione precisa del contenuto: quali fotografie o immagini sono oggetto dell’autorizzazione — con riferimento alla data dello scatto, al luogo e al progetto, se applicabile.
  • Finalità e canali di utilizzo: per cosa verranno usate le immagini (uso editoriale, campagna pubblicitaria, social media, sito web, materiali promozionali) e su quali canali (Italia, Europa, worldwide, online, stampa).
  • Durata dell’autorizzazione: se l’autorizzazione è a tempo determinato (con data di scadenza) o a tempo indeterminato. In assenza di indicazione, si considera a tempo indeterminato — ma meglio specificarlo sempre.
  • Territorio: dove le immagini possono essere utilizzate (solo Italia, Europa, tutto il mondo).
  • Compenso o gratuità: l’eventuale compenso riconosciuto al soggetto per l’uso dell’immagine, oppure la dichiarazione esplicita che l’autorizzazione è gratuita.
  • Eventuali limitazioni: usi vietati, contesti esclusi, divieto di modifica dell’immagine.
  • Firma e data: entrambe le parti devono firmare. La data è fondamentale per stabilire da quando decorre l’autorizzazione.

Una liberatoria pubblicazione immagini che manca di uno di questi elementi — in particolare la descrizione precisa dell’uso o la durata — può essere contestata dal soggetto ritratto per usi che vanno oltre quanto si aspettava di autorizzare.

Liberatoria utilizzo foto: i casi principali

Shooting fotografico professionale o commerciale

Per qualsiasi ripresa fotografica con finalità commerciali o promozionali — campagne pubblicitarie, cataloghi di prodotto, contenuti per social media aziendali — la liberatoria diritti d’immagine deve essere firmata prima dello shooting. Ottenerla dopo, quando le immagini sono già state usate, non sana retroattivamente l’eventuale violazione.

Foto di eventi

Durante eventi pubblici (concerti, congressi, manifestazioni) è frequente scattare fotografie che ritraggono partecipanti identificabili. Se le fotografie vengono usate solo per la cronaca dell’evento (reportage editoriale non commerciale), la liberatoria utilizzo immagini non è sempre necessaria. Se invece le stesse immagini vengono usate per promuovere eventi futuri, per campagne sponsorizzate o per materiali commerciali, il consenso scritto dei soggetti ritratti è indispensabile.

Foto su social media e piattaforme digitali

Pubblicare su Instagram, Facebook, TikTok o LinkedIn fotografie in cui appaiono persone riconoscibili con finalità promozionali richiede la loro autorizzazione. Il fatto che la foto sia stata scattata in un luogo pubblico non elimina questa necessità. → Approfondimento: Pubblicare foto su internet: diritti e protezione

Liberatoria video: stesse regole, attenzioni aggiuntive

La liberatoria video segue gli stessi principi della liberatoria utilizzo foto, ma richiede alcune specificazioni aggiuntive legate alla natura del mezzo.

Va indicato il tipo di montaggio e post-produzione consentiti: un soggetto che ha autorizzato la propria apparizione in un contesto neutro può legittimamente opporsi a un utilizzo in cui le sue parole o la sua immagine vengono associate a messaggi che non condivide, o in cui il contesto originale viene alterato in modo significativo.

Se il video include anche la voce del soggetto, l’autorizzazione deve coprire esplicitamente anche il trattamento audio. Per video pubblicitari o di endorsement — in cui la persona compare per promuovere un prodotto o un servizio — il documento dovrebbe specificare la natura del rapporto contrattuale e l’eventuale compenso.

Liberatoria immagini per minorenni: regole più stringenti

Per i minori valgono regole più severe e non derogabili. Il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in caso di separazione o divorzio. La firma di uno solo dei genitori non è sufficiente, salvo in casi specifici previsti dalla legge (genitore unico affidatario con provvedimento del giudice che esclude il concorso dell’altro).

È buona pratica ottenere una liberatoria specifica per ogni progetto e ogni utilizzo: una liberatoria generica firmata all’inizio di un percorso scolastico o di un progetto non copre automaticamente usi successivi in contesti diversi.

Per produzioni cinematografiche, pubblicitarie o televisive con minori, la liberatoria va integrata con le norme sul lavoro minorile previste dal D.Lgs. 345/1999, che regola le condizioni e i limiti di impiego dei minori nelle produzioni dello spettacolo.

Il GDPR aggiunge un livello ulteriore: per i minori sotto i 14 anni, il consenso al trattamento dei dati personali (incluse le immagini) deve essere fornito o autorizzato dai titolari della responsabilità genitoriale.

Usare il logo di un’azienda — in un video, in una presentazione, in materiale promozionale — senza autorizzazione può configurare una violazione del marchio registrato. La liberatoria per logo aziendale è un’autorizzazione scritta da parte del titolare del marchio che specifica: modalità di utilizzo consentite, contesti, durata e territorio.

Un errore frequente: credere che il brand kit o il press kit messo a disposizione da un’azienda sostituisca automaticamente l’autorizzazione formale per usi commerciali o co-branded. In molti casi non è così: i materiali del press kit sono destinati a un uso editoriale e giornalistico, non a campagne pubblicitarie o endorsement. In caso di dubbio, è sempre opportuno richiedere conferma scritta al titolare del marchio. → Liberatoria utilizzo logo

Anche i personaggi famosi hanno bisogno della liberatoria: il caso Jessica Simpson

Un caso diventato emblematico in materia di liberatoria diritti d’immagine riguarda Jessica Simpson. La cantante americana ha condiviso sui propri profili Instagram e Twitter — all’epoca con circa 11,5 milioni di follower complessivi — una fotografia che la ritraeva mentre usciva da un hotel di New York. Il problema: la foto era stata scattata da un fotografo che aveva ceduto i diritti all’agenzia Splash News, che a sua volta l’aveva licenziata al Daily Mail.

Splash News ha citato in giudizio la Simpson per violazione del copyright, sostenendo che la condivisione sui social avesse danneggiato la capacità dell’agenzia di trarre profitto dall’immagine — rendendola immediatamente e gratuitamente disponibile a milioni di persone che altrimenti l’avrebbero vista nella versione licenziata ai media. Aggravante: dall’immagine era stato rimosso il simbolo © e le informazioni sull’agenzia titolare dei diritti.

La lezione vale anche in Italia: essere il soggetto ritratto non dà il diritto di ripubblicare liberamente la fotografia. Il diritto d’autore sulla foto appartiene a chi l’ha scattata. Se un fotografo ti ha ritratto — paparazzo, fotografo professionista, chiunque — non puoi usare quella immagine senza la sua autorizzazione, anche se sei tu il soggetto.

→ Approfondimento: Diritti d’autore sulle fotografie: guida completa

Gli errori più comuni nella liberatoria pubblicazione immagini

Consenso verbale invece di scritto

Un consenso verbale è teoricamente sufficiente, ma impossibile da dimostrare in caso di contestazione. Per qualsiasi uso commerciale, la liberatoria pubblicazione immagini deve essere sempre in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Finalità troppo generiche

Una liberatoria che autorizza “l’uso delle immagini per scopi promozionali” senza specificare canali, contesti e durata lascia ampio spazio a contestazioni. Il soggetto ritratto potrebbe sostenere — spesso con successo — che certi usi non erano compresi nel consenso originario.

Un documento per tutti gli usi

Una liberatoria firmata per uno specifico progetto non copre automaticamente altri progetti, anche se si tratta dello stesso soggetto. Per ogni nuova campagna o utilizzo diverso da quello originariamente autorizzato, è necessario un nuovo documento o un addendum all’esistente.

Dimenticare il GDPR

La liberatoria privacy foto non è facoltativa. Le immagini di persone fisiche riconoscibili sono dati personali ai sensi del GDPR: trattarle senza una base giuridica valida — e per uso commerciale la base è il consenso esplicito — espone a sanzioni del Garante Privacy.

Firma di un solo genitore per i minori

Come già detto: per i minori servono entrambi i genitori. Un errore in questa direzione può invalidare l’intera autorizzazione.

Domande frequenti

Cos’è una liberatoria per utilizzo immagini?

È una scrittura privata con cui una persona autorizza esplicitamente la pubblicazione, distribuzione o sfruttamento commerciale di fotografie in cui è riconoscibile. Il suo fondamento è nell’art. 10 del Codice Civile e negli artt. 96-97 della Legge sul Diritto d’Autore.

Quando serve la liberatoria per le foto?

Ogni volta che si vuole pubblicare, diffondere o sfruttare commercialmente un’immagine in cui una persona è riconoscibile. Non serve solo se la persona è irriconoscibile, per scopi giornalistici di interesse pubblico o per immagini di figure pubbliche in contesti istituzionali strettamente legati alla loro attività.

La liberatoria immagini deve essere scritta?

Per avere valore legale certo e dimostrabile, sì. Un consenso verbale è impossibile da provare in caso di contestazione. Per qualsiasi uso commerciale, la liberatoria scritta e firmata è indispensabile.

Cosa deve contenere una liberatoria utilizzo immagine?

Identificazione delle parti, descrizione delle immagini, finalità e canali di utilizzo, durata, territorio, compenso o gratuità, eventuali limitazioni, firma e data di entrambe le parti.

La liberatoria privacy foto è diversa dalla liberatoria diritti d’immagine?

Sono documenti distinti ma spesso unificati. La liberatoria diritti d’immagine riguarda il consenso ai sensi degli artt. 96-97 LDA. La liberatoria privacy foto aggiunge il consenso al trattamento dei dati personali richiesto dal GDPR. Per uso commerciale è buona pratica unificare entrambi i consensi in un unico documento.

Posso usare una mia foto scattata da un fotografo professionista?

Non senza autorizzazione. Il diritto d’autore sulla fotografia appartiene a chi l’ha scattata, non al soggetto ritratto. Per ripubblicarla devi avere l’autorizzazione del fotografo. → Diritti d’autore sulle fotografie

Per i minorenni chi deve firmare la liberatoria immagini?

Entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. La firma di uno solo non è sufficiente salvo casi particolari previsti dalla legge.

RisorsaDescrizione
Liberatoria fotografica: cos’è e come si redigeGuida DANDI alla liberatoria per fotografi e soggetti ritratti
Diritti d’autore sulle fotografie: guida completaOpere fotografiche, fotografie semplici, L. 182/2025
Pubblicare foto su internet: diritti e protezioneCosa fare prima di caricare immagini online e come difendersi
Diritto d’autore su internetCome funziona il copyright online in Italia
Artt. 96-97 L. 633/1941 – Diritto al ritrattoTesto ufficiale su Normattiva
Art. 10 Codice Civile – Abuso dell’immagine altruiTesto ufficiale su Normattiva
GDPR – Reg. UE 2016/679Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
Garante Privacy – Foto, immagini e videoLinee guida del Garante per il trattamento di immagini
Liberatoria video minorenniNorme applicabili alle produzioni con minori

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Leggi anche: Liberatoria immagine fotografica · Diritti d’autore fotografici · Pubblicare foto su internet · Diritto d’autore su internet

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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