Diritto di remake nel cinema: da Bugonia a Perfetti sconosciuti

Diritto di remake nel cinema: da Bugonia a Perfetti sconosciuti



In sintesi

  • Il remake è un’elaborazione dell’opera originale, soprattutto del suo soggetto e della sua sceneggiatura: richiede l’autorizzazione di chi detiene i diritti di elaborazione (art. 18 della legge sul diritto d’autore).
  • Il produttore del film non può autorizzare rifacimenti senza il consenso degli autori, salvo che questi gli abbiano ceduto anche i diritti di elaborazione (art. 46): la catena dei diritti va verificata contratto per contratto.
  • Bugonia di Yorgos Lanthimos mostra un modello evoluto: CJ ENM, che aveva investito nel coreano Save the Green Planet!, non ha solo venduto i diritti ma ha promosso e coprodotto il remake.
  • Perfetti sconosciuti mostra l’altra faccia: un titolo italiano i cui diritti di remake sono stati ceduti Paese per Paese, Corea compresa.
  • Il percorso tipico è un’opzione seguita da una cessione che definisce lingua, territorio, media, sequel e serie, prezzo, crediti e ritorno dei diritti.
  • I diritti morali degli autori originali restano: la paternità va riconosciuta e il remake non può deformare l’opera in modo lesivo del loro onore o della loro reputazione.

Presentato in prima mondiale alla Mostra di Venezia nel 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Jesse Plemons, è arrivato fino agli Oscar, dove ha ottenuto tra le altre la candidatura per la miglior sceneggiatura non originale. Molti spettatori hanno scoperto solo dopo che si trattava del remake di un film sudcoreano del 2003, Save the Green Planet! di Jang Joon-hwan.

Dietro il successo c’è un’operazione di diritti costruita con cura, che offre lo spunto per capire come funziona il diritto di remake nel cinema: chi deve autorizzarlo, con quali contratti, e come si trasforma un catalogo di film in un patrimonio da valorizzare all’estero.

In questa guida:

Bugonia: quando chi detiene i diritti coproduce il remake

Save the Green Planet! racconta di un uomo che rapisce un dirigente d’azienda convinto che sia un alieno deciso a distruggere la Terra. Bugonia riprende la stessa premessa, spostandola in un contesto anglofono e trasformando l’ostaggio in una potente amministratrice delegata interpretata da Emma Stone.

Il dato più interessante, dal punto di vista legale, è il ruolo di CJ ENM, il gruppo coreano che aveva investito nel film originale e lo aveva distribuito. Invece di limitarsi a vendere una licenza, CJ ENM ha avviato nel 2018 lo sviluppo del remake in lingua inglese, ha seguito la sceneggiatura e il packaging di regista e cast, e ha coprodotto il film insieme alla Square Peg di Ari Aster e Lars Knudsen, a Element Pictures e a Fruit Tree. Il regista originale, Jang Joon-hwan, era stato inizialmente indicato per dirigere anche il remake, prima di lasciare il progetto per motivi di salute.

È un modello che conviene conoscere: il titolare dei diritti che entra nella produzione del remake mantiene il controllo creativo, partecipa ai ricavi del nuovo film e ne gestisce la distribuzione nel proprio Paese. Una semplice cessione, al contrario, si esaurisce di solito nel prezzo pagato.

Perfetti sconosciuti: il film italiano rifatto in tutto il mondo

Il viaggio va anche nell’altra direzione. Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, prodotto nel 2016 da Medusa Film e Lotus Production, è considerato il film con più remake nella storia del cinema. Tra le versioni ci sono quella spagnola di Álex de la Iglesia, quella greca, quella messicana e anche quella coreana, Intimate Strangers, uscita nel 2018. Per una versione in arabo, Medusa ha ceduto i diritti a un consorzio di distributori e produttori del Golfo, del Libano e dell’Egitto, mentre i diritti per il remake in lingua inglese erano stati acquistati già nel 2016 da The Weinstein Company.

Il caso mostra quanto possa valere una storia adattabile: ogni Paese è un contratto separato, con un proprio prezzo, e il film originale continua a generare ricavi molti anni dopo la sua uscita in sala. Molti produttori italiani hanno in catalogo titoli con lo stesso potenziale, soprattutto commedie e storie a ambientazione unica, ma non li hanno mai proposti sul mercato dei remake.

Il remake nella legge sul diritto d’autore

Per il diritto italiano il remake è un’elaborazione dell’opera originale. Non si riproducono le immagini del film, ma si riprendono la storia, i personaggi, le situazioni e spesso i dialoghi: in sostanza il soggetto e la sceneggiatura. L’art. 18 della legge sul diritto d’autore riserva all’autore le trasformazioni dell’opera e i suoi rifacimenti sostanziali.

Il film è un’opera in comunione tra l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il regista (art. 44). Lo sfruttamento economico spetta al produttore (art. 45), ma l’art. 46 precisa che il produttore non può realizzare elaborazioni o trasformazioni del film senza il consenso degli autori. Chi detenga oggi i diritti di remake dipende quindi dai contratti firmati all’epoca: se gli autori di soggetto e sceneggiatura li hanno ceduti al produttore, si tratta con lui o con chi gli è subentrato; altrimenti con gli autori o i loro eredi. La musica originale, che gli autori possono sfruttare separatamente, va considerata a parte.

Restano sempre i diritti morali degli autori originali (art. 20), che non si cedono. Non danno un potere di veto generale sul remake una volta ceduti i diritti di elaborazione, ma impongono di riconoscerne la paternità e vietano deformazioni che ne danneggino l’onore o la reputazione. Per questo i contratti regolano con cura i crediti, ad esempio la dicitura “tratto dal film di”, e gli eventuali diritti di approvazione.

→ Leggi anche: Dal libro al film: come si acquisiscono i diritti cinematografici

Opzione e cessione dei diritti di remake

Lo strumento abituale è l’opzione: in cambio di un corrispettivo, il produttore ottiene il diritto esclusivo e temporaneo di sviluppare il remake e trovare i finanziamenti, con un prezzo di acquisto già fissato per quando eserciterà l’opzione. Una prassi diffusa è legare quel prezzo a una percentuale del budget del remake, con un minimo e un massimo.

Il contratto di cessione deve poi definire con precisione:

  • lingua e territorio del remake, visto che lo stesso titolo può essere ceduto separatamente per ogni Paese o area linguistica;
  • media e formati: solo film, oppure anche serie, sequel e prequel;
  • compensi: prezzo fisso, eventuali partecipazioni ai ricavi e premi legati al successo;
  • crediti per gli autori e il film originale;
  • ritorno dei diritti se il remake non viene realizzato entro un certo termine;
  • garanzie del cedente sulla titolarità dei diritti, fondamentali per la catena dei diritti del nuovo film.

Chi cede può anche negoziare un ruolo nel remake, come produttore esecutivo o, sul modello di CJ ENM, come coproduttore, oppure la distribuzione del nuovo film nel proprio territorio.

Remake internazionali: cosa verificare

Quando il film originale è straniero, i diritti sono regolati dalla legge del Paese di origine e dai contratti firmati lì, che possono attribuirli a soggetti diversi da quelli che ci si aspetta. In Corea, ad esempio, i grandi gruppi di investimento e distribuzione detengono spesso i diritti dei film che hanno finanziato. Prima di investire nello sviluppo occorre ricostruire la catena dei diritti sul film originale, contratto per contratto, e farsi rilasciare garanzie scritte.

C’è poi una differenza culturale, oltre che giuridica. Il diritto d’autore europeo mette al centro la persona dell’autore e i suoi diritti morali; il copyright americano ragiona in termini più patrimoniali, e spesso i diritti sono interamente in capo allo studio o alla società di produzione. In un remake che coinvolge più Paesi bisogna tenere conto di entrambe le logiche.

Per i rapporti con la Corea, da settembre 2026 c’è anche un nuovo strumento: l’accordo di coproduzione cinematografica Italia-Corea, che permetterà di realizzare insieme film riconosciuti come nazionali in entrambi i Paesi.

→ Leggi anche: Produzione cinematografica coreana e accordo di coproduzione Italia-Corea 2026

Domande frequenti

Serve un’autorizzazione per fare il remake di un film?

Sì. Il remake è un’elaborazione del soggetto e della sceneggiatura del film originale e richiede l’autorizzazione di chi ne detiene i diritti di elaborazione: gli autori o, se glieli hanno ceduti, il produttore.

Basta l’accordo con il produttore del film originale?

Solo se il produttore ha acquisito dagli autori anche i diritti di rifacimento. Secondo l’art. 46 della legge sul diritto d’autore, senza il consenso degli autori il produttore non può realizzare elaborazioni o trasformazioni del film. Va verificata la catena dei diritti.

Gli autori del film originale possono opporsi al remake?

Se hanno ceduto i diritti di elaborazione, non possono bloccarlo in generale. Conservano però i diritti morali: devono essere riconosciuti come autori dell’opera originale e possono opporsi a deformazioni che ne danneggino l’onore o la reputazione.

Come si stabilisce il prezzo dei diritti di remake?

Di solito con un’opzione a pagamento e un prezzo di acquisto fissato in anticipo, spesso calcolato come percentuale del budget del remake con un minimo e un massimo. Si possono aggiungere partecipazioni ai ricavi e premi legati al successo.

I diritti di remake si possono vendere separatamente per ogni Paese?

Sì, ed è la prassi: ogni lingua o territorio può essere oggetto di un contratto separato. È il modello seguito per Perfetti sconosciuti, rifatto in decine di Paesi, Corea compresa.



Fonti e approfondimenti

RisorsaTipo
Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), artt. 18, 20, 44-46Normativa
Contratto di opzione cinematograficaDANDIpedia
Catena dei diritti cinematografici (chain of title)DANDIpedia
Opere derivateDANDIpedia
Dal libro al film: come si acquisiscono i diritti cinematograficiDANDIpedia
Produzione cinematografica coreana e accordo Italia-CoreaDANDIpedia

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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