Da Vinci è morto nel 1519. I suoi diritti patrimoniali d’autore sono scaduti da secoli. L’Uomo Vitruviano è liberamente riproducibile — o almeno così sosteneva Ravensburger quando il Tribunale di Venezia l’ha condannata a pagare le royalties alle Gallerie dell’Accademia per il puzzle da 20 euro con l’immagine del celebre disegno. Il Tribunale di Stoccarda, due anni dopo, ha detto il contrario.
Il caso dell’Uomo Vitruviano illustra una delle distinzioni più importanti — e più fraintese — nel diritto del patrimonio culturale italiano: la differenza tra il pubblico dominio del diritto d’autore e i diritti di riproduzione dei beni culturali custoditi dallo Stato.
L’opera e il caso
L’Uomo Vitruviano è un disegno a penna e inchiostro su carta realizzato da Leonardo da Vinci nel 1490. Conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia — e raramente esposto al pubblico per ragioni conservative — rappresenta un corpo umano inscritto in un cerchio (la perfezione divina) e in un quadrato (la perfezione terrena). È uno dei disegni più iconici della storia dell’arte e dell’anatomia.
Dal 2009, Ravensburger — azienda tedesca leader nella produzione di puzzle — commercializza un puzzle da mille pezzi con l’immagine dell’Uomo Vitruviano, venduto a circa 20 euro. Nel 2020, le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno tentato di raggiungere un accordo con Ravensburger per il pagamento delle royalties. L’azienda era disponibile a pagare solo per le vendite sul territorio italiano, non per quelle internazionali e online. Le parti non hanno trovato un accordo, e nel 2022 le Gallerie hanno avviato l’azione legale.
La distinzione cruciale: pubblico dominio vs. beni culturali
La difesa di Ravensburger era fondata su un argomento giuridicamente corretto: da Vinci è morto nel 1519. I suoi diritti patrimoniali d’autore sono scaduti da secoli — ben oltre il termine di 70 anni dalla morte previsto dalla legge. L’Uomo Vitruviano è di pubblico dominio. Nessuno può vantare un diritto d’autore su quell’opera.
La risposta delle Gallerie dell’Accademia non contraddiceva questo. Sosteneva qualcosa di diverso: il pubblico dominio del diritto d’autore è un piano, i diritti di riproduzione dei beni culturali custoditi dallo Stato sono un altro piano. I due non si sovrappongono.
In Italia esiste un sistema di tutela dei beni culturali — il Codice dei beni culturali e del paesaggio — che attribuisce agli enti pubblici custodi di opere d’arte un diritto separato e indipendente dal copyright: il diritto di autorizzare le riproduzioni a fini commerciali e di percepire un canone. Questo diritto non dipende dall’esistenza del copyright sull’opera — esiste indipendentemente, finché l’opera è nella custodia dell’ente pubblico.
Detto in modo semplice: l’opera può essere di pubblico dominio per il diritto d’autore, ma la fotografia specifica o la riproduzione di quella specifica opera custodita in quello specifico museo può essere soggetta all’autorizzazione del museo stesso.
Il Codice dei beni culturali: artt. 107-108 D.Lgs. 42/2004
Il fondamento normativo della posizione delle Gallerie è negli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’art. 107 prevede che il Ministero della Cultura, le regioni e gli altri enti pubblici possano consentire la riproduzione dei beni culturali di appartenenza pubblica, nonché la comunicazione al pubblico delle immagini di tali beni. L’art. 108 stabilisce che il rilascio delle concessioni di riproduzione è subordinato al pagamento di un canone determinato dall’ente custode.
Le Gallerie dell’Accademia chiedevano a Ravensburger royalties del 10% sul prezzo di vendita per il periodo 2014-2021, su tutto il mercato europeo e internazionale — incluse le vendite online. La richiesta era basata sul regolamento ministeriale per la riproduzione dei beni culturali.
La sentenza del Tribunale di Venezia (2022)
Con ordinanza del 17 novembre 2022 (resa pubblica nel febbraio 2023), il Tribunale di Venezia ha dato ragione alle Gallerie dell’Accademia. Per i giudici, il danno all’immagine consiste “per il solo fatto di essere stato oggetto di una riproduzione indiscriminata”, ossia senza il permesso e senza valutazione in rapporto al suo valore culturale.
Il tribunale ha disposto una penale di 1.500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza. Il direttore delle Gallerie Giulio Manieri Elia ha commentato: “È una sentenza molto importante perché è la prima volta che da un Tribunale viene stabilito che i diritti d’uso di un’opera d’arte sono dovuti anche dall’estero.”
Era effettivamente la prima volta che un tribunale italiano condannava una società straniera per la riproduzione di beni culturali italiani, estendendo la tutela alle vendite internazionali e online.
La controffensiva di Stoccarda (2024-2025)
Ravensburger non ha accettato passivamente la condanna italiana. Si è rivolta al Tribunale delle imprese di Stoccarda — dove ha sede l’azienda — contestando l’applicabilità del Codice dei beni culturali italiano alle proprie attività commerciali in Germania.
Il Tribunale di Stoccarda ha stabilito che il Codice dei Beni Culturali e i regolamenti ministeriali italiani non hanno valore fuori dai confini italiani, applicando il principio di territorialità: “Ogni ordinamento giuridico nazionale è limitato al rispettivo territorio nazionale. Questo principio di territorialità è generalmente riconosciuto dal diritto costituzionale internazionale ed è espressione della sovranità di ciascuno Stato.”
La Corte d’appello tedesca ha confermato questa posizione nel 2025, respingendo il ricorso del Ministero della Cultura italiano e delle Gallerie dell’Accademia. Il MiC valuta ulteriori ricorsi.
Il risultato pratico: due sentenze contrapposte in due Paesi diversi. In Italia, Ravensburger deve pagare le royalties. In Germania, può vendere liberamente i puzzle.
Il nodo della territorialità
Il conflitto tra le due sentenze tocca una questione fondamentale del diritto internazionale privato: fino a dove si estende l’applicabilità delle norme italiane sui beni culturali?
La posizione italiana è che i diritti sui beni culturali custoditi in Italia seguono l’opera — chiunque, ovunque nel mondo, voglia riprodurre commercialmente l’Uomo Vitruviano deve fare i conti con il Codice dei beni culturali italiano. La posizione tedesca è che una norma italiana non può imporre obblighi a un’azienda tedesca per attività svolte in Germania.
La questione non è solo tecnica: riguarda la capacità dell’Italia di tutelare il proprio patrimonio culturale nell’economia digitale globale, dove le immagini circolano indipendentemente dai confini nazionali. La Corte dei Conti italiana aveva già osservato che “le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano ad abbandonare i tradizionali paradigmi proprietari, in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale.”
Il dibattito è aperto — e l’esito finale del caso Ravensburger, qualunque esso sia, definirà i confini dell’applicazione extraterritoriale del Codice dei beni culturali italiano per anni.
Il precedente del David di Michelangelo
Il caso Ravensburger non è isolato. Un percorso simile ha riguardato il David di Michelangelo, conservato alla Galleria dell’Accademia di Firenze, che ha generato una serie di ordinanze contro l’uso commerciale non autorizzato dell’immagine della statua.
La giurisprudenza italiana sta costruendo progressivamente un sistema di tutela delle immagini del patrimonio culturale pubblico — ma si scontra con i limiti della territorialità quando le riproduzioni vengono realizzate e vendute all’estero.
→ Approfondimento: Il copyright del David di Michelangelo: la tutela delle immagini dei beni culturali
La lezione per chi usa immagini di opere d’arte italiane
Il caso Ravensburger insegna tre cose a chiunque voglia usare immagini di opere d’arte conservate in musei pubblici italiani.
Il pubblico dominio del diritto d’autore non è sufficiente. Che l’opera sia di da Vinci, di Raffaello o di Caravaggio — tutti morti da secoli — non esclude l’obbligo di autorizzazione se l’opera è conservata in un museo pubblico italiano. Il Codice dei beni culturali crea un livello di tutela separato e aggiuntivo rispetto al copyright.
Per le vendite in Italia, il rischio è concreto. La sentenza del Tribunale di Venezia è definitiva sul territorio italiano: chi vende in Italia prodotti con immagini di beni culturali pubblici italiani senza autorizzazione rischia condanne e penali.
Per le vendite internazionali e online, il quadro è incerto. Il conflitto tra la sentenza veneziana e quella di Stoccarda lascia aperta la questione dell’applicabilità extraterritoriale del Codice dei beni culturali. Chi opera esclusivamente fuori dall’Italia si trova in un territorio giuridicamente conteso — ma chi ha anche vendite in Italia è esposto.
→ Approfondimento: Pubblico dominio: cosa si può usare liberamente
→ Approfondimento: Il diritto all’immagine nel diritto italiano
Domande frequenti
Se un’opera è di pubblico dominio, può essere riprodotta liberamente?
Non sempre. Un’opera può essere di pubblico dominio per il diritto d’autore ma soggetta ai diritti di riproduzione del Codice dei beni culturali (artt. 107-108 D.Lgs. 42/2004) se è custodita da un ente pubblico italiano. Le due tutele sono indipendenti.
Cosa prevede il Codice dei beni culturali sulla riproduzione?
Gli artt. 107-108 D.Lgs. 42/2004 prevedono che la riproduzione a fini commerciali di beni culturali di proprietà dello Stato richieda l’autorizzazione dell’ente custode e il pagamento di un canone. Il museo determina le condizioni economiche, incluse le royalties.
Cosa ha deciso il Tribunale di Venezia?
Con ordinanza del 17 novembre 2022 ha condannato Ravensburger: uso illecito dell’immagine, 1.500 euro al giorno di penale. È stata la prima condanna italiana di una società straniera per riproduzione non autorizzata di beni culturali, estesa alle vendite internazionali e online.
Cosa ha deciso il Tribunale di Stoccarda?
Nel 2024 ha stabilito che il Codice dei beni culturali italiano non si applica fuori dai confini italiani — principio di territorialità. La Corte d’appello tedesca ha confermato nel 2025. Il MiC valuta ulteriori ricorsi.
La questione è risolta?
No. Due sentenze contrapposte in due Paesi: in Italia Ravensburger deve pagare, in Germania può vendere liberamente. Il conflitto sul perimetro di applicazione extraterritoriale del Codice dei beni culturali è aperto.
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