Uso dello pseudonimo per firmare un’opera di street art

Uso dello pseudonimo per firmare un'opera (di

Uso dello pseudonimo per firmare un’opera (di Domenico Piero Muscillo)

I writers non usano firmare le proprie opere con il loro vero nome.

I writers usano pseudonimi od acronimi come ad esempio: “Bansky”, “C.T.”, “Manu Invisibile” ed altri ancora.

L’articolo 12 della Legge n. 633/1941, contenuta nel Capo 3 “Contenuto e durata del diritto di autore” – Sezione I “Protezione della utilizzazione economica dell’opera”, prevede che:

“l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.”

L’autore dell’opera sarĂ  titolare sia di diritti morali che di diritti economici sull’opera creata.

Rientrano tra i “diritti morali” (che sono diritti inalienabili) il diritto di pubblicare l’opera (nel senso di renderla pubblica), di ritiro della stessa, il diritto di paternitĂ  e di integritĂ . Tra i “diritti economici” (che sono diritti alienabili) rientrano il diritto alla riproduzione, pubblicazione, distribuzione, comunicazione, elaborazione e traduzione ed infine vendita dell’opera. Potranno essere ceduti, uno ad uno od anche simultaneamente. E’ facilmente ravvisabile come in base alla natura stessa dell’opera il diritto alla distribuzione non potrĂ  essere esercitato, pertanto esauribile, in quanto il graffito, lo stencil, insomma la street art in generale è per sua stessa natura visibile in quanto realizzato (reso pubblico) sui muri.

Il diritto di riproduzione invece si esaurisce.

Esso viene violato nel momento in cui senza alcuna autorizzazione da parte dell’artista la si riproduce.

I modi di riproduzione della street art

Si può riprodurre la street art attraverso diversi modi : per mezzo della fotografia o per mezzo di una duplicazione esatta dell’opera.

La fotografia

Per quanto riguarda l’uso del primo mezzo, per fotografare un’opera creata da un altro soggetto bisogna fare riferimento alla legislazione sul “Freedom of Panorama” in Europa. In Italia è possibile fotografare monumenti, statue, edifici storici e riprodurre opere di street art solo per scopi educativi, di ricerca e con finalitĂ  private. Fondamentale diventa lo scopo del “non perseguire un fine di lucro”. Nel caso invece si volesse “perseguire un fine economico” e se l’opera da fotografare appartenesse alla lista dei beni culturali e patrimoniali italiani, allora si dovrebbe pagare una tassa per ottenere una licenza od ottenere l’assenso allo sfruttamento da parte dell’artista o di chi ne detiene i diritti.

L’articolo 13 prevede che:

“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”

In base alla lettura degli articoli 12 e 13 della l.d.a.

Si comprende come sia da considerare illecita la prassi, ormai consolidata da tempo, di riprodurre su prodotti di merchandising (tazze, t-shirt, ecc.) murales e altre opere della street art.

Strappare un’opera dal muro

Se un soggetto avesse intenzione di “strappare un’opera” per poterla rappresentare in un museo, esibizione d’arte temporanea o in altri luoghi, in base all’articolo 20 della Legge sul Diritto d’autore (“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternitĂ  dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”) si renderebbe necessario chiedere il permesso all’autore dell’opera. La stessa si potrebbe rovinare o l’autore potrebbe persino disconoscere l’opera rimossa senza il suo consenso, perchĂŠ si altererebbe “the original purpose” (lo scopo originario) dell’artista nel rappresentare l’opera.

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