Diluizione del marchio notorio: quando usarlo su prodotti sbagliati può costare caro
Immagina che qualcuno inizi a vendere liquidi per sigarette elettroniche con il nome “Juicy Fruit” — lo stesso nome del celebre chewing gum presente sul mercato dal 1894. Non ci sarebbe alcuna confusione tra i prodotti: nessuno penserebbe che Wrigley, produttrice della famosa gomma da masticare, abbia iniziato a fare e-liquid. Eppure Wrigley ha fatto causa. E aveva ragione.
Il motivo è un principio fondamentale nel diritto dei marchi spesso sottovalutato: la diluizione del marchio notorio. Un marchio famoso non deve solo essere protetto dalla confusione diretta con prodotti simili — deve essere protetto anche dall’associazione con prodotti che ne danneggiano la reputazione, anche quando i settori merceologici sono completamente diversi.
Cos’è la diluizione del marchio
Quando si parla di violazione di marchio, il caso più intuitivo è quello della confusione diretta: qualcuno vende scarpe con un logo simile a quello di Nike, e i consumatori possono pensare che si tratti di prodotti Nike. In questo caso la violazione è evidente.
Ma esiste una forma di lesione più sottile, riservata ai marchi notori — quelli che hanno acquisito una reputazione tale da essere conosciuti ben oltre la cerchia dei consumatori del settore di riferimento. Per questi marchi il diritto offre una tutela più ampia, che va oltre il rischio di confusione e copre due ulteriori fattispecie:
Parassitismo (free riding) — qualcuno sfrutta indebitamente la reputazione del marchio notorio per promuovere i propri prodotti, anche in settori completamente diversi. Esempio classico: vendere automobili con il nome “Rolex” non crea confusione con gli orologi, ma sfrutta parassitariamente il prestigio del brand.
Diluizione per danno all’immagine (tarnishment) — qualcuno usa il marchio notorio su prodotti che ne danneggiano la reputazione o lo associano a contesti incompatibili con i valori del brand. È il caso di Juicy Fruit e le sigarette elettroniche: il marchio non veniva usato per confondere, ma per associare un brand familiare e rassicurante a un prodotto controverso.
Il caso Juicy Fruit: la gomma da masticare e le sigarette elettroniche
Juicy Fruit è uno dei marchi di chewing gum più longevi al mondo: registrato nel 1915 da Wrigley, è in uso commerciale dal 1894. Un brand di questa longevità e notorietà gode di una protezione che va ben oltre le classi merceologiche originarie.


Nel 2017, Wrigley ha citato in giudizio la Dreamcore Enterprise, società che vendeva liquidi per sigarette elettroniche (e-liquid) usando il marchio “Juicy Fruit” per i propri prodotti. La denuncia, depositata presso la Corte Distrettuale del Nord Illinois, contestava tre illeciti distinti: violazione del marchio, diluizione del marchio e concorrenza sleale. Dreamcore non aveva risposto a due precedenti lettere di diffida.
L’argomentazione centrale di Wrigley era precisa:
“L’uso del marchio Juicy Fruit su sigarette elettroniche comunica al pubblico che le sigarette elettroniche sono innocue come la gomma da masticare.”
In altre parole, il problema non era la confusione tra prodotti — nessuno avrebbe confuso un e-liquid con una gomma da masticare — ma l’associazione del marchio con un prodotto che ne altera la percezione. Juicy Fruit è un brand che evoca freschezza, semplicità, innocuità. Associarlo alle sigarette elettroniche avrebbe diluito quel posizionamento reputazionale, danneggiando il valore del brand indipendentemente da qualsiasi confusione.
Wrigley ha chiesto l’inibitoria immediata — il divieto di usare il marchio sull’e-liquid — e la distruzione del prodotto esistente, oltre al risarcimento del danno.
Come funziona la tutela in Italia
In Italia, la protezione dei marchi notori dalla diluizione è sancita dall’art. 20, comma 1, lett. c) del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). La norma stabilisce che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, quando dall’uso del segno senza giusto motivo il titolare potrebbe trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure quando tale uso reca pregiudizio agli stessi.
I presupposti sono due, alternativi tra loro:
Indebito vantaggio — chi usa il marchio notorio altrui per i propri prodotti sfrutta parassitariamente la sua reputazione, beneficiando dell’investimento che il titolare ha fatto nel costruire il brand.
Pregiudizio — l’uso del marchio notorio in contesti inappropriati ne danneggia il carattere distintivo o la rinomanza. È esattamente la fattispecie del caso Juicy Fruit: associare un brand rassicurante alle sigarette elettroniche ne pregiudica la reputazione.
Esempi applicabili al diritto italiano
La giurisprudenza italiana e comunitaria ha applicato questo principio in numerosi casi. La Corte di Giustizia UE ha chiarito nel caso Intel (C-252/07) che per i marchi notori il pregiudizio può configurarsi anche in assenza di rischio di confusione, purché il pubblico stabilisca un nesso tra i due segni e da questo nesso derivino conseguenze negative per il marchio anteriore.
Casi tipici in cui la tutela si attiva nel diritto italiano:
- Usare un marchio di luxury brand per prodotti di bassa qualità che ne danneggiano il posizionamento
- Associare un brand alimentare noto a prodotti alcolici o con nicotina
- Usare il nome di un brand per bambini in contesti per adulti
- Sfruttare la notorietà di un marchio storico per prodotti contraffatti o di dubbia qualità
Cosa può fare il titolare del marchio
Se il tuo marchio è notorio e viene usato senza autorizzazione in contesti che ne danneggiano la reputazione, hai a disposizione diversi strumenti:
Lettera di diffida — il primo passo è sempre una diffida formale che documenta la violazione, richiede la cessazione immediata dell’uso e apre la strada all’azione legale. Come nel caso Wrigley-Dreamcore, ignorare due diffide ha portato direttamente al contenzioso.
Ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) — quando il danno è grave e imminente, è possibile ottenere dal giudice un provvedimento cautelare che ordini la cessazione immediata dell’uso del marchio, senza attendere i tempi del giudizio ordinario.
Azione di merito — per il risarcimento del danno (perdita di valore del marchio, mancati guadagni, danno reputazionale) e per la distruzione del materiale che porta il marchio illecitamente usato.
Opposizione in sede UIBM/EUIPO — se il terzo ha depositato una domanda di registrazione del marchio simile, è possibile opporsi alla registrazione prima che il marchio venga concesso.
Hai scoperto che qualcuno sta usando il tuo marchio — o un segno simile — in modo da danneggiarne la reputazione? Contattaci: assistiamo titolari di marchi nella valutazione del rischio e nelle azioni di tutela.
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