La tutela del marchio debole e il secondary meaningÂ
I marchi descrittivi (detti anche âdeboliâ) sono quei marchi privi di capacitĂ distintiva, ritenuti non validi ex art. 13 CPI. Sono quei marchi composti unicamente da termini generici e di uso comune, che contraddistinguono proprio quel prodotto o servizio.
Spesso la decisione di adottare un marchio descrittivo corrisponde ad una precisa scelta aziendale, e non è soltanto attribuibile ad un inaridimento della creativitĂ o da carente cultura dâimpresa.
Un marchio descrittivo, infatti, riconduce immediatamente, nella percezione del consumatore, al prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere.
Un marchio descrittivo comporterĂ certamente â per lâazienda â minori investimenti economici in termini di comunicazione, rispetto ad uno dotato di maggiori elementi di fantasia, perchĂŠ il messaggio è immediato e non deve essere âmediatoâ tramite la pubblicitĂ .
Allo stesso tempo, il titolare del marchio descrittivo non potrĂ però pretendere lo stesso livello di tutela che spetta ad un marchio distintivo (definito âforteâ), contenente elementi di originalitĂ e di fantasia derivante da uno sforzo creativa che merita di essere considerato e difeso.
Però⌠può succedere che un marchio descrittivo acquisti distintivitĂ grazie allâuso, prolungato nel tempo e di considerevole portata, anche in termini di comunicazione.
Stiamo parlando del fenomeno del “secondary meaning”, che attribuisce quella forza caratterizzante a quei marchi che ne nascono sprovvisti.
Uno degli ultimi esempi dellâaffermarsi di questo fenomeno è la sentenza della Corte di Cassazione no. 1861 del 2.2.2015, che ha visto prevalere la Natuzzi SpA, titolare del marchio Divani&Divani sulla ditta Divini & Divani, titolare dellâomonimo marchio, dopo un alternarsi di decisioni in alcuni casi contrastanti, che risalgono allâavvio della causa nel 2003.
La Cassazione ha riconosciuto che la capacitĂ distintiva acquisita dal marchio Divani&Divani in diciotto anni di intenso uso commerciale e pubblicitario non poteva essere ignorata e che la Corte dâAppello non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilitĂ di acquisire capacitĂ distintiva (âsecondary meaningâ) per effetto di unâelevata diffusione commerciale e pubblicitaria.
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