I contratti per lo sfruttamento delle musiche: Discografico, Artistico, la Licenza e la Distribuzione

Come si sfrutta la musica?

I Contratti per lo sfruttamento delle musiche si possono suddividere in: Discografico, Artistico, di Licenza e Distribuzione. Vediamoli nel dettaglio.

Differenze tra Editore Musicale e Discografico

L’editore

Tutela prevalentemente gli interessi del compositore, il discografico tutela gli interessi dell’interprete. Da ciò si evince che chi, ad esempio, volesse utilizzare un brano in una produzione multimediale o in un film deve ricorrere a due differenti licenze: una rilasciata dall’editore, proprietario del copyright ed una rilasciata dalla casa discografica, proprietaria della registrazione musicale a meno che editore e casa discografica non siano gli stessi.

Il Discografico

In pratica scopre, sviluppa e promuove artisti al fine di commercializzare i prodotti “discografici” ovvero i CD dell’artista stesso al fine di ricavarne introiti dalla pura vendita dei supporti (CD, Musicassette etc.). L’editore invece acquisisce, promuove ed amministra canzoni e testi, non artisti, condividendo con compositori ed autori i proventi generati dai diversi diritti di utilizzo delle opere tutelate (Esecuzioni dal vivo, licenze di sincronizzazione e stampa supporti) ne va da sé che comunque, anche in questo caso, anche l’artista ne trae un giovamento.

Il contratto discografico

Quando un artista viene contattato da un etichetta a cui piace il suo lavoro, la fase successiva prevede la stipula di un accordo o contratto.

Contratto Artistico

In questo accordo la casa discografica paga le registrazioni, la realizzazione della copertina, la distribuzione e la promozione e diventa per sempre proprietaria del master, cioè dell’album. In questo genere di contratti, fatta eccezione per artisti già famosi che hanno maggior potere contrattuale, le edizioni finiscono per andare interamente alla società editoriale “sorella” della casa discografica. Questo è il tipo di accordo preferito dalle grandi case, che si assicurano un controllo totale sull’artista e sulle sue composizioni per tutta la durata del contratto (3-5 anni o tre album più uno di opzione in un determinato periodo di tempo), oltre al perenne controllo sui dischi che l’artista registra durante il periodo contrattuale. Le percentuali che vanno all’artista in questo caso variano dal 4% al 15% (solo per gli artisti di grido) del prezzo al rivenditore, da queste l’artista dovrà dedurre le percentuali dovute al produttore (che sono a suo carico), più un 20% per spese di amministrazione. Quest’ultima detrazione è stata ereditata dai tempi del vinile il quale si poteva rompere durante l’imballaggio e la consegna ai negozianti; quel 20% serviva alle case discografiche per “ammortizzare” le perdite; oggi il vinile non si fa più e i CD non si rompono, ma la clausola è rimasta.

Contratti per lo sfruttamento delle musicheContratto di Licenza

In questo tipo di contratto l’artista paga le registrazioni e quindi il master resta di sua proprietà, tutto il resto lo paga la casa discografica. Al termine della licenza (che è una specie di “affitto”del master) l’artista e la casa discografica possono decidere se rinnovare l’accordo oppure no. In caso di “no” l’artista è libero di usare il master a suo piacimento e rimetterlo in circolazione con un’altra etichetta. Il contratto di licenza lascia più spazio per negoziare sulle edizioni, e a volte l’artista riesce a tenersi il 100%, ammesso che abbia la sua società editoriale. Le percentuali sulle vendite in favore dell’artista sono nettamente più alte (dal 18% al 30%) e il minimo garantito può essere molto consistente (oggi è sempre più raro…). In genere l’artista usa proprio il garantito per pagarsi in tutto o in gran parte i costi dell’album.

Contratto di distribuzione

In questo tipo di contratto l’artista(o l’etichetta indipendente) paga per tutto, registrazioni, promozione etc… e la casa discografica si limita a distribuire. È il tipo di contratto che lascia più libertà in assoluto all’artista, e le percentuali possono arrivare al 50%. Il problema è che la promozione può costare cifre da capogiro, specie per chi, come un artista singolo, non ha una struttura per farlo, è quindi molto rischioso. Inoltre le case discografiche tendono a concentrare i propri sforzi di vendita sui progetti vincolati da un contratto artistico, dove cioè hanno totale controllo, e quindi il massimo del ritorno economico, quindi il “distribuito” può vedersi continuamente “scavalcato” da altri artisti della stessa casa discografica, ma che sono più “cari” alla medesima in quanto le assicurano maggiori margini di guadagno essendo sotto contratto artistico.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto della Musica. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer