Equo compenso e SIAE

Equo compenso e SIAE

La misura dell’equo compenso è determinato dagli accordi stipulati con gli utilizzatori.

Sono stati praticati finora questi schemi contrattuali:

  • lo schema a tariffa, utilizzato negli accordi con le emittenti televisive nazionali free (RAI, Mediaset, LA7, MTV): il valore del passaggio dell’opera è determinato in base a un valore a minuto – determinato annualmente in relazione a corrispondenti scaglioni di introito dell’emittente – ed articolato su tre parametri fondamentali (di rete, di fascia oraria, di categoria dell’opera), che hanno diversi coefficienti di applicazione. Il compenso per la vendita di video supporti è incassato opera per opera e viene pertanto attribuito direttamente agli aventi diritto (autori o adattatori dialogisti per le opere straniere) sulla base del piano di riparto dei proventi generale o concordato tra gli autori dei diversi contributi autorali.
  • Il compenso per l’utilizzazione online di contenuti audiovisivi, infine, viene incassato in percentuale sugli introiti dell’operatore. In base all’audience del canale (elemento variabile) e al fatturato, ovvero abbonamenti e pubblicità (elemento uguale per tutti i canali perché deriva dall’importo complessivo diviso per tutti canali dell’offerta Sky).

Le tariffe dell’equo compenso

Le tariffe diminuiscono a partire da un coefficiente 100 (le riduzioni si chiamano “abbattimenti”) a seconda della rete di messa in onda, della fascia oraria e del tipo di prodotto. La tariffa piena (ossia con coefficiente 100) è solo per i film o le miniserie in due puntate trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia del network.

La Sezione Cinema della SIAE

La Sezione Cinema della SIAE, amministra i diritti relativi alle opere cinematografiche o assimilate (come film per la tv, serie e miniserie televisive, telenovela e soap opera, sitcom, film inchiesta in una o più puntate, documentari televisivi e serie di animazione) in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.

L’attività di tutela

Riguarda, in particolare, i diritti relativi alle opere cinematografiche e  la gestione dell’equo compenso, riconosciuto agli autori dall’art. 46bis della Legge sul Diritto d’Autore (L.n.633/1941 e successive modificazioni), che la SIAE negozia e amministra per conto degli autori.

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Le tariffe dell’equo compenso: gli accordi finora stipulati

Riguardano importanti utilizzatori sia nel settore dell’emittenza televisiva nazionale free (RAI, Mediaset, La7 e altri operatori), che in quello della pay tv (i canali editi da Sky, quelli del gruppo Fox e i canali di editori terzi, presenti nell’offerta della piattaforma satellitare di Sky). L’equo compenso è incassato anche per i video supporti distribuiti nei normali circuiti di vendita o in edicola, in abbinamento editoriale con prodotti a stampa, e per i Digital Service Provider che mettono a disposizione opere audiovisive online, in modalità gratuita o a pagamento.

Quali sono i diritti relativi alle opere cinematografiche? Quali compensi incassa oggi l’autore associato?

  • Il compenso per le riproduzioni di opere protette fatte dai privati per uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (la cosiddetta “copia privata”) attraverso apparecchi e supporti analogici o digitali;
  • l’equo compenso per la diffusione televisiva di opere cinematografiche ed assimilate effettuata dagli organismi di emissione in modalità digitale terrestre, via satellite o cavo, ad accesso libero o codificato (pay tv);
  • l’equo compenso per la vendita di supporti destinati alla circolazione nel mercato dell’home video (normali canali di vendita e vendita in abbinamento editoriale nel canale edicola);
  • i compensi maturati all’estero per l’utilizzazione delle opere affidate in tutela alla Sezione Cinema, corrisposti periodicamente dalle Società di autore straniere, sulla base di contratti di reciproca rappresentanza.

Equo compenso nel sistema francese

La legge attribuisce un carattere assoluto al diritto degli autori e degli artisti, o quantomeno al credito, per il pagamento dell’equo compenso. In questo modo tale diritto può essere esercitato anche nei confronti di terzi legittimi utilizzatori. La legge, però, non chiarisce quale sarebbe la fonte dell’obbligazione di pagamento di questi ultimi, salvo riesumare la categoria delle obbligazioni ex lege.

Il carattere dell’equa remunerazione

L’equa remunerazione degli autori e degli interpreti per i diritti relativi alle opere cinematografiche non può avere carattere indennitario in quanto questa interpretazione confliggerebbe con la nozione comunitaria di equa remunerazione prospettata dalla Corte di Giustizia a proposito dell’art. 8 n. 2 della direttiva 9/100/Cee. La natura indennitaria è smentita dai criteri indicati dalla contrattazione collettiva per la determinazione dell’equo compenso spettante agli autori ed agli artisti per la diffusione dell’opera televisiva dell’opera cinematografica, criteri che sono chiaramente intesi a ricostruire il valore d’uso sul mercato del diritto ceduto e poi esercitato dal terzo.

Equo compenso nel sistema francese

Nel sistema francese la traslazione dell’obbligo di pagamento dell’equo compenso sugli effettivi utilizzatori può avvenire, e di regola avviene, per via contrattuale. In caso di cessione dei diritti di diffusione televisiva, attraverso la c.d. clausola SACD inserita nel contratto produttore/autore, l’obbligazione di un compenso proporzionale viene trasferito sulla società (collecting) degli autori che provvede ad incassarlo direttamente presso gli utilizzatori, previo inserimento nei contratti produttori/utilizzatori di una clausola che obbliga questi ultimi a pagare il compenso proporzionale dovuto agli autori direttamente alla SACD.

L’equo compenso e la televisione

Equo compenso e SIAE

È del 16 febbraio 2015: Siae e Sky Italia hanno siglato un accordo di licenza per l’utilizzo dei contenuti di repertorio tutelati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori su tutti i servizi e i canali di Sky Italia e Fox International Channel Italy.

L’ accordo, firmato dal Vicepresidente della Siae, Filippo Sugar e dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, garantisce il diritto degli autori e degli editori a ricevere un’equa remunerazione per l’utilizzo delle proprie opere e recepisce tutti gli elementi di novità legati all’evoluzione dell’offerta di Sky Italia, tenendo conto dell’importante contributo che sta dando allo sviluppo del comparto culturale italiano.

Particolare attenzione è stata riservata, nel contesto complessivo delle intese raggiunte, al canale Sky Arte, al fine di promuovere e sostenere i diritti relativi alle opere cinematografiche e la diffusione di contenuti di alto valore culturale che abbracciano diversi generi, spaziando dalle arti figurative alla musica, dal teatro al cinema d’autore.

La Siae ha stipulato accordi specifici con le diverse emittenti (Rai, Mediaset, La 7 e gruppo Sky), che prevedono il pagamento di una tariffa al minuto calcolata in base al loro fatturato annuo secondo un sistema detto “a scaglioni d’incasso” (tranne che con Sky, con cui è in vigore un altro sistema detto “a coefficiente”).

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I diritti relativi alle opere cinematografiche o assimilate: semplificando

Ogni qualvolta un film, un documentario o una fiction vengono replicati su un canale o trasmessi su piattaforme terze (a pagamento, su internet, on demand…), gli sceneggiatori coinvolti dovrebbero ricevere una somma aggiuntiva, concordata tra i network e la Siae. Oggi non è certo raro che un’opera vada ben oltre il primo passaggio tv, considerato l’elevato numero di canali digitali gratuiti e a pagamento, nonché il moltiplicarsi di piattaforme on line o a richiesta come Infinity, SkyOnDemand, Mediaset Premium Play. Eppure l’equo compenso, spesso e volentieri, non viene versato, quasi che non si comprendesse la necessità di dover retribuire, sempre e in tutte le sue forme, la creatività autoriale.

Il caso più eclatante è rappresentato da Sky

Per circa quattro anni la piattaforma satellitare si è letteralmente rifiutata di pagare l’equo compenso agli sceneggiatori cinematografici e tv, nonostante l’ampio numero di titoli italiani presenti nella propria offerta. Agli occhi di Sky, infatti, l’equo compenso appariva un diritto incostituzionale.

Norme in materia di compensi spettanti agli autori

L’art. 46, 3° e 4° comma,  l.d.a. detta norme in materia di diritti relativi alle opere cinematografiche e di compensi spettanti agli autori dell’opera cinematografica:

  • il compositore della colonna sonora o l’editore della stessa ha diritto a un compenso, ulteriore rispetto a quello dovuto per la cessione dei diritti di sincronizzazione dell’opera, da percepire direttamente dagli esercenti delle sale cinematografiche (è il compenso dovuto per la pubblica esecuzione dell’opera, incassato dalla S.I.A.E. per conto degli autori) (art. 46, 3° comma,  l.d.a.);
  • l’autore del soggetto, della sceneggiatura e il regista, se non sono retribuiti con una percentuale sulle pubbliche proiezioni, hanno diritto a un compenso ulteriore, rispetto a quello stabilito contrattualmente per la loro prestazione, quando gli incassi hanno raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente con il produttore – ciò per rendere tali soggetti partecipi del successo dell’opera (art. 46, 4° comma,  l.d.a.).

Inoltre, in caso di cessione al produttore del diritto di diffusione dell’opera, agli stessi soggetti spetta un equo compenso, per ogni utilizzazione/diffusione, a carico degli organismi di diffusione radio-televisiva, via etere, via cavo e via satellite (art. 46-bis, 1° comma,  l.d.a.).

Per ogni altra legittima utilizzazione, diversa da quelle di cui al comma precedente, spetta agli autori “un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica” (art. 46-bis, 3° comma,  l.d.a.). Quando l’opera cinematografica sia stata tradotta da una lingua all’altra, un equo compenso spetta anche “agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi” (art. 46-bis, 3° comma,  l.d.a.). I compensi di cui si è detto sono, per espressa previsione di legge, irrinunciabili da parte degli autori (art. 46-bis, 4° comma,  l.d.a.). Ciò per ovviare all’iniqua prassi contrattuale delle case di produzione cinematografica di escludere gli autori dai profitti derivanti da altre forme di sfruttamento dell’opera.

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