Chi è l’autore delle opere create su commissione?

Opera create su commissione

Se ti viene commissionata la creazione di uno slogan, spettano a te o al tuo committente i diritti d’autore? Cosa prevede la l.d.a.?

Uno slogan può dirsi dotato di compiutezza espressiva se esso possegga una forma espressiva non elementare, che rappresenti con bastevole organicità idee e sentimenti e risulti capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile – e quindi, ancorché sintetico, idoneo a catturare l’attenzione del consumatore e a rafforzare o modificare le sue opinioni – senza che venga fatto alcun utilizzo del nome del prodotto pubblicizzato o del suo produttore (Nel caso di specie, è stato ritenuto tutelabile quale opera dell’ingegno lo slogan ”You are, We car” per pubblicizzare un’automobile).

Trib. Torino, 28/07/2010 Bertotti c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C. e altri

Partiamo dicendo che l’autore è colui che crea, che da vita ad un’opera di carattere originale e creativa (art.1 l.d.a.). Il committente è il soggetto che impartisce le direttive in merito al risultato da raggiungere.

I diritti morali e quelli patrimoniali spettano esclusivamente all’autore dell’opera creativa, e si acquistano automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene ad esistenza, senza effettuare registrazioni o depositi (art. 1 l.d.a.) I diritti morali, come il diritto di paternità e integrità dell’opera, sono inalienabili. Pertanto la titolarità sarà comunque in capo all’autore. I diritti patrimoniali, potranno invece far capo al committente. Nell’ipotesi di conclusione di un contratto di prestazione d’opera o di appalto, i diritti di utilizzazione economica spetteranno al committente/appaltatore.

Tutti i diritti di utilizzazione economica, indistintamente, sono trasferiti in capo al committente? No. Per determinare quali siano i diritti patrimoniali spettanti a ciascuna delle parti, sarà necessario verificare il contenuto del contratto sottoscritto. “In fase di negoziazione e di commissione dell’opera, occorre prestare attenzione alle conseguenze sulla titolarità dei diritti d’autore“.

I diritti morali, attinenti alla paternità dell’opera, sono inalienabili nonché indipendenti rispetto ai diritti di utilizzazione economica. L’autore potrà sempre opporsi ad un’eventuale appropriazione indebita di paternità dell’opera, potrà opporsi anche al fatto che altri si approprino della paternità dell’opera. Trattasi, infatti, di un diritto indisponibile sancito dall’art.22 l.d.a.

Nel caso dello slogan la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti essenziali rispetto alla titolarità dei diritti su opere commissionate (sentenza n.13171 del 24.06.2016.)

In estrema sintesi, il motivo del contendere concerneva, da un lato, la possibile qualifica dello slogan quale opera dell’ingegno proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore e, dall’altro la possibilitĂ  per il Sig. Bertotti (autore dello slogan) di ottenere il riconoscimento di un corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. (vedi http://www.interpatent.it/post20160726-01/)

La Corte si è pronunciata su 3 punti essenziali:

  • in primis ha reputato che l’ideazione di uno slogan pubblicitario rappresenti opera creativa meritevole di tutela in base alla legge.
  • Il secondo punto ha riguardato la rivendica di paternitĂ  dell’opera da parte del committente.
  • La Corte ha così disposto che l’autore “ in caso di contratto d’opera il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento”

In particolare la Corte ha considerato l’art. 110 l.d.a., che prevede la forma scritta per la cessione dei diritti d’autore,  non applicabile nei casi in cui “il committente abbia acquistato, a titolo originario, diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (v. cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalitĂ .”

Concludendo sulla questione, la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, pertanto, deve ritenersi legittimo il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera a favore del committente senza la previsione di un corrispettivo a favore dell’autore.

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