La riproduzione di un’opera secondo il diritto d’autore

Riproduzione di un’opera e copyright (di Paola Mazzeo)

Un’opera riprodotta può considerarsi tutelata dal diritto d’autore al pari dell’originale? Dipende!

Partiamo dal concetto basilare per cui all’autore di un’opera è riconosciuta la titolarità sia dei diritti di carattere morale che patrimoniale, che durano per tutta la sua esistenza e per 70 anni dopo la morte. L’autore(o i suoi eredi) hanno la piena disponibilità di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera.

Dunque tali diritti possono essere ceduti anche a terzi? Si. Rientra nel concetto di “sfruttamento economico” dell’opera anche la cessione dei diritti a terzi. Al fine di trarne un qualche vantaggio economico l’autore può cederli ricevendone un compenso, ad esempio attraverso l’ esecuzione, traduzione, trascrizione, distribuzione. Trattasi, infatti, di diritti che nascono a titolo originario in capo all’autore e che lo stesso potrà trasferire mediante contratto stipulato tra le parti o per successione mortis causa. In tal caso la legittimazione attiva all’esercizio spetterà a coloro che li hanno acquistati o ereditati.

La legge sul diritto d’autore ha regolato nello specifico la disciplina della cessione? Si, all’art. 109 ne ha contemplato due casi differenti: al primo periodo è disposto che: «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.” Ovvero: nell’ipotesi in cui avvenga la cessione di un’opera materiale definita in giurisprudenza come corpus mysticum, ad esempio un quadro, il soggetto che lo acquista potrà godere dell’opera.

In questa ipotesi l’acquirente potrà riprodurla o utilizzarla a scopo di lucro? No. Potrà godere dell’opera solo ed esclusivamente a scopo privato, ma non potrà mai sfruttarla a scopo di lucro ad esempio sottoponendola a pubblicità o sfruttandola mediante riproduzione e vendita di copie o fotografie della stessa.

All’art. 109 tuttavia è contemplata una seconda ipotesi di “cessione”…. E’ così disposto al secondo periodo: “Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa sempreché  tale facoltà spetti al cedente»

E’ disposta dunque una differente disciplina in tal senso? Si perché in questo caso oggetto della cessione sarà uno strumento il cui utilizzo sarà finalizzato a riprodurre l’opera d’arte, ad esempio uno stampo o “qualsiasi altro simile mezzo”.

Si è formata giurisprudenza in tal senso? Si. La Corte di Cassazione nella sentenza . n. 20188 del 18.08.2017 ha risolto un caso particolare relativo alla cessione dei diritti su un disegno creato da un’artista su una vetrata, del quale disegno erano state realizzate dal vetraio successivamente diverse copie sulle rimanenti facciate.

Come si articolava la questione di fatto? Gli eredi dell’autore dell’opera sostenevano che l’acquirente del disegno non aveva alcun diritto a riprodurre sulle altre facciate lo stesso disegno, reclamando l’applicazione dell’art. 109, 1° comma. Dal canto suo, il vetraio acquirente si opponeva adducendo che quel disegno era da considerarsi come “stampo” e dunque strumento per realizzare ulteriori riproduzioni, reclamando in tal senso l’applicazione del 2° comma dell’art. 109.

Quale l’orientamento della Suprema Corte in merito? La Cassazione si è pronunciata a favore dell’applicabilità del 2° comma dell’art. 109 servendosi di un’interpretazione estensiva e non analogica della norma. Adducendo in tal senso che la norma doveva essere interpretata nel senso onnicomprensivo ovvero nell’accezione di “stampo”andava ricondotto qualsiasi altro strumento similare che potesse servire alla riproduzione di opere successive, pronunciandosi circa l’assimilazione concettuale tra “disegno” e “stampo”..

Così si legge nella motivazione della sentenza.. «E tale assimilazione è giustificata dal rilievo di fondo che il disegno, nella fattispecie che qui interessa, non viene in considerazione come oggetto ex se di immediata fruizione, ma come strumento di riproduzione. Ora, la Corte del merito ha dato interpretazione estensiva e non già analogica della norma, ritenendo il prototipo non (solo) quale esemplare dell’opera, ma quale mezzo usato per riprodurre l’opera d’arte, ovvero il progetto realizzato dal designer, da passare successivamente all’ufficio tecnico della vetreria per la riproduzione degli ulteriori pezzi.»

Cosa si intende per “riproduzione”? L’art. 13 della Legge sul diritto d’autore parla chiaro: “Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione di copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”

 

 

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