La Cassazione con la sentenza n. 1875 del 2019 ha stabilito un principio che continua a essere il riferimento principale per chiunque subisca la pubblicazione abusiva della propria immagine
Sentenza n. 1875 del 2019: il diritto all’immagine delle celebrità
Con la sentenza n. 1875 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto all’immagine: il rifiuto a pubblicare determinati propri ritratti non equivale a rinuncia al diritto, né esclude il diritto al risarcimento in caso di pubblicazione abusiva.
La regola generale è chiara: chiunque pubblichi in modo abusivo il ritratto di una persona nota è tenuto a risarcire il danno. Questo danno è di natura patrimoniale, poiché la notorietà di un personaggio — soprattutto nel campo dello spettacolo — è strettamente connessa allo sfruttamento economico della propria immagine. La pubblicazione abusiva priva la persona lesa della possibilità di commercializzare al meglio il proprio ritratto per pubblicizzare prodotti o servizi.
Il caso
La Cassazione, con questa sentenza, ha accolto il ricorso di un personaggio noto contro una casa editrice che aveva pubblicato fotografie private senza il suo consenso. La Corte d’Appello aveva precedentemente escluso il danno patrimoniale, sostenendo che il VIP avesse già negato il consenso alla pubblicazione di immagini della sua vita privata e che quindi non avesse subito un danno economico concreto.
Il principio Sandrelli: il rifiuto non è abbandono
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione richiamando espressamente il precedente della sentenza “Sandrelli” n. 22513 del 2004 e ribadendo il principio che da quel caso prende nome: il rifiuto di pubblicare determinati ritratti non equivale a un abbandono del diritto, ma fa parte di una strategia di gestione dell’immagine che spetta esclusivamente al titolare definire.
L’abusiva pubblicazione, proprio perché frustra questa strategia, può arrecare un danno ancora più grave rispetto al semplice valore commerciale dell’uso illecito. Danno che può essere risarcito anche in termini di perdita di reputazione professionale.
Come si calcola il danno patrimoniale
Per la liquidazione del danno patrimoniale, la Cassazione ha chiarito che — pur dovendo la parte lesa fornire la prova del pregiudizio economico subito — in assenza di prove specifiche il giudice può determinare il risarcimento in via equitativa, tenendo conto di:
- il compenso che la persona avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il proprio consenso alla pubblicazione (prezzo del consenso)
- il vantaggio economico effettivamente ottenuto dall’autore dell’illecita pubblicazione
Questi criteri, già affermati nel 2004, trovano oggi conferma espressa anche nell’art. 128 della Legge sul Diritto d’Autore come strumenti per la quantificazione del danno da violazione del diritto d’immagine.
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