Biografie personaggi famosi: scrivere una biografia non autorizzata

Biografie personaggi famosi: possono essere utilizzate liberamente?

Biografia personaggi famosi non autorizzata: navigare tra fama, verità e diritto all’identità

Se sei un autore e sogni di scrivere la biografia di un personaggio famoso, ma non hai il suo consenso (o quello dei suoi eredi), ti trovi in un campo minato. La creazione di una biografia di personaggi noti è un esercizio affascinante, un viaggio nella vita di qualcuno che ha lasciato un segno. Ma dove finisce la libertà di espressione e dove inizia la tutela dei diritti della persona? La linea è sottile e il diritto sulla biografia di personaggi noti è un tema complesso, che bilancia la sete di conoscenza del pubblico con i diritti fondamentali dell’individuo

Il campo minato dei diritti: identità, riservatezza e reputazione

Nonostante non esista una legge specifica che definisca un “diritto alla biografia” in Italia, la giurisprudenza ha costruito un solido impianto di tutela basato su principi costituzionali e normative civili. Quando si scrive una biografia, anche di un personaggio pubblico, si entra in contatto con alcuni dei diritti più intimi della persona:

  1. Diritto all’Identità Personale: Questo diritto (come approfondito in precedenti articoli, ad esempio sul furto d’identità digitale) garantisce che la rappresentazione della persona, sia essa in un libro, un film o un articolo, sia fedele alla sua immagine pubblica, professionale e morale. Non si tratta solo di non dire il falso, ma di non distorcere la percezione che la società ha di quell’individuo, anche se i fatti sono veri.
  2. Diritto alla Riservatezza (Privacy): Sebbene i personaggi famosi abbiano una sfera privata più “ridotta” rispetto ai comuni cittadini, non significa che ogni dettaglio della loro vita sia di pubblico dominio. Esistono limiti invalicabili alla divulgazione di fatti intimi o sensibili, specialmente se non rilevanti per l’interesse pubblico o la carriera del personaggio.
  3. Diritto all’Onore e alla Reputazione: Qualsiasi narrazione che leda l’onore o la reputazione del biografato, anche se basata su fatti veri, può configurare una diffamazione o una lesione della dignità personale, se non giustificata dall’interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti.

Il Tribunale di Milano, in una sentenza del 2017 (n. 1401/2017), ha chiarito che sebbene la biografia sia protetta dal diritto d’autore in quanto opera creativa, i fatti e gli eventi raccontati non sono “monopolizzabili”. La protezione riguarda le scelte formali, stilistiche ed editoriali dell’autore della biografia, non la materia narrata. Ciò significa che un’altra biografia sullo stesso soggetto non sarà considerata plagio se frutto di ricerca indipendente e con una diversa struttura narrativa.

In mancanza del diritto sulla biografia, per proteggere il diritto all’uso del nome e lo sfruttamento commerciale di una storia basata su fatti reali, si utilizzano i concetti giuridici del right of publicity e del right of privacy. Inoltre la giurisprudenza tende a rendere i “diritti sulla vita” liberamente utilizzabili se non venga rappresentata la persona con elementi che possano integrarne la diffamazione.

Navigare la Giurisprudenza: casi e precedenti

Biografie personaggi famosi
Barry Seal

La giurisprudenza italiana ed internazionale offre diversi esempi di come il diritto sulla biografia di personaggi noti sia un terreno scivoloso.

  • Il caso Barry Seal: Barry Seal aiutò il governo degli Stati Uniti a imprigionare diversi criminali del cartello Midellin per poi, successivamente, venire ucciso a Baton Rouge. La vita di Seal ha attratto la Universal, che probabilmente ha intravisto la possibilità di trarci un film che fosse al tempo stesso un thriller, una spy story, un biopic e, stando ad alcune dichiarazioni, anche una commedia. L’uscita del film era prevista per gennaio 2017, ma una causa legale ha bloccato la distribuzione. La causa è un esempio lampante di controversia legata all’accuratezza biografica e ai diritti sulla storia di vita è il caso che ha coinvolto il film su Barry Seal. La figlia di Seal ha citato in giudizio Universal Pictures per aver, a suo dire, travisato la vita del padre nel film, sostenendo che conteneva inesattezze fattuali e rappresentava falsamente la sua storia matrimoniale, il numero di figli, il lavoro e le abitudini personali. Questo caso evidenzia come, anche in assenza di un “diritto alla biografia” esplicito, le contestazioni sulla verità dei fatti e sulla lesione dell’immagine possano portare a contenziosi costosi.
  • Il “diritto all’Oblio” (o diritto all’identità digitale): Sebbene non direttamente una biografia, il cosiddetto “diritto all’oblio” (già citato in precedenza per il furto d’identità) è un principio che rafforza la tutela della persona. Consente di chiedere la deindicizzazione (e talvolta la cancellazione) di dati personali non più pertinenti o eccessivi. Sebbene applicato principalmente al mondo digitale, il suo spirito sottende la tutela dell’identità personale e la possibilità di controllare la propria narrazione.
  • Biografie di artisti e familiari: Spesso, le cause legali nascono quando la biografia tocca aspetti molto privati o contesta la narrazione ufficiale della famiglia. Un esempio ricorrente sono le biografie non autorizzate di grandi artisti o figure storiche, che spesso scatenano le reazioni degli eredi preoccupati per la reputazione o l’immagine del proprio congiunto. Sebbene in Italia la tutela dell’onore e della reputazione sia garantita anche dopo la morte attraverso gli eredi, il bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza storica è sempre al centro del dibattito.

Biografie personaggi famosi: il diritto alla libertà di espressione artistica implica il non ledere il diritto di immagine e la privacy

Primi anni ’80: un’artista riconosciuta come una delle voci più belle e significative della musica italiana, ma costretta al ritiro dalle scene a causa di dicerie divenute insistenti. Dovremmo chiedere il consenso ai suoi eredi o potremmo liberamente ispirarci alla sua storia?

Si tratta di verificare i limiti imposti:

  • dalla Costituzione, e
  • dalla legge in generale, nel rappresentare la vita di un personaggio realmente esistito e noto in una storia comunque di fantasia.

L’opera cinematografica, o fiction nel caso di specie, in quanto espressione artistica creativa, è protetta costituzionalmente:

  • dall’art. 21 Cost. – che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e il c.d. diritto di cronaca;
  • dagli artt. 9 e 33 Cost.. Questi ultimi, anche in sede di spettacolo o manifestazione artistica, garantiscono la libertà della creazione e tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale ed artistico.

La libertà di creazione artistica trova un limite implicito nel rispetto dell’onore e della reputazione personale tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.. Ciò significa che l’artista è libero di esercitare il proprio diritto di creazione solo se la sua libertà artistica non si

traduca in una gratuita denigrazione o in una lesione dell’altrui dignità” (Trib. Roma, 5 luglio 2001). In caso contrario, nella “ridicolizzazione e disprezzo degli altri, e, in definitiva, nella mortificazione dell’altrui dignità e reputazione, l’agente non può invocare il proprio diritto di libertà sancito dall’art. 33 Cost., il cui esercizio, in tale ipotesi, si rivela arbitrario ed illecito” (Trib. Piacenza 18 aprile 1997).

In particolare, nella realizzazione di un’opera artistica, l’autore può ovviamente prendere

…spunto da fatti ed eventi realmente accaduti e manipolarli a scopo artistico, collegando ad essi fatti inventati, ma, nel far ciò, è comunque tenuto a non violare, mediante lo stravolgimento della verità dei fatti reali, il diritto alla reputazione ed all’onore dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella vicenda” (App. Roma, 8 novembre 2004, in Dir. Inf., 2005, 252).

Consigli per l’autore senza consenso: libertà e responsabilità

Se stai scrivendo una biografia senza il consenso del soggetto o dei suoi eredi, devi essere estremamente cauto. La libertà di creazione artistica, tutelata dalla Costituzione, non è un via libera alla denigrazione gratuita o al danno alla dignità altrui.

Ecco alcuni punti chiave:

  1. Ricerca scrupolosa e verità dei fatti: La biografia deve basarsi su fatti veri e documentabili. Le imprecisioni o le invenzioni possono esporre a rischi legali significativi. La “verità putativa” (ciò che l’autore credeva fosse vero con diligenza) è una difesa debole se non supportata da fonti solide.
  2. Rilevanza e interesse pubblico: La divulgazione di fatti privati o imbarazzanti deve essere sempre giustificata da un effettivo e concreto interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti, che sia storico, culturale o sociale, e non solo dalla mera curiosità.
  3. Bilanciamento: Ogni affermazione e ogni dettaglio deve essere valutato attentamente, bilanciando il diritto di cronaca/critica/espressione con il diritto alla riservatezza, all’onore e all’identità del biografato. Evita speculazioni o giudizi gratuiti.
  4. Disclaimer: In alcuni casi, un disclaimer che specifichi la natura non autorizzata dell’opera e la non intenzione di ledere l’onore della persona, può offrire una minima protezione, ma non è una garanzia assoluta contro azioni legali.

Scrivere la biografia di personaggi noti senza consenso è possibile, ma richiede un’estrema professionalità e una profonda consapevolezza dei rischi legali. È un atto di equilibrio tra l’arte narrativa e il rispetto dei diritti altrui. In caso di dubbio, la consulenza legale specializzata è non solo consigliabile, ma spesso indispensabile per navigare queste acque complesse.

Conclusioni

In Italia, scrivere una biografia non autorizzata è un’attività lecita, protetta dalla libertà di espressione (articolo 21 della Costituzione). Tuttavia, l’autore deve muoversi all’interno di precisi limiti legali per evitare di incorrere in violazioni del diritto d’autore, della privacy e della reputazione del soggetto.

Diritto d’autore e diritto all’immagine

  • Fotografie e video: In generale, la Legge sul Diritto d’Autore (LdA) stabilisce che il ritratto di una persona non può essere pubblicato senza il suo consenso. L’eccezione principale si applica ai personaggi noti: la pubblicazione della loro immagine è lecita se giustificata dalla loro notorietà o da motivi di pubblico interesse. È importante che le immagini siano relative a eventi pubblici o a fatti di rilevanza, e non si spingano in ambiti strettamente privati. Ad esempio, è possibile mostrare un noto calciatore mentre gioca, ma non necessariamente mentre si trova in situazioni private.
  • Citazioni: L’autore di una biografia può citare liberamente porzioni di opere del soggetto (libri, canzoni, articoli) a scopo di critica, discussione o insegnamento. Tuttavia, l’uso deve essere moderato e funzionale al contenuto, senza costituire un plagio o la riproduzione integrale dell’opera altrui.

Riservatezza, onore e reputazione

La sfida principale di una biografia non autorizzata è rispettare il diritto alla riservatezza e non ledere l’onore e la reputazione della persona.

  • Diritto di cronaca e critica: la biografia è lecita se le informazioni riportate sono vere, di interesse pubblico e la loro esposizione è formalmente corretta (il cosiddetto principio della “continenza”). L’interesse pubblico giustifica la narrazione di eventi anche personali, a patto che non si tratti di fatti svoltisi in un ambito strettamente privato.
  • Diffamazione: l’autore non può attribuire al soggetto fatti non veri o esprimere giudizi gratuitamente denigratori. La giurisprudenza tende a proteggere la libertà di espressione, ma pone come limite invalicabile la diffamazione. La rappresentazione della vita di una persona, anche in un’opera di fantasia, deve rispettare questi paletti per non essere considerata illecita.

In sintesi, per scrivere una biografia non autorizzata, è necessario basarsi su fatti verificabili e di interesse pubblico, evitare di usare fotografie o video in contesti privati e non ledere la reputazione della persona con affermazioni false o denigratorie.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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