Biografie personaggi famosi: quali diritti salvaguardare

Biografie personaggi famosi

Biografie personaggi famosi: possono essere utilizzate liberamente?

Tutela delle Biografie dei personaggi famosi, celebri, storici

Vediamo cosa pensa il Tribunale di Milano sulla tutela nalla biografia di personaggi famosi in genere.

Con la sentenza 1401/2017 del 03/02/2017 (FONTI Foro It., 2017, 11, 1, 3488 – Trib. Milano Sez. spec. in materia di imprese, 03/02/2017), il Giudice ha rigettato le domande sia dell’attore sia del convenuto, compensando le spese di causa. Ecco cos’era successo. L’autore di un testo biografico sulla vita di Raimondo Lanza di Trabia ha convenuto in giudizio l’autore di un altro testo sulla vita del noto principe siciliano accusandolo di plagio. Secondo il primo autore, il secondo avrebbe plagiato la sua opera riproducendone la medesima struttura narrativa e i contenuti, copiandone numerosi passaggi e le fotografie, già precedentemente inserite nel testo dell’attore. Il secondo autore ha dichiarato che le apparenti somiglianze tra le due opere fossero semplicemente un insieme di informazioni di pubblico dominio e, in quanto tali, non monopolizzabili.

Sono interessanti alcuni passaggi argomentativi della sentenza:

Sono tutelate dal diritto d’autore le biografie di personaggi famosi, ma non con riferimento ai fatti e alle vicende che li hanno riguardati, di per sé non monopolizzabili. Solo quanto alle scelte formali e alle tecniche stilistiche e redazionali, e fermo che per esse il giudizio di plagio/contraffazione deve essere condotto, con il decorrere del tempo, con minore rigore:

  • è creativa ed originale e quindi di per sé tutelabile, la biografia di un noto personaggio siciliano vissuto nella prima metà del XX secolo, il principe Raimondo Lanza di Trabia, caratterizzata dalla personale armonizzazione, da parte dell’autore, di fatti veri, anche storici, e fatti verosimili, organizzati e rielaborati stilisticamente alternando, nel testo narrativo, interviste a vari personaggi che avevano conosciuto il principe, con frequenti interventi in prima persona dell’autore, e con un continuo dialogo tra il tempo presente e il mondo del passato;
  • tale testo non è però oggetto di plagio, né formale, né sostanziale, quanto alla struttura complessiva e alla selezione e collegamento logico delle fonti, da quello successivo di altro autore, una biografia del medesimo personaggio, trattandosi di due autonome opere creative, appartenenti a diversi generi

Il Tribunale ha infatti accertato che:

  • la seconda opera si fonda su autonome ricerche, da cui sono scaturite informazioni trasfuse nel testo, e rappresenta personaggi e fatti non presenti in quella precedente;
  • la struttura narrativa è completamente diversa;
  • quanto ai profili formali, il secondo testo, che comunque cita l’autore del primo, riprende solo pochi passaggi dell’altro, che si disperdono nell’opera complessiva e sono costituiti soprattutto da spezzoni di frasi o di incisi di estrema brevità).

Il diritto sulla biografia è importante quando vuoi fare un film basato sulla vita di qualcuno. Seppure infatti i diritti sulla biografia di una persona non siano formalmente tutelati da nessuna legge nè in America nè tantomeno in Italia, c’è sempre il rischio di ledere l’integrità morale, il decoro o la reputazione del protagonista della tua storia.

In mancanza del diritto sulla biografia, per proteggere il diritto all’uso del nome e lo sfruttamento commerciale di una storia basata su fatti reali, si utilizzano i concetti giuridicidel right of pulicity e del right of privacy. Inoltre la giurisprudenza tende a rendere i “diritti sulla vita” liberamente utilizzabili se non venga rappresentata la persona con elementi che possano integrarne la diffamazione.

Biografie personaggi famosi: il diritto alla libertà di espressione artistica implica il non ledere il diritto di immagine e la privacy

Biografie personaggi famosi
Mia Martini: biografie personaggi famosi

Puoi produrre una fiction sulla vita di una cantante?

Primi anni ’80: un’artista riconosciuta come una delle voci più belle e significative della musica italiana, ma costretta al ritiro dalle scene a causa di dicerie divenute insistenti. Dovremmo chiedere il consenso ai suoi eredi o potremmo liberamente ispirarci alla sua storia?

Si tratta di verificare i limiti imposti:

  • dalla Costituzione, e
  • dalla legge in generale, nel rappresentare la vita di un personaggio realmente esistito e noto in una storia comunque di fantasia.

L’opera cinematografica, o fiction nel caso di specie, in quanto espressione artistica creativa, è protetta costituzionalmente

  • dall’art. 21 Cost. – che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e il c.d. diritto di cronaca;
  • dagli artt. 9 e 33 Cost.. Questi ultimi, anche in sede di spettacolo o manifestazione artistica, garantiscono la libertà della creazione e tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale ed artistico.

La libertà di creazione artistica trova un limite implicito nel rispetto dell’onore e della reputazione personale tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.. Ciò significa che l’artista è libero di esercitare il proprio diritto di creazione solo se la sua libertà artistica non si “traduca in una gratuita denigrazione o in una lesione dell’altrui dignità” (Trib. Roma, 5 luglio 2001). In caso contrario, nella “ridicolizzazione e disprezzo degli altri, e, in definitiva, nella mortificazione dell’altrui dignità e reputazione, l’agente non può invocare il proprio diritto di libertà sancito dall’art. 33 Cost., il cui esercizio, in tale ipotesi, si rivela arbitrario ed illecito” (Trib. Piacenza 18 aprile 1997).

In particolare, nella realizzazione di un’opera artistica, l’autore può ovviamente prendere “…spunto da fatti ed eventi realmente accaduti e manipolarli a scopo artistico, collegando ad essi fatti inventati, ma, nel far ciò, è comunque tenuto a non violare, mediante lo stravolgimento della verità dei fatti reali, il diritto alla reputazione ed all’onore dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella vicenda” (App. Roma, 8 novembre 2004, in Dir. Inf., 2005, 252).

Biografie personaggi famosi: Barry Seal

Barry Seal aiutò il governo degli Stati Uniti a imprigionare diversi criminali del cartello Midellin per poi, successivamente, venire ucciso a Baton Rouge. La vita di Seal ha attratto la Universal, che probabilmente ha intravisto la possibilità di trarci un film che fosse al tempo stesso un thriller, una spy story, un biopic e, stando ad alcune dichiarazioni, anche una commedia. L’uscita del film era prevista per gennaio 2017, ma una causa legale ha bloccato la distribuzione.

Biografie personaggi famosi
Barry Seal

La causa è stata presentata a Baton Rouge, Tribunale distrettuale, da una delle figlie del pilota e contrabbandiere di droga. Le vicende famigliari di Barry sono parecchio intricate. Nel 1963 Seal sposa Barbara Dodson. Ebbero due figli, Lisa e Adler. Nel 1971, Seal e Barbara si separano e Seal sposa Lynn Ross quello stesso anno. Da quel matrimonio non nacquero altri figli. Nel 1974, Seal sposa Deborah Dubois. Ebbero tre figli, Aaron, Christina e Dean. L’azione legale afferma che la terza moglie di Seal, Debbie, ed i suoi tre figli, avrebbero ricevuto $ 350,000 per i diritti sulla storia del contrabbandiere. La figlia di Barry, Lisa Seal Frigon, avuta con la prima moglie, è stata nominata amministratrice degli immobili di Barry Seal il 2 Giugno 2015 e sulla base di tale nomina ha citalo in giudizio Universal e gli eredi di Barry.

“Gli imputati Debbie, Aaron, Christina e Dean non sono i titolari dei diritti né avevano la titolarità per cedere alla Universal la storia della vita di Adler Berriman Seal. I diritti di proprietà sulla vita di Barry sono parte del suo patrimonio e quindi ricadono nella gestione immobiliare affidata alla figlia Lisa”, afferma la citazione.

Inoltre, “Anche se la storia della vita di Adler Berriman Seal non fosse di proprietà della figlia Lisa, i convenuti Debbie, Aaron, Christina e Dean non si sono curati di rimettere alla amministratrice delle sue proprietà eventuali proventi che hanno ricevuto dal loro accordo con la Universal, ma invece hanno usufruito del ricavato solo per il loro uso personale e a loro beneficio. “

Lisa ha anche avuto da ridire sulla sceneggiatura del film. Ha detto che si basa sulla vita di suo padre ma tuttavia, “contiene molte inesattezze di fatto e quindi ritrae falsamente Adler Berriman Seal.” 

L’azione legale afferma:

  • che il film travisa la storia coniugale di Seal;
  • lo ritrae come il padre di tre figli, non cinque;
  • travisa la storia del suo lavoro; falsamente lo ritrae come un ubriaco;
  • travisa il suo rapporto con i suoi due figli più grandi; falsamente lo ritrae come un pilota spericolato e
  • ritrae falsamente il luogo e le modalità della sua morte.

C’è una lesione della personalità e della persona di Barry Seal. Viene sminuito il valore della persona di Barry (che ricordati era un narcotrafficante!) A queste accuse la casa di produzione cinematografica ovviamente ha risposto.

Universal rivendica il diritto sulla biografia di Barry Seal “la storia è quella di un narcotrafficante e del lavoro che ha fatto per il cartello di Medellin per la CIA a Mena, Arkansas…La vera storia di Barry Seal, un pilota originario della Louisiana che trafficava droga sotto copertura per la CIA nel 1980.” 

Non sono più emerse in seguito informazioni sul caso e la sua eventuale risoluzione, ma visto che il film alla fine è uscito nelle sale, probabilmente tutto si è concluso con una transazione.

Molti quando devono raccontare una storia vera pensano sia obbligatorio il consenso del protagonista. In realtà, se i fatti della vita che vuoi raccontare sono di pubblico dominio e la storia è vera e non lede la moralità di nessuno, non è necessaria alcuna autorizzazione. Si cerca comunque sempre di ottenerla perché è più semplice avere gli eredi o la persona protagonista della storia, se ancora in vita, dalla propria parte. Ma non è necessaria. A volte basta inserire un disclaimer per tutelarsi.

l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), riguarda unicamente i segni costituiti dalla forma del prodotto concreto, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto di cui trattasi” (punto 46).

Pertanto, visto che non è contestato il fatto che il segno in causa sia costituito dalla forma di un prodotto concreto (il famoso cubo) e non da una forma astratta, “il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto concreto in causa, cioè un puzzle tridimensionale, e tenerne conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali di tale segno.”

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