La Cassazione riapre il caso sul marchio patronimico della cantante
La controversia tra Elettra Lamborghini e la celebre casa automobilistica è diventata un caso emblematico nel complesso mondo dei marchi patronimici. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18675/2025, ha annullato la sentenza favorevole alla cantante, riportando al centro del dibattito giuridico una domanda fondamentale: quando una persona può registrare il proprio cognome come marchio?
La vicenda giudiziaria: cronologia di una battaglia legale
La controversia è iniziata quando Elettra Lamborghini ha presentato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) una domanda di registrazione del marchio “Elettra Lamborghini” per prodotti nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41, che includono cosmetici, abbigliamento, borse e servizi di intrattenimento. L’obiettivo era chiaro: sfruttare commercialmente la propria notorietà nel mondo dello show business attraverso linee di merchandising e prodotti brandizzati.
Inizialmente l’UIBM ha negato la registrazione, ritenendo che potesse creare confusione con il marchio rinomato “LAMBORGHINI” della casa automobilistica. La cantante ha quindi presentato ricorso alla Commissione Ricorsi UIBM che, nell’aprile 2024, aveva ribaltato la decisione iniziale, dando il via libera alla registrazione.
La vittoria di Elettra è stata però di breve durata: Automobili Lamborghini ha presentato ricorso in Cassazione, che ha accolto le ragioni dell’azienda automobilistica, annullando la sentenza favorevole alla cantante e riaprendo completamente il caso.
Il precedente “Messi” e la notorietà acquisita
La Commissione Ricorsi aveva basato la propria decisione favorevole a Elettra sul principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella famosa “sentenza Messi” del 17 settembre 2020, che aveva permesso al calciatore argentino di registrare il proprio cognome come marchio nonostante l’opposizione dell’impresa “Massi”.
Secondo la Commissione, Elettra Lamborghini aveva acquisito una fama autonoma nel fashion system e nell’entertainment, completamente indipendente dalla notorietà del marchio automobilistico. La sua carriera come cantante, influencer e personaggio televisivo l’aveva resa “un centro di interessi e un business a sé stante”, giustificando così la registrazione del proprio patronimico.
La decisione della Cassazione: quando la rinomanza prevale
La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, ritenendo che il semplice fatto di aver acquisito notorietà nell’ambito dell’entertainment non sia sufficiente per sovrascrivere i diritti anteriori di un marchio celebre come quello delle automobili Lamborghini, con il quale il nuovo marchio risulterebbe confondibile.
Secondo i giudici della Cassazione, esiste il rischio concreto che Elettra possa aver tratto beneficio proprio dalla rinomanza del marchio automobilistico nella sua scalata alla notorietà, nonostante operasse in settori merceologici apparentemente diversi. Questo principio tutela i marchi rinomati da possibili “diluizioni” del loro valore distintivo.
I marchi patronimici: un equilibrio delicato tra diritti della personalità e proprietà industriale
Il marchio patronimico è un segno distintivo che incorpora il nome e cognome, o anche solo il cognome, di un individuo. La disciplina italiana consente la registrazione del proprio nome come marchio, ma con limiti ben precisi stabiliti dall’articolo 12, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale.
È permesso registrare il proprio nome come marchio solo a soggetti che siano diventati noti al di fuori dell’ambito commerciale, ad esempio nel campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. Tuttavia, questa possibilità trova un ostacolo quando esiste un marchio anteriore rinomato con cui potrebbe crearsi confusione o dal quale si potrebbe trarre indebito vantaggio.
Le questioni giuridiche in gioco
Il caso Elettra Lamborghini solleva questioni complesse che intrecciano:
- Diritto al nome: un diritto assoluto della persona tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali
- Diritto di marchio: disciplinato dal diritto industriale, che tutela i segni distintivi utilizzati nell’attività commerciale
- Marchi rinomati: che godono di una protezione ultra-merceologica, estesa anche a settori diversi da quelli di registrazione
- Notorietà acquisita: elemento che può giustificare l’uso del proprio nome anche in presenza di marchi anteriori
Il paradosso della proprietà del marchio Lamborghini
Un elemento ironico della vicenda è che da tempo Automobili Lamborghini SpA non appartiene più alla famiglia Lamborghini. Dopo le vicende societarie degli anni Settanta e Ottanta che avevano visto Ferruccio Lamborghini, nonno di Elettra, cedere il controllo dell’azienda, nel 1998 è avvenuto il passaggio decisivo sotto la proprietà del marchio tedesco Audi, che fa parte del Gruppo Volkswagen.
Questo significa che una nipote del fondatore si trova oggi a non poter usare il proprio cognome per scopi commerciali a causa dell’opposizione di un’azienda straniera che ha acquisito i diritti sul nome di famiglia.
Implicazioni per creator e influencer
Il caso di Elettra Lamborghini rappresenta un precedente importante per l’intera categoria dei creator digitali, influencer e personaggi pubblici che costruiscono il proprio brand personale basandosi sul proprio nome.
Nella configurazione attuale del mercato, con l’emersione di una sempre maggiore personalizzazione dei cosiddetti “creators” operanti sui social media, è quanto mai rilevante che gli stessi pongano la propria attenzione e siano assistiti da professionisti competenti sulla strada verso la più corretta ed adeguata tutela per il proprio nome.
Cosa possono fare i creator
Per chi desidera proteggere il proprio nome come brand personale, è fondamentale:
- Effettuare ricerche preventive sui marchi già registrati prima di lanciare attività commerciali
- Costruire una notorietà autonoma nel proprio settore, dimostrabile e documentabile
- Valutare marchi alternativi che combinino nome, nickname o elementi distintivi
- Consultare esperti in proprietà industriale prima di investire in merchandising o linee di prodotti
- Agire tempestivamente con la registrazione quando si acquisisce notorietà, prima che altri possano farlo
Conclusioni: un caso ancora aperto
Con la riapertura del caso da parte della Cassazione, Elettra Lamborghini dovrà attendere ancora per sapere se potrà finalmente lanciare la propria linea di cosmetici, abbigliamento e accessori con il proprio nome.
La vicenda dimostra quanto sia complesso l’equilibrio tra il diritto fondamentale a usare il proprio nome e la tutela dei marchi preesistenti, specialmente quando questi hanno raggiunto livelli di rinomanza globale.
Per creativi, influencer e personaggi pubblici, il caso Lamborghini rappresenta un monito importante: il personal branding richiede non solo talento e visibilità, ma anche una solida strategia legale. La notorietà acquisita sui social media o nel mondo dello spettacolo non garantisce automaticamente il diritto a sfruttare commercialmente il proprio nome se questo entra in conflitto con marchi anteriori celebri.
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