Registrare un nome o un cognome come marchio: guida completa
In questa guida:
- Perché registrare il proprio nome come marchio
- I requisiti: quando un nome può essere registrato
- Come si registra: UIBM, EUIPO, OMPI
- Cognomi comuni e cognomi famosi: regole diverse
- Nomi di persone note: le regole speciali dell’art. 8 CPI
- Il caso Elio Fiorucci: una sentenza storica
- Cosa succede se non registri il tuo nome
- I conflitti tra marchi patronimici
Registrare un nome o un cognome come marchio è una delle strategie più efficaci per proteggere la propria identità professionale e costruire un brand solido nel tempo. Che tu sia un professionista, un imprenditore o una figura pubblica, trasformare il tuo nome in un marchio registrato significa ottenere un diritto di esclusiva nel settore commerciale di riferimento, impedendo a terzi di sfruttare la tua reputazione o creare confusione sul mercato.
Perché registrare il proprio nome come marchio
Un nome o un cognome sono già parzialmente tutelati dal diritto all’identità personale, ma questa protezione non è sufficiente nel contesto commerciale. La registrazione del marchio trasforma il nome in un asset economico vero e proprio: può crescere di valore nel tempo, essere concesso in licenza a terzi, ceduto o usato come garanzia. Soprattutto, conferisce un diritto esclusivo opponibile erga omnes — chiunque usi lo stesso segno nello stesso settore merceologico può essere fermato.

I casi più emblematici di questa strategia vengono dal mondo delle celebrità. Victoria Beckham ha registrato il nome della figlia Harper come marchio per prodotti di moda, make-up e giocattoli. Beyoncé e Jay-Z hanno registrato “Blue Ivy Carter” dopo aver scoperto che terzi stavano tentando di sfruttarne il nome per linee di abbigliamento e profumi. Ma la stessa logica si applica a qualsiasi imprenditore o professionista che voglia proteggere il proprio nome commerciale prima che qualcun altro lo faccia.
→ Leggi il caso Elettra Lamborghini: quando il cognome diventa una battaglia legale
I requisiti: quando un nome può essere registrato
Per essere registrato come marchio, un nome deve avere capacità distintiva: deve cioè essere in grado di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli delle altre. Un nome troppo comune — come Rossi o Bianchi — potrebbe non superare l’esame dell’ufficio marchi a meno che il richiedente non dimostri che ha acquisito notorietà attraverso un uso commerciale prolungato e documentato (il cosiddetto secondary meaning). Un cognome più raro o già associato a un brand riconoscibile, invece, supera più facilmente la soglia della distintività.
Il nome non deve inoltre essere identico o confondibilmente simile a un marchio già registrato da altri nello stesso settore. Per questo motivo la ricerca di anteriorità — da effettuare nelle banche dati dell’UIBM, dell’EUIPO e dell’OMPI — è il primo passo obbligato prima di qualsiasi deposito.
Come si registra: UIBM, EUIPO, OMPI
La procedura di registrazione si articola in tre livelli a seconda del territorio che si vuole proteggere.
La registrazione nazionale si presenta all’UIBM — l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi — direttamente online tramite il portale dedicato, oppure tramite la Camera di Commercio competente. Protegge il marchio sul territorio italiano. I tempi di esame sono generalmente dai 6 ai 12 mesi.
La registrazione europea si presenta all’EUIPO — l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale — e con un’unica domanda protegge il marchio in tutti i 27 Stati membri dell’UE. È la scelta naturale per chi opera o vuole espandersi in Europa.
La registrazione internazionale avviene tramite il sistema di Madrid gestito dall’OMPI, e consente di estendere la protezione a oltre 90 Paesi con un’unica domanda. Indicata per brand con vocazione globale.
In tutti i casi, la domanda deve indicare le classi merceologiche (secondo la Classificazione di Nizza) dei prodotti e servizi che si vogliono proteggere. Il marchio protegge solo nei settori dichiarati: la scelta delle classi è una decisione strategica che vale la pena fare con un professionista.
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Cognomi comuni e cognomi famosi: regole diverse
Se il tuo cognome è già registrato come marchio da altri nello stesso settore, potrai comunque usarlo nella denominazione sociale della tua azienda — ma non per contraddistinguere i tuoi prodotti o servizi in modo prominente. In pratica, potrà comparire sul prodotto solo in caratteri ridotti, preceduto da “ditta” o abbinato all’indirizzo aziendale, mentre i tuoi prodotti dovranno avere un marchio distinto.
Questo è il terreno classico dei conflitti tra marchi patronimici: quando due imprenditori con lo stesso cognome operano nello stesso settore, o in settori contigui, il giudizio di confondibilità diventa complesso. La giurisprudenza italiana valuta il marchio nel suo insieme — non solo il cognome isolato, ma la combinazione con elementi grafici, denominativi e il contesto d’uso complessivo.
→ Leggi il caso Coccoli: cosa succede quando due marchi patronimici si scontrano
→ Approfondisci: il rischio di confusione e il rischio di associazione tra marchi
Nomi di persone note: le regole speciali dell’art. 8 CPI
Il Codice della Proprietà Industriale prevede regole particolari per i nomi di persone note. L’art. 8 CPI stabilisce che i nomi di persona diversi da quello del richiedente possono essere registrati come marchio solo a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare quel nome. Se il nome appartiene a un personaggio famoso, può essere registrato solo dalla persona stessa o con il suo esplicito consenso.
La stessa protezione si estende alle immagini e ai ritratti: non possono essere registrati come marchi senza il consenso della persona ritratta e, dopo la sua morte, senza il consenso del coniuge, dei figli o dei parenti fino al quarto grado.
Il caso Elio Fiorucci: una sentenza storica
Il principio dell’art. 8 CPI è stato chiarito in modo definitivo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Fiorucci. Nel 1990, lo stilista aveva ceduto alla società giapponese Edwin Co. Ltd. il portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i marchi “Fiorucci”. Nel 1999, Edwin registrò anche il marchio “ELIO FIORUCCI” — il nome completo dello stilista — senza il suo consenso.

Fiorucci si oppose davanti all’EUIPO (allora UAMI) e la disputa arrivò fino alla Corte di Giustizia dell’UE, che nel 2011 stabilì un principio fondamentale: il titolare di un nome notorio ha il diritto di opporsi alla sua registrazione come marchio da parte di terzi, indipendentemente dal settore in cui la notorietà è stata acquisita, e anche se il cognome è già stato registrato come marchio da altri. La condizione necessaria è la notorietà del nome, non la sua precedente registrazione.
Cosa succede se non registri il tuo nome
L’errore più comune è credere che il diritto di usare il proprio nome non possa essere limitato da nessuno. Non è così. Se un terzo registra il tuo cognome come marchio prima di te — anche in buona fede — per lo stesso settore merceologico, avrai vincoli significativi nel suo utilizzo commerciale. Potrai usarlo nella ragione sociale, ma non come segno distintivo dei tuoi prodotti. Il rischio è reale, e non riguarda solo le celebrità: colpisce artigiani, stilisti, chef, consulenti e qualsiasi professionista che abbia costruito una reputazione legata al proprio nome.
→ Leggi anche: esempi celebri di marchi simili e conflitti tra brand
In sintesi
- Registrare un nome o un cognome come marchio conferisce un diritto esclusivo opponibile erga omnes nei settori merceologici dichiarati — protezione molto più forte del semplice diritto all’identità personale
- Il nome deve avere capacità distintiva: i cognomi comuni richiedono la prova del secondary meaning; quelli già noti commercialmente sono più facilmente registrabili
- Si può registrare in Italia (UIBM), in Europa (EUIPO) o a livello internazionale (sistema di Madrid, OMPI) — la scelta dipende dai mercati di riferimento
- I nomi di persone note sono tutelati dall’art. 8 CPI: possono essere registrati come marchio solo dall’interessato o con il suo esplicito consenso
- Se un terzo registra il tuo cognome prima di te nello stesso settore, le tue possibilità di uso commerciale si restringono significativamente
- In caso di conflitto tra marchi patronimici, il giudizio di confondibilità valuta il marchio nel suo insieme — non solo il cognome isolato
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