Elettra Lamborghini vs Automobili Lamborghini: quando il cognome diventa una battaglia legale

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La controversia tra Elettra Lamborghini e la celebre casa automobilistica è diventata un caso emblematico nel complesso mondo dei marchi patronimici. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18675/2025, ha annullato la sentenza favorevole alla cantante, riportando al centro del dibattito giuridico una domanda fondamentale: quando una persona può registrare il proprio cognome come marchio?

La vicenda giudiziaria: cronologia di una battaglia legale

La controversia è iniziata quando Elettra Lamborghini ha presentato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) una domanda di registrazione del marchio “Elettra Lamborghini” per prodotti nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41, che includono cosmetici, abbigliamento, borse e servizi di intrattenimento. L’obiettivo era chiaro: sfruttare commercialmente la propria notorietà nel mondo dello show business attraverso linee di merchandising e prodotti brandizzati.

Inizialmente l’UIBM ha negato la registrazione, ritenendo che potesse creare confusione con il marchio rinomato “LAMBORGHINI” della casa automobilistica. La cantante ha quindi presentato ricorso alla Commissione Ricorsi UIBM che, nell’aprile 2024, aveva ribaltato la decisione iniziale, dando il via libera alla registrazione.

La vittoria di Elettra è stata però di breve durata: Automobili Lamborghini ha presentato ricorso in Cassazione, che ha accolto le ragioni dell’azienda automobilistica, annullando la sentenza favorevole alla cantante e riaprendo completamente il caso.

Il precedente “Messi” e la notorietà acquisita

La Commissione Ricorsi aveva basato la propria decisione favorevole a Elettra sul principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella famosa “sentenza Messi” del 17 settembre 2020, che aveva permesso al calciatore argentino di registrare il proprio cognome come marchio nonostante l’opposizione dell’impresa “Massi”.

Secondo la Commissione, Elettra Lamborghini aveva acquisito una fama autonoma nel fashion system e nell’entertainment, completamente indipendente dalla notorietà del marchio automobilistico. La sua carriera come cantante, influencer e personaggio televisivo l’aveva resa “un centro di interessi e un business a sé stante”, giustificando così la registrazione del proprio patronimico.

La decisione della Cassazione: quando la rinomanza prevale

La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, ritenendo che il semplice fatto di aver acquisito notorietà nell’ambito dell’entertainment non sia sufficiente per sovrascrivere i diritti anteriori di un marchio celebre come quello delle automobili Lamborghini, con il quale il nuovo marchio risulterebbe confondibile.

Secondo i giudici della Cassazione, esiste il rischio concreto che Elettra possa aver tratto beneficio proprio dalla rinomanza del marchio automobilistico nella sua scalata alla notorietà, nonostante operasse in settori merceologici apparentemente diversi. Questo principio tutela i marchi rinomati da possibili “diluizioni” del loro valore distintivo.

I marchi patronimici: diritti della personalità e proprietà industriale

Il marchio patronimico è un segno distintivo che incorpora il nome e cognome, o anche solo il cognome, di un individuo. La disciplina italiana consente la registrazione del proprio nome come marchio, ma con limiti ben precisi stabiliti dall’articolo 12, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale.

È permesso registrare il proprio nome come marchio solo a soggetti che siano diventati noti al di fuori dell’ambito commerciale, ad esempio nel campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. Tuttavia, questa possibilità trova un ostacolo quando esiste un marchio anteriore rinomato con cui potrebbe crearsi confusione o dal quale si potrebbe trarre indebito vantaggio.

→ Approfondimento: Tutela del marchio in Italia: guida completa
→ Approfondimento: Genericità e non uso: i due rischi del marchio registrato

Le questioni giuridiche in gioco

Il caso Elettra Lamborghini solleva questioni complesse che intrecciano ambiti distinti del diritto:

  • Diritto al nome — un diritto assoluto della persona tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali
  • Diritto di marchio — disciplinato dal diritto industriale, che tutela i segni distintivi utilizzati nell’attività commerciale
  • Marchi rinomati — che godono di una protezione ultra-merceologica, estesa anche a settori diversi da quelli di registrazione originale
  • Notorietà acquisita — elemento che può giustificare l’uso del proprio nome anche in presenza di marchi anteriori, ma che non è sempre sufficiente a prevalere su un marchio di fama globale

Il bilanciamento tra questi diritti è ciò che rende i marchi patronimici uno degli ambiti più delicati della proprietà industriale — e il caso Lamborghini è destinato a diventare un riferimento per la giurisprudenza italiana ed europea.

Il paradosso della proprietà del marchio Lamborghini

Un elemento ironico della vicenda è che da tempo Automobili Lamborghini SpA non appartiene più alla famiglia Lamborghini. Dopo le vicende societarie degli anni Settanta e Ottanta che avevano visto Ferruccio Lamborghini, nonno di Elettra, cedere il controllo dell’azienda, nel 1998 è avvenuto il passaggio decisivo sotto la proprietà del marchio tedesco Audi, che fa parte del Gruppo Volkswagen.

Questo significa che una nipote del fondatore si trova oggi a non poter usare il proprio cognome per scopi commerciali a causa dell’opposizione di un’azienda straniera che ha acquisito i diritti sul nome di famiglia. È un paradosso che rende il caso particolarmente significativo anche sul piano del diritto della personalità — e apre interrogativi sull’equilibrio tra i diritti fondamentali della persona e quelli dei grandi gruppi industriali.

Implicazioni per creator e influencer

Il caso di Elettra Lamborghini rappresenta un precedente importante per l’intera categoria dei creator digitali, influencer e personaggi pubblici che costruiscono il proprio brand personale basandosi sul proprio nome.

Nella configurazione attuale del mercato, con l’emersione di una sempre maggiore personalizzazione dei cosiddetti “creators” operanti sui social media, è quanto mai rilevante che gli stessi pongano la propria attenzione e siano assistiti da professionisti competenti sulla strada verso la più corretta ed adeguata tutela per il proprio nome.

Cosa possono fare i creator

Per chi desidera proteggere il proprio nome come brand personale, è fondamentale:

  • Effettuare ricerche preventive sui marchi già registrati prima di lanciare attività commerciali — una verifica all’UIBM e all’EUIPO prima di qualsiasi investimento in merchandising o linee di prodotto
  • Costruire una notorietà autonoma nel proprio settore, dimostrabile e documentabile — non è sufficiente essere famosi, bisogna che la fama sia chiaramente indipendente dal marchio anteriore
  • Valutare marchi alternativi che combinino nome, nickname o elementi distintivi — un nome d’arte o uno pseudonimo può essere più facilmente registrabile del cognome di famiglia
  • Consultare esperti in proprietà industriale prima di investire in merchandising o linee di prodotti
  • Agire tempestivamente con la registrazione quando si acquisisce notorietà, prima che altri possano farlo

La notorietà acquisita sui social media o nel mondo dello spettacolo non garantisce automaticamente il diritto a sfruttare commercialmente il proprio nome se questo entra in conflitto con marchi anteriori celebri. Il caso Lamborghini è il monito più eloquente in questa direzione.

→ Approfondimento: Diritti e contratti per artisti: l’importanza di agire in anticipo
→ Approfondimento: Come registrare un marchio in Italia e in Europa

Domande frequenti

Cos’è un marchio patronimico?

Un segno distintivo che incorpora il nome e cognome, o solo il cognome, di un individuo. In Italia può essere registrato come marchio da chi abbia acquisito notorietà in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo — ma trova ostacoli quando esiste un marchio anteriore rinomato con cui potrebbe crearsi confusione (art. 12, comma 3 CPI).

Cosa ha stabilito la Cassazione nel caso Elettra Lamborghini?

Con ordinanza n. 18675/2025 ha annullato la registrazione del marchio “Elettra Lamborghini”, ritenendo che la notorietà acquisita nell’entertainment non sia sufficiente a sovrascrivere i diritti di un marchio globalmente rinomato come quello di Automobili Lamborghini, e che esistesse il rischio che la cantante abbia tratto beneficio proprio da quella rinomanza.

Cosa dice la sentenza Messi?

La CGUE il 17 settembre 2020 aveva permesso a Messi di registrare il proprio cognome come marchio nonostante l’opposizione dell’impresa “Massi”, affermando che la notorietà autonoma in un settore diverso può giustificare la registrazione. La Cassazione italiana ha ritenuto che il caso Lamborghini non fosse analogo — il rischio di associazione era troppo elevato.

Cosa possono fare creator e influencer per proteggere il proprio nome?

Effettuare ricerche preventive sui marchi registrati, costruire una notorietà dimostrabilmente autonoma, valutare nomi d’arte o marchi alternativi, consultare un esperto prima di investire in merchandising, e agire tempestivamente con la registrazione. La notorietà social non garantisce automaticamente il diritto commerciale al proprio nome.

Cosa sono i marchi rinomati e perché hanno una tutela più ampia?

I marchi rinomati godono di protezione ultra-merceologica: possono opporsi alla registrazione di segni simili anche in settori completamente diversi, se esiste rischio di associazione, diluizione del carattere distintivo o indebito vantaggio tratto dalla loro fama. È per questo che “Lamborghini” può bloccare una cantante che opera nel settore cosmetici e abbigliamento.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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