Marchi patronimici: cosa succede quando due aziende hanno lo stesso cognome
In questa guida:
- Cosa sono i marchi patronimici
- Il problema del conflitto tra cognomi uguali
- Il caso Coccoli: Calzificio vs. abbigliamento neonati
- La sentenza della Cassazione (n. 22033/2016)
- Il principio: il marchio va valutato nel suo insieme
- Cosa fare se hai lo stesso cognome di un marchio già registrato
Nel diritto dei marchi, i marchi patronimici — quelli che utilizzano il cognome del fondatore o della famiglia — sono tra i più diffusi e al tempo stesso tra i più esposti al rischio di conflitto. Quando due imprenditori con lo stesso cognome operano nello stesso settore, o in settori contigui, la domanda che si pone è sempre la stessa: i consumatori potrebbero confondersi? E chi ha il diritto di usare quel cognome come marchio?
La risposta non è mai automatica. La giurisprudenza italiana — compresa la Cassazione — ha chiarito che il giudizio di confondibilità non si esaurisce nel confronto tra i cognomi, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi che compongono il marchio.
Cosa sono i marchi patronimici e perché creano problemi
Un marchio patronimico è un segno distintivo che include il cognome del titolare o della famiglia fondatrice del brand. Evocano tradizione e affidabilità, ma espongono a un rischio specifico: il cognome, per definizione, non è esclusivo. Chiunque porti quel cognome — o lo abbia acquisito per matrimonio o per altra via — può legittimamente usarlo nella propria ragione sociale. Il problema nasce quando due soggetti con lo stesso cognome operano in settori simili e uno dei due ha già registrato il cognome come marchio.
In questi casi, la legge italiana e il diritto europeo tutelano le registrazioni precedenti e i marchi notori, ma la situazione si complica quando i marchi nascono in parallelo o hanno un’evoluzione storica intrecciata. La giurisprudenza tende a valutare il rischio di confusione per il consumatore, l’effettiva coesistenza pacifica dei marchi nel tempo e l’eventuale malafede nel depositare un segno già noto.
→ Approfondisci: come e perché registrare un nome o un cognome come marchio
Il caso Coccoli: calze contro vestiti per neonati
Un esempio concreto e istruttivo è quello deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22033 del 31 ottobre 2016 (Soc. Calzificio Coccoli c. Soc. Fratelli Campagnolo).
Due aziende usavano il marchio “Coccoli”: una produceva calze e collant con il marchio “Calze Coccoli”, accompagnato dall’immagine di un cane Breton; l’altra vendeva abbigliamento per neonati con il marchio “Coccoli di Melby”, caratterizzato da un logo colorato e vivace con un’impronta visiva fiabesca. Il calzificio aveva fatto causa sostenendo che l’uso dello stesso cognome avrebbe creato confusione nei consumatori, che avrebbero potuto associare i due brand.
La Cassazione ha dato torto al calzificio, confermando la sentenza di merito: i due marchi non erano confondibili.
La sentenza: il marchio si valuta nel suo insieme
Il ragionamento della Corte è preciso e vale come principio generale. Nel giudizio di comparazione tra marchi patronimici, il cognome costituisce di norma il cuore del segno — ma questo non significa che sia l’unico elemento da considerare. L’aggiunta di altri elementi può modificare radicalmente l’impressione complessiva che il marchio produce sul consumatore medio.
Nel caso “Calze Coccoli”, la Cassazione ha rilevato che il vero punto di forza del marchio non era il cognome in sé — parola d’uso comune, non identificativa dei prodotti — ma la combinazione sinergica della parola “calze” con l’immagine della testa di un cane Breton, evocante morbidezza e comfort. Nel caso “Coccoli di Melby”, invece, l’elemento “di Melby” — accentuato dalla grafica colorata su sfondo vivace — non era un dettaglio di contorno: suggeriva un mondo fiabesco, un personaggio immaginario, un’identità visiva completamente diversa.
La Corte ha quindi stabilito che le due identità di marca erano così distinte nella loro globalità che il consumatore non avrebbe potuto scambiarle, nonostante il cognome comune.
Il principio applicabile a tutti i conflitti tra marchi patronimici
La sentenza Coccoli conferma un principio consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea: il marchio va valutato nel suo insieme, considerando la combinazione di tutti gli elementi denominativi, grafici e figurativi che lo compongono, non analizzandoli separatamente. Un cognome condiviso non è di per sé sufficiente a stabilire la confondibilità, così come non è sufficiente a escluderla.
Questo principio è rilevante non solo nei conflitti tra aziende familiari, ma in tutti i casi in cui due marchi condividono un elemento denominativo significativo.
→ Approfondisci: il rischio di confusione e il rischio di associazione tra marchi
→ Leggi anche: esempi celebri di marchi simili
Cosa fare se hai lo stesso cognome di un marchio già registrato
Se il tuo cognome è già registrato come marchio da un terzo nello stesso settore merceologico, non puoi usarlo come segno distintivo prominente dei tuoi prodotti o servizi. Potrai tuttavia usarlo nella ragione sociale della tua azienda — ma solo in caratteri ridotti, abbinato a elementi che rendano chiara la distinzione. I tuoi prodotti dovranno avere un marchio proprio e diverso.
Se invece sei tu il primo a depositare il cognome come marchio, la registrazione ti conferisce un diritto esclusivo opponibile. La sorveglianza del marchio — il monitoraggio sistematico delle nuove domande depositate nelle stesse classi merceologiche — ti consente di intercettare in tempo eventuali tentativi di registrazione di segni confondibili e di presentare opposizione prima che il marchio venga concesso.
→ Leggi anche: contraffazione del marchio — guida completa
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In sintesi
- I marchi patronimici — che usano il cognome del fondatore — sono tra i più esposti al rischio di conflitto, perché il cognome non è un’esclusiva di nessuno
- La confondibilità tra due marchi con lo stesso cognome non è automatica: va valutata considerando il marchio nel suo insieme — elementi grafici, denominativi, contesto d’uso
- La Cassazione (n. 22033/2016, caso Coccoli) ha confermato che un cognome comune al cuore di due marchi non implica necessariamente confondibilità se gli altri elementi creano identità visive distinte
- Chi ha registrato il cognome per primo ha un diritto esclusivo nel settore dichiarato; chi arriva dopo può usarlo solo nella ragione sociale, non come marchio dei propri prodotti
- La registrazione preventiva e la sorveglianza del marchio sono gli strumenti più efficaci per evitare conflitti
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