Marchi patronimici: cosa succede quando due aziende hanno lo stesso cognome

Conflitto tra marchi patronimici

Nel diritto dei marchi, i marchi patronimici — quelli che utilizzano il cognome del fondatore o della famiglia — sono tra i più diffusi e al tempo stesso tra i più esposti al rischio di conflitto. Quando due imprenditori con lo stesso cognome operano nello stesso settore, o in settori contigui, la domanda che si pone è sempre la stessa: i consumatori potrebbero confondersi? E chi ha il diritto di usare quel cognome come marchio?

La risposta non è mai automatica. La giurisprudenza italiana — compresa la Cassazione — ha chiarito che il giudizio di confondibilità non si esaurisce nel confronto tra i cognomi, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi che compongono il marchio.

Cosa sono i marchi patronimici e perché creano problemi

Un marchio patronimico è un segno distintivo che include il cognome del titolare o della famiglia fondatrice del brand. Evocano tradizione e affidabilità, ma espongono a un rischio specifico: il cognome, per definizione, non è esclusivo. Chiunque porti quel cognome — o lo abbia acquisito per matrimonio o per altra via — può legittimamente usarlo nella propria ragione sociale. Il problema nasce quando due soggetti con lo stesso cognome operano in settori simili e uno dei due ha già registrato il cognome come marchio.

In questi casi, la legge italiana e il diritto europeo tutelano le registrazioni precedenti e i marchi notori, ma la situazione si complica quando i marchi nascono in parallelo o hanno un’evoluzione storica intrecciata. La giurisprudenza tende a valutare il rischio di confusione per il consumatore, l’effettiva coesistenza pacifica dei marchi nel tempo e l’eventuale malafede nel depositare un segno già noto.

Approfondisci: come e perché registrare un nome o un cognome come marchio

Il caso Coccoli: calze contro vestiti per neonati

Un esempio concreto e istruttivo è quello deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22033 del 31 ottobre 2016 (Soc. Calzificio Coccoli c. Soc. Fratelli Campagnolo).

Due aziende usavano il marchio “Coccoli”: una produceva calze e collant con il marchio “Calze Coccoli”, accompagnato dall’immagine di un cane Breton; l’altra vendeva abbigliamento per neonati con il marchio “Coccoli di Melby”, caratterizzato da un logo colorato e vivace con un’impronta visiva fiabesca. Il calzificio aveva fatto causa sostenendo che l’uso dello stesso cognome avrebbe creato confusione nei consumatori, che avrebbero potuto associare i due brand.

La Cassazione ha dato torto al calzificio, confermando la sentenza di merito: i due marchi non erano confondibili.

La sentenza Cassazione n. 22033/2016: il marchio si valuta nel suo insieme

Il ragionamento della Corte è preciso e vale come principio generale. Nel giudizio di comparazione tra marchi patronimici, il cognome costituisce di norma il cuore del segno — ma questo non significa che sia l’unico elemento da considerare. L’aggiunta di altri elementi può modificare radicalmente l’impressione complessiva che il marchio produce sul consumatore medio.

Nel caso “Calze Coccoli”, la Cassazione ha rilevato che il vero punto di forza del marchio non era il cognome in sé — parola d’uso comune, non identificativa dei prodotti — ma la combinazione sinergica della parola “calze” con l’immagine della testa di un cane Breton, evocante morbidezza e comfort. Nel caso “Coccoli di Melby”, invece, l’elemento “di Melby” — accentuato dalla grafica colorata su sfondo vivace — non era un dettaglio di contorno: suggeriva un mondo fiabesco, un personaggio immaginario, un’identità visiva completamente diversa.

La Corte ha quindi stabilito che le due identità di marca erano così distinte nella loro globalità che il consumatore non avrebbe potuto scambiarle, nonostante il cognome comune.

Il principio applicabile a tutti i conflitti tra marchi patronimici

La sentenza Coccoli conferma un principio consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea: il marchio va valutato nel suo insieme, considerando la combinazione di tutti gli elementi denominativi, grafici e figurativi che lo compongono, non analizzandoli separatamente. Un cognome condiviso non è di per sé sufficiente a stabilire la confondibilità, così come non è sufficiente a escluderla.

Questo principio è rilevante non solo nei conflitti tra aziende familiari, ma in tutti i casi in cui due marchi condividono un elemento denominativo significativo.

Approfondisci: il rischio di confusione e il rischio di associazione tra marchi

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Il caso Lamborghini: quando il cognome è già famoso

Il conflitto tra marchi patronimici diventa ancora più complesso quando il cognome gode già di una notorietà consolidata. In questi casi, oltre al rischio di confusione classico, entra in gioco la tutela extra-merceologica dei marchi rinomati — che protegge il segno anche al di fuori del settore merceologico in cui è registrato.

La Cassazione, con ordinanza n. 18675/2025, ha affrontato il conflitto tra il marchio “Lamborghini” — associato all’omonima casa automobilistica — e la registrazione dello stesso cognome da parte di Elettra Lamborghini come marchio per servizi di intrattenimento. La Corte ha ribadito che l’art. 12, comma 3 CPI consente a chiunque porti il cognome di registrarlo come marchio, ma impone limiti quando questo potrebbe agganciarsi indebitamente alla notorietà di un marchio anteriore.

Il caso illustra come la notorietà del cognome — costruita da un’altra impresa in un settore diverso — possa limitare la libertà di chi porta quel cognome di sfruttarlo commercialmente.

Approfondisci: il caso Lamborghini e la Cassazione n. 18675/2025

Cosa fare se hai lo stesso cognome di un marchio già registrato

Se il tuo cognome è già registrato come marchio da un terzo nello stesso settore merceologico, non puoi usarlo come segno distintivo prominente dei tuoi prodotti o servizi. Potrai tuttavia usarlo nella ragione sociale della tua azienda — ma solo in caratteri ridotti, abbinato a elementi che rendano chiara la distinzione. I tuoi prodotti dovranno avere un marchio proprio e diverso.

Se invece sei tu il primo a depositare il cognome come marchio, la registrazione ti conferisce un diritto esclusivo opponibile. La sorveglianza del marchio — il monitoraggio sistematico delle nuove domande depositate nelle stesse classi merceologiche — ti consente di intercettare in tempo eventuali tentativi di registrazione di segni confondibili e di presentare opposizione prima che il marchio venga concesso.

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In sintesi:

  • I marchi patronimici — che usano il cognome del fondatore — sono tra i più esposti al rischio di conflitto, perché il cognome non è un’esclusiva di nessuno
  • La confondibilità tra due marchi con lo stesso cognome non è automatica: va valutata considerando il marchio nel suo insieme — elementi grafici, denominativi, contesto d’uso
  • La Cassazione (n. 22033/2016, caso Coccoli) ha confermato che un cognome comune non implica necessariamente confondibilità se gli altri elementi creano identità visive distinte
  • Quando il cognome è già notorio per un altro brand, entra in gioco la tutela extra-merceologica del marchio rinomato — come nel caso Lamborghini (Cass. n. 18675/2025)
  • Chi ha registrato il cognome per primo ha un diritto esclusivo nel settore dichiarato; chi arriva dopo può usarlo solo nella ragione sociale, non come marchio dei propri prodotti
  • La registrazione preventiva e la sorveglianza del marchio sono gli strumenti più efficaci per evitare conflitti

Domande frequenti

Cos’è un marchio patronimico?

Un segno distintivo che include il cognome del titolare o della famiglia fondatrice del brand. Poiché il cognome non è esclusivo di nessuno, due soggetti con lo stesso cognome che operano in settori simili possono trovarsi in conflitto, anche senza malafede da parte di nessuno.

Due marchi con lo stesso cognome sono automaticamente confondibili?

No. La Cassazione (n. 22033/2016, caso Coccoli) ha stabilito che il giudizio di confondibilità richiede una valutazione del marchio nel suo insieme — tutti gli elementi denominativi, grafici e figurativi. Un cognome condiviso non è né sufficiente a stabilire la confondibilità, né a escluderla.

Cosa dice la sentenza Coccoli?

Che i marchi “Calze Coccoli” (con cane Breton) e “Coccoli di Melby” (logo fiabesco colorato) non erano confondibili nonostante il cognome comune, perché gli altri elementi — grafici e denominativi — creavano identità visive completamente distinte nella percezione del consumatore medio.

Posso usare il mio cognome se è già registrato come marchio da qualcun altro?

Nella ragione sociale sì, ma come marchio dei tuoi prodotti no — se il terzo ha registrato nel tuo stesso settore. Puoi usarlo nella denominazione societaria solo in modo non prominente, abbinato a elementi distintivi. I tuoi prodotti dovranno avere un marchio proprio e diverso.

Come mi tutelo preventivamente?

Con la registrazione preventiva del cognome come marchio nelle classi merceologiche rilevanti, e con la sorveglianza sistematica delle nuove domande depositate. Chi deposita per primo acquisisce un diritto esclusivo opponibile e può presentare opposizione a registrazioni confondibili successive.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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