Per sfruttare l’immagine di una persona, che sia o non sia un personaggio più o meno famoso, è necessario scrivere un accordo. È necessario per non incorrere in alcun tipo di violazione, ma soprattutto lo è per avere una dimostrazione valida e documentabile della cessione dei diritti.
Il contratto per la cessione dei diritti di immagine rappresenta lo strumento legale fondamentale per regolare l’uso del ritratto, del volto o del nome di una persona, specialmente se famosa. Il suo scopo principale è tutelare sia il soggetto che cede i diritti sia l’azienda che li acquisisce, stabilendo in modo inequivocabile i termini e le condizioni d’uso. Non si tratta di un semplice modulo, ma di un documento dettagliato che definisce i confini entro cui l’immagine può essere sfruttata.
Come Funziona il Contratto: i Punti Chiave
Il Consenso e la Rinuncia ai Diritti
Il cuore del contratto risiede nella dichiarazione esplicita e irrevocabile del soggetto di concedere il proprio consenso. Attraverso questo accordo, il personaggio famoso accetta il compenso pattuito e rinuncia in modo definitivo a qualsiasi pretesa futura, inclusi risarcimenti aggiuntivi o azioni legali. La rinuncia si estende a ogni possibile forma di utilizzo, alterazione o riproduzione (come distorsioni o usi compositi) del nome, dell’immagine o della performance interpretativa, a patto che tutto rientri nei termini dell’accordo. È una clausola di liberatoria totale che garantisce all’acquirente la serenità legale.
Criticità e Ambiti di Tutela
La principale criticità di un contratto del genere risiede nella sua precisione. Per tutelare il soggetto, è cruciale che il contratto definisca in modo rigoroso:
- Lo scopo: L’utilizzo è a fini pubblicitari, editoriali, o altro?
- Il mezzo: L’immagine apparirà in TV, sui social media, su manifesti o su tutti e tre?
- La durata: Per quanto tempo è concesso l’utilizzo?
Un contratto vago può esporre il soggetto a un uso non voluto o non previsto, mentre per l’azienda una formulazione imprecisa può portare a contenziosi futuri. La chiarezza delle clausole è l’unica vera garanzia di protezione per entrambe le parti.
La doppia natura del diritto di immagine
Il diritto di immagine ha, da un lato una valenza tipicamente economica e, dall’altro, presenta implicazioni derivanti dal suo essere altresì un diritto personalissimo. Si pensi, in tal senso, alla sistematica di matrice anglosassone, che ben distingue fra “right of publicity” e “right of privacy”. È opportuno non trascurare quella parte del diritto di immagine che resta sempre e comunque in capo alla persona, e dunque anche al personaggio famoso. Questa parte rientra fra i diritti personalissimi (irrinunciabili), nonostante il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine ad una società.
Le parti del contratto
Le parti del contratto possono essere persone fisiche ma anche società. In particolare colui che cede l’uso dei propri diritti di immagine può essere:
- una persona fisica (dei cui diritti di immagine si tratti),
- ma anche una società a cui siano stati precedentemente trasferiti i medesimi diritti dal personaggio. In questa ultima ipotesi, prima di tutto, occorre richiedere alla società intestataria una garanzia sulla effettiva disponibilità dei diritti di immagine necessari a dare esecuzione al contratto. È conveniente, quando si acquistano i diritti, verificare che siano stati regolarmente ceduti e che la società in questione abbia validamente acquisito un diritto di gestione.
La manleva
Una volta stabilite le parti e quando si scrive il contenuto del contratto, quali clausole sarebbe meglio inserire?
Tutte le volte che si scrive un contratto di cessione dei diritti di immagini, sarebbe meglio prevedere una manleva in caso di eventuali contestazioni o revoche che dovessero essere avanzate o presentate da terzi o da chi sta cedendo l’immagine. Non solo per il presente ma anche in una prospettiva futura.
Non può stabilirsi a priori una modalità ideale per tenere in dovuta considerazione in un contesto contrattuale il diritto di immagine. Certo – di volta in volta e caso per caso – è consigliabile considerare l’impatto (anche economico) che può provocare l’attivazione di questo diritto da parte del personaggio famoso.
Ciò può avvenire attraverso:
- l’inserimento di clausole apposite di protezione verso la società cessionaria dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine,
- o l’ottenimento di parallele liberatorie direttamente dal personaggio famoso.
Contratto di cessione dei diritti di immagine
In base al contratto di cessione dei diritti di immagine, il personaggio famoso dichiara espressamente e irrevocabilmente di accettare e di essere pienamente soddisfatto del corrispettivo ricevuto. Pertanto, rinuncia a qualsiasi pretesa futura, per qualsiasi ragione o titolo, nei vostri confronti, delle parti da voi autorizzate o dei vostri aventi causa, per tutto quanto previsto nell’accordo. L’attore rinuncia espressamente a qualsiasi azione o richiesta di compenso aggiuntivo, compreso il diritto di approvazione, di risarcimento o qualsiasi pretesa derivante, a titolo esemplificativo, dalla violazione della privacy, diffamazione, dallo sfruttamento commerciale del proprio nome, immagine, volto, opera interpretativa o materiale fotografico. Tale rinuncia si estende anche a eventuali richieste derivanti dall’utilizzo, dall’alterazione, dalla distorsione, dall’effetto illusorio, dalla riproduzione fallace, romanzata o dall’uso composito del nome, dell’immagine, del volto o del materiale fotografico.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore e Diritto dello spettacolo. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!