Copyright su una canzone: depositare il brano non basta

Copyright su una canzone

Copyright su una canzone: depositare il brano non basta

In questa guida:

  • Il caso Sting e Puff Daddy: perché i diritti registrati valgono milioni
  • La differenza tra data certa e iscrizione alla SIAE
  • Cosa perdi se depositi ma non ti iscrivi
  • La scelta: SIAE, Soundreef o autopubblicazione

Molti musicisti credono che depositare un brano — alla SIAE, tramite PEC o raccomandata — equivalga a “registrare il copyright”. Non è così. Depositare un’opera ti dà una prova della data di creazione. Iscriverti come autore e affiliare il brano a una collecting society è un’altra cosa: è quello che ti permette di riscuotere le royalty ogni volta che la tua canzone viene trasmessa, streamata, eseguita dal vivo o campionata da qualcun altro.

Il caso Sting e Puff Daddy: perché i diritti registrati valgono milioni

“Every Breath You Take” di Sting, scritta nel 1983, è una delle canzoni più redditizie della storia del pop. Quando nel 1997 Puff Daddy la campionò in “I’ll Be Missing You” — il tributo a Notorious B.I.G. diventato uno dei singoli più venduti di quell’anno — non chiese il permesso prima di pubblicare il brano. Il risultato: invece di pagare circa il 25% delle royalty di publishing, come sarebbe avvenuto con un accordo preventivo, Sting ottenne il 100% delle royalty per tutta la durata della sua vita. In un’intervista del 2018 Sting confermò di ricevere $2.000 al giorno. In un tweet dello stesso anno Daddy corresse: “No, 5.000 al giorno”. Poi disse che stava scherzando. La cifra reale non è nota, ma Sting dichiarò di aver pagato l’università a un paio di figli con quei proventi.

Questo è possibile perché Sting non si era limitato a creare la canzone: aveva registrato la sua paternità attraverso i canali corretti, affidato la gestione dei diritti a una collecting society e strutturato il controllo sull’opera in modo che nessun utilizzo commerciale potesse avvenire senza che lui ne beneficiasse economicamente.

La differenza tra data certa e iscrizione alla SIAE

Il diritto d’autore nasce automaticamente nel momento in cui crei un’opera originale — non hai bisogno di registrarti da nessuna parte per esserne titolare. Ma questa tutela automatica, da sola, non ti permette di riscuotere nulla.

Depositare un brano — alla SIAE come inedito, tramite PEC a te stesso, o con raccomandata — ti dà una prova della data di creazione. È utile in caso di controversia sul plagio, per dimostrare che la tua opera esisteva prima di quella di un altro. Ma il deposito da solo non attiva nessun meccanismo di riscossione delle royalty.

Iscriverti alla SIAE come autore e affiliare il brano è il passo successivo e distinto: è quello che consente alla collecting society di raccogliere per tuo conto i compensi ogni volta che la tua canzone viene trasmessa in radio, usata in TV, streamata sulle piattaforme, eseguita in un locale o campionata da un altro artista. Senza questa iscrizione, quelle somme vengono comunque raccolte dalla SIAE — ma non arrivano a te.

Cosa perdi se depositi ma non ti iscrivi

Un musicista che deposita il proprio brano ma non si iscrive come autore alla SIAE — o a un’altra collecting society — rinuncia concretamente a tre flussi di reddito.

Le royalty di esecuzione pubblica: ogni volta che la tua canzone viene trasmessa in radio, in TV, in un locale, a un evento, la SIAE raccoglie un compenso per conto degli autori registrati. Se non sei registrato, quel compenso non ti raggiunge.

Le royalty meccaniche e digitali: ogni stream su Spotify, Apple Music o YouTube, ogni download, ogni riproduzione su piattaforma genera una royalty sulla composizione. Anche queste vengono distribuite attraverso le collecting society agli autori iscritti.

Le royalty di sincronizzazione: quando la tua canzone viene usata in un film, in una pubblicità o in una serie TV, il produttore deve ottenere una licenza. Se sei iscritto e i tuoi diritti sono gestiti correttamente, sei nella posizione di autorizzare o negoziare quell’uso — e di ricevere un compenso. Se non lo sei, l’opera è tecnicamente tua ma non hai un interlocutore che la tuteli.

Italia vs. Regno Unito: come funziona il copyright su una canzone

Il caso Sting è istruttivo anche da un altro punto di vista: The Police erano una band britannica, e il diritto inglese e quello italiano partono dallo stesso principio — il copyright nasce automaticamente con la creazione dell’opera, senza bisogno di registrazione — ma divergono su alcuni punti rilevanti per un musicista.

→ Approfondisci: Copyright v. Diritto d’autore

In Italia, la tutela è fondata sulla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941). Il diritto d’autore si divide in diritti morali — inalienabili, imprescrittibili, non cedibili nemmeno per contratto — e diritti patrimoniali, trasferibili e gestibili tramite collecting society come SIAE o Soundreef. I diritti morali sopravvivono alla morte dell’autore e passano agli eredi. Nessun contratto può obbligare un autore italiano a rinunciare al diritto alla paternità della propria opera.

Nel Regno Unito, il riferimento è il Copyright, Designs and Patents Act 1988. Il copyright nasce anch’esso automaticamente, ma i diritti morali — pur riconosciuti dalla legge — possono essere rinunciati per contratto (waived). Nella prassi dell’industria musicale anglosassone, questa rinuncia viene spesso inserita nei contratti discografici o editoriali come clausola standard, con conseguenze significative per l’autore che firma senza leggerla con attenzione. La collecting society di riferimento nel Regno Unito è la PRS for Music (Performing Rights Society), che svolge una funzione analoga alla SIAE per le royalty di esecuzione pubblica.

Un’altra differenza riguarda la durata: in entrambi i sistemi i diritti patrimoniali durano vita dell’autore più 70 anni. Ma in Italia la tutela dei diritti morali è perpetua e senza eccezioni, mentre nel sistema britannico la rinuncia contrattuale ai diritti morali è legalmente valida — il che spiega perché molti artisti inglesi si trovano, a carriera avanzata, ad aver ceduto più di quanto si aspettassero.

Per un artista italiano che firma contratti con etichette o editori stranieri — specialmente britannici o americani — questa differenza non è teorica: una clausola di waiver dei diritti morali inserita in un contratto inglese non è automaticamente nulla come lo sarebbe in Italia, e va valutata con attenzione prima di firmare.

La scelta: SIAE, Soundreef o autopubblicazione

Iscriversi alla SIAE non è l’unica opzione. Dal 2017, il mercato italiano è aperto ad altri organismi di gestione collettiva, e la scelta tra di essi dipende dal tipo di carriera e dal mercato di riferimento.

La decisione va fatta con consapevolezza: ogni collecting society ha condizioni diverse su frequenza dei pagamenti, percentuali trattenute, copertura territoriale e modalità di gestione dei diritti internazionali. Autopubblicarsi senza alcuna collecting society è tecnicamente possibile, ma significa gestire in proprio tutte le richieste di licenza e rinunciare alla riscossione automatica delle royalty di esecuzione pubblica.

→ Approfondisci: SIAE, Soundreef e le alternative — come scegliere la collecting society giusta
→ Leggi anche: come tutelare il diritto d’autore — strumenti e procedure
→ Leggi anche: come funzionano davvero i guadagni su Spotify e Apple Music

In sintesi

  • Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera — non è necessaria alcuna registrazione per esserne titolare
  • Depositare un brano (SIAE, PEC, raccomandata) dà una prova della data di creazione, utile in caso di plagio — ma non attiva nessun meccanismo di riscossione delle royalty
  • Iscriversi come autore a una collecting society e affiliare il brano è il passaggio distinto che consente di riscuotere royalty di esecuzione pubblica, digitali e di sincronizzazione
  • Senza iscrizione, le royalty generate dalla tua canzone vengono comunque raccolte — ma non arrivano a te
  • La scelta tra SIAE, Soundreef e altre collecting society dipende dal tipo di carriera, dal mercato e dalle condizioni contrattuali: vale la pena valutarla con attenzione prima di affiliarsi

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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