Emma Marrone e il contratto di cessione diritti di immagine

Emma Marrone, nel 2014, ha sottoscritto con la Triumph un accordo di testimonial per la promozione del brand “SLOGGI” per dieci mesi. Triumph la cita in giudizio dicendo che nel novembre 2014, Emma avrebbe girato un videoclip, diffuso online, nel quale l’artista vestiva un capo di intimo a marchio “La Perla”.

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Il diritto di immagine e il contratto del testimonial riguardano una modalità con cui si può pubblicizzare un prodotto. Il testimonial deve letteralmente testimoniare in favore del soggetto pubblicizzato, rendendolo più credibile ed affidabile in virtù del suo semplice “prestarsi alla causa”. Proprio in virtù di questo trasferimento di credibilità dal testimonial verso il pubblicizzato, il rischio che si corre è che in caso di vicende che ledono l’immagine del primo ne può risentire anche l’immagine del secondo.

Il Tribunale esamina il contratto stipulato fra le parti.

Il contratto prevedeva la cessione a Triumph del diritto di utilizzo al nome, al ritratto e all’immagine della testimonial su tutto il territorio italiano per tutte le attività di comunicazione, promozione e pubblicità di prodotti di abbigliamento intimo femminile. Alle parti convenute era quindi imposto di non utilizzare in proprio e di non cedere l’utilizzo dei diritti sopra citati a soggetti concorrenti della parte attrice con riferimento a prodotti di abbigliamento intimo. A fronte di tale diritto di esclusiva parte attrice si era impegnata a versare alla convenuta un corrispettivo di € 200.000, onere puntualmente adempiuto.

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Dunque, per tutta la durata del contratto, l’utilizzo dei diritti di sfruttamento dell’immagine, del nome e del ritratto della Marrone con riferimento a prodotti di lingerie spettava solo ed esclusivamente a Triumph. Questo vincolo di esclusiva ha costituito, secondo i principi classici del diritto civile, la causa giustificatrice della controprestazione di parte attrice consistente nel corrispettivo pattuito.

Appare dunque legittimo che nello svolgimento della professione artistica, alla parte convenuta venisse richiesto un comportamento tale da non porsi in contrasto con il contratto di esclusiva dalla medesima sottoscritta con Triumph. Integra inadempimento contrattuale l’aver eseguito parte convenuta una performance artistica mettendo in mostra un capo di intimo appartenente ad una impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.

In altri termini, l’Artista si è resa inadempiente al contratto. Per questo motivo, il Tribunale l’ha al risarcimento del danno in favore della societĂ  attrice.

La sentenza riassunta sopra è stata emessa dal Tribunale Milano il 16/08/2017. Clicca qui se vuoi leggerla per intero: SENTENZA n. 8722/2017 pubbl. il 16/08/2017.

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