Erogazione del contributo alla copertura del costo industriale di un film

Erogazione del contributo alla copertura del costo industriale (Art. 7 – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DM 15/07/2015 SPETTACOLI)

1.  La stipula dell’atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al gestore e al contestuale invio alla Direzione generale cinema, da parte dell’impresa di produzione, di tutta la documentazione necessaria.

Rispetto alla data del provvedimento di attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, la presentazione deve avvenire entro:

a)  dodici mesi per i lungometraggi di interesse culturale e per le opere di giovani autori, nel caso in cui si tratti di opera terza o successiva;

b)  diciotto mesi per le opere prime e seconde e per i cortometraggi.

2.  In particolare, ai fini della stipula è richiesta la presentazione del piano finanziario che attesti la copertura del costo di produzione e del costo di distribuzione del film, come definiti nell’art. 1, comma 2, lettere v) e w), del presente decreto.

Ai fini della copertura del costo industriale del film, l’impresa di produzione può effettuare le prevendite ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film in Italia e all’estero, ad essa attribuiti secondo quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché sottoscrivere accordi di coproduzione e compartecipazione in Italia e all’estero, fatto salvo quanto previsto nell’art. 8, comma 3, del presente decreto.

3.  La stipula dell’atto di erogazione deve avvenire entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione.

4.  A pena di decadenza del contributo, entro dodici mesi dalla stipula, l’impresa di produzione beneficiaria documenta al gestore, anche mediante autocertificazione, di aver effettuato almeno il 60% delle riprese e di aver sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo industriale del film. In caso di coproduzioni o compartecipazioni, tali percentuali si intendono riferite alla quota italiana.

Su parere conforme della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del direttore generale cinema possono essere concesse deroghe per casi eccezionali e per determinate categorie di film quali documentari e film di animazione, dietro motivata e documentata richiesta dell’impresa.

5.  La stipula dell’atto di erogazione previsto al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica dell’avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell’impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell’opera filmica. Nel caso dei contributi alla sola produzione, è inoltre necessario presentare copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i requisiti previsti dal decreto del direttore generale cinema previsto all’art. 6, comma 6, del presente decreto.

6.  Il gestore procede all’erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonché previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, il gestore ne dà comunicazione alla Direzione generale cinema per il riesame della Commissione per la cinematografia, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall’impresa di produzione. Né la predetta comunicazione, né il riesame comportano interruzione del termine previsto al comma 1.

7.  Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definiti lo schema di contratto di erogazione del contributo e la documentazione da acquisire a tale scopo.

8.  I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell’entità, secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti indicati nella tabella A allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. L’amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell’opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, prevista all’art. 24 del decreto legislativo, salvo che l’impresa non documenti di aver effettuato in proprio tale adempimento.

9.  Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo possono essere oggetto di accertamento da parte di società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dal gestore, iscritte da non meno di cinque anni all’albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimento ai soli cortometraggi, l’accertamento è affidato al gestore.

Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, relativi al film oggetto del contributo, stipulati dal beneficiario con società italiane o estere, deve essere prevista, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte è obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi. Le relative modalità applicative sono demandate ad un apposito decreto del direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.  Nell’ipotesi in cui l’impresa di produzione abbia rifiutato di presentare la documentazione richiesta o tenuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero abbia autocertificato il falso, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le altre sanzioni già previste dalla legge, il contributo concesso è revocato e non sarà possibile per l’impresa stessa, nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi previsti nel decreto legislativo per i successivi cinque anni.

11.  Il contributo ottenuto da un’impresa di produzione per la realizzazione di un progetto filmico non può essere ceduto a terzi. Non sono ammessi subentri di diversa impresa nel progetto per il quale è stato concesso il contributo. Eventuali associazioni produttive instauratesi successivamente alla concessione del contributo sono ammesse, previa istruttoria dell’amministrazione che valuta la sussistenza, in capo alla società associata, di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo e dal presente decreto. L’amministrazione valuta, inoltre, la coerenza del nuovo piano produttivo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo e nel presente decreto. In ogni caso, l’impresa beneficiaria del contributo deve possedere almeno il cinquantuno per cento dei diritti del film. In caso di co-produzioni o compartecipazioni tale percentuale è riferita alla quota italiana del film.

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