Registrare il nome di un personaggio come marchio: diritto d’autore e diritto di immagine
Leggi prima: Come registrare un marchio → · Diritto all’immagine: guida completa →
Un produttore di birra artigianale vuole registrare come marchio il nome e l’immagine di un personaggio interpretato da un attore italiano celebre, ormai deceduto. Può farlo? La risposta richiede di separare due fronti legali distinti che spesso vengono confusi: il diritto sul personaggio di fantasia e il diritto di immagine dell’attore che lo ha interpretato.
Il marchio e il diritto di immagine: due strumenti diversi
Il marchio è un segno che distingue prodotti e servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti. Può essere un nome, un logo, una forma, un colore. La registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto esclusivo di usarlo commercialmente nel settore merceologico richiesto.
Il diritto di immagine è un diritto della personalità — tutela la persona fisica dall’uso non autorizzato della propria immagine, del proprio nome e dei propri tratti distintivi a fini commerciali. È disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile e dagli artt. 96-97 della Legge sul Diritto d’Autore.
Il punto critico: registrare come marchio l’immagine o il nome di una persona — reale o interpretata da un attore reale — non autorizza automaticamente il suo uso commerciale. Il marchio e il diritto di immagine operano su piani diversi e possono entrare in conflitto. Avere il marchio registrato non significa avere il consenso della persona ritratta — o dei suoi eredi.
Fronte 1: il marchio del personaggio di fantasia
Il nome e l’immagine di un personaggio di fantasia — cinematografico, televisivo, letterario — possono essere registrati come marchio. La giurisprudenza italiana e europea lo ammette pacificamente, come confermato anche dal caso Betty Boop negli USA: il nome del personaggio è registrabile e tutela l’uso commerciale del segno nel settore richiesto.
Cosa tutela il marchio del personaggio
Il marchio tutela il segno distintivo — il nome “Commissario Montalbano”, la grafica specifica di un logo costruito su quel personaggio, la combinazione di elementi visivi che identificano il personaggio in quel prodotto. Non tutela il personaggio in sé come opera letteraria o cinematografica — quella è competenza del diritto d’autore.
Lo scopo della registrazione è impedire che concorrenti sfruttino la notorietà del personaggio per vendere prodotti simili creando confusione nel pubblico, non estendere indefinitamente il diritto d’autore sull’opera.
Il diritto d’autore sull’opera originale
Il personaggio come opera dell’ingegno è tutelato dal diritto d’autore indipendentemente dal marchio — per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dalla sua morte. Chi vuole usare il personaggio commercialmente deve quindi verificare anche se l’opera originale è ancora protetta e ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti (produttore, autore, eredi).
Alla scadenza del diritto d’autore l’opera cade in pubblico dominio — ma questo non significa che chiunque possa registrarla come marchio senza limiti: altri soggetti potrebbero avere già registrato marchi su elementi del personaggio, e il marchio registrato dura 10 anni rinnovabili indipendentemente dal diritto d’autore.
Fronte 2: il diritto di immagine dell’attore — anche se deceduto
Questo è l’ostacolo più frequentemente sottovalutato. Un conto è il personaggio di fantasia, un altro è l’attore in carne e ossa che lo ha interpretato. Se l’immagine commercializzata è riconoscibilmente quella dell’attore — il suo volto, la sua voce, i suoi tratti fisici specifici — il diritto di immagine entra in gioco indipendentemente dal diritto sul personaggio.
Il consenso degli eredi
In Italia, dopo la morte della persona, il diritto di sfruttamento dell’immagine non si estingue — passa agli eredi. L’art. 93 LDA prevede che il diritto al ritratto continui a essere tutelato dopo la morte: coniuge, figli, genitori e fratelli possono opporsi all’uso non autorizzato dell’immagine del defunto e hanno diritto a un compenso per l’uso autorizzato.
Per il produttore di birra che vuole usare l’immagine dell’attore deceduto, questo significa che deve: identificare gli eredi aventi diritto, ottenere il loro consenso scritto, negoziare un compenso per l’uso dell’immagine.
L’assenza di questo consenso configura una violazione del diritto esclusivo sull’immagine e dà luogo a risarcimento del danno — indipendentemente dall’esistenza del marchio registrato.
I diritti di immagine non si cedono per eredità
Un punto importante che distingue il sistema italiano da quello anglosassone: in Italia i diritti di immagine hanno natura personalissima e non possono essere trasferiti a terzi tramite successione ereditaria. Gli eredi possono autorizzare o vietare l’uso dell’immagine del defunto, ma non possono cedere definitivamente a terzi il diritto di immagine come avviene con i diritti patrimoniali d’autore.
Questo significa che qualsiasi accordo con gli eredi per l’uso dell’immagine deve essere strutturato come licenza, non come cessione — e deve prevedere i limiti d’uso, la durata, il territorio e il corrispettivo.
Il caso pratico: come strutturare l’operazione correttamente
Tornando al produttore di birra artigianale: per procedere legalmente con il marchio che usa nome e immagine del personaggio interpretato dall’attore deceduto, deve completare una verifica su tre livelli.
1. Verifica del diritto d’autore sull’opera — il film o la serie in cui il personaggio appare è ancora protetto? Chi sono i titolari dei diritti (produttore, eredi degli autori)? È necessaria una licenza per l’uso del personaggio?
2. Ricerca di anteriorità marchio — qualcuno ha già registrato un marchio su quel nome o su elementi visivi del personaggio? Se sì, in quali classi merceologiche?
3. Accordo con gli eredi dell’attore — identificare gli eredi, ottenere il consenso scritto per l’uso dell’immagine a fini commerciali, negoziare i termini della licenza.
Solo dopo aver completato questi tre passaggi il deposito del marchio ha senso — e protegge davvero l’investimento.
Leggi anche: Come registrare un marchio → · Diritto all’immagine → · Perché registrare il proprio nome come marchio → · Tutela del marchio registrato →
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