La parodia è quell’opera creativa originale che trae libera ispirazione da un’opera precedente, deformandone le caratteristiche salienti e pervenendo quindi ad un’opera con delle fattezze strutturalmente diverse da quella parodiata e spesso con degli effetti completamente opposti.
Il significato di parodia
La parodia di un’opera spesso presuppone la riutilizzazione di aspetti salienti di un’opera precedente in una prospettiva opposta (comica/drammatica) completamente rovesciata rispetto a quella precedente.
Questa impostazione è stata seguita dalla giurisprudenza nazionale ed anche recepita da quella della Corte Europea di Giustizia nella nota Sentenza Deckmyr/Vandersteen C -201 -13, la quale ha avuto modo di affermare il principio per cui la nozione di parodia
ha carattere autonomo nel diritto dell’Unione e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima secondo il significato abituale del termine nel linguaggio corrente e le sue caratteristiche essenziali che sono, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera percettibile e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.

In sostanza anche un chiaro richiamo ad un’opera precedente, lungi dal costituire violazione del diritto d’autore, è ammissibile nel momento in cui evoca sobriamente l’opera antecedente come breve omaggio, tributo all’attore o al regista, in quanto è lo stesso autore/regista che “confessa” la propria estraneità all’opera autoriale precedente e la incorpora come tale nella propria al solo fine di denunciare i propri riferimenti narrativi o bibliografici.
Parodia e consenso dell’autore
Nel diritto d’autore, ex art 6 l.d.a., la titolarità di un’opera si acquista nel momento in cui viene creata. Da quel momento in poi il titolare vanta una serie di diritti patrimoniali e morali che potrà far valere nei confronti di chi, a seguito di uno sfruttamento illecito, ne tragga indebito vantaggio.
Come si può sfruttare un’opera altrui senza violare il diritto d’autore? Chiedendo l’autorizzazione al titolare e versando un compenso a seguito dell’autorizzazione.
Questa regola generale vale sempre? No.
La disciplina italiana ed europea prevedono una serie di eccezioni. Tanto la Direttiva UE 2001/29/CE, sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, all’art. 5, par. 3, lett. k), quanto la Corte di Giustizia Europea, interpellata a seguito di una controversia tra il sig. Deckmyn, membro di un partito politico fiammingo, e i titolari dei diritti connessi sull’opera di Vandersteen, fumettista degli anni Sessanta, hanno individuato le condizioni necessarie affinché si possa realizzare una parodia.
Le caratteristiche essenziali della parodia sono:
- da un lato quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera
percettibile; - dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.
Non è invece richiesto il carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera parodiata.
Il titolare dell’opera primaria non può impedire lo sfruttamento della sua opera per la parodia
Ad esempio, è possibile realizzare la parodia di un video altrui trovato su You Tube, sempre che questo contenga differenze rispetto all’opera originale e che non crei confusione circa la paternità delle opere.
Nell’ordinamento nordamericano ed in quello continentale, sono previste delle eccezioni al consenso dell’autore. Queste libere utilizzazioni vengono indicate nei sistemi di Common Law con la locuzione “Fair Use” intesa come “l’utilizzo di materiale protetto dal copyright per scopi come il diritto di critica, il giornalismo, l’insegnamento e la ricerca”.
I fattori per determinare se si parla di Fair use sono:
- la sussistenza di scopi didattici e non lucrativi;
- la natura dell’opera protetta
- la quantità e la sostanzialità della porzione utilizzata in relazione all’opera protetta nel suo complesso
- le conseguenze di tale uso su un potenziale mercato o sul valore dell’opera protetta da copyright.
In conclusione, sia nei paesi di civil law che in quelli di common law, lo sfruttamento satirico di un’opera altrui è ammissibile senza un previo consenso e se sussistono le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia Europea.
La nozione di parodia chiarita dalla Corte di Giustizia
Un esponente politico belga ha distribuito un calendario che parodiava la copertina di un famoso fumetto, “Bob&Bobette”. L’immagine modificata, che sostituiva i personaggi con immigrati e persone di colore, trasmetteva un messaggio politico e discriminatorio.
Gli eredi del disegnatore hanno fatto causa, sostenendo che l’opera non rispettasse i requisiti della parodia e che il suo messaggio razzista ledesse l’opera originale. Dopo un’iniziale vittoria in primo grado, il caso è stato rinviato alla Corte di Giustizia europea per chiarire la nozione di “parodia” nel diritto dell’Unione.
La Corte ha stabilito che la parodia è un concetto autonomo del diritto europeo e deve avere due caratteristiche: deve evocare un’opera esistente pur presentando differenze percettibili e deve avere un carattere umoristico o canzonatorio. La Corte ha inoltre precisato che non sono requisiti necessari l’originalità o la citazione dell’opera fonte.
Il punto centrale della sentenza riguarda il “giusto equilibrio” tra il diritto d’autore e la libertà di espressione. La Corte ha riconosciuto che, se una parodia veicola un messaggio discriminatorio, il titolare del copyright ha un legittimo interesse a non associare la propria opera a tale messaggio. Spetterà poi al giudice nazionale valutare, caso per caso, se questo equilibrio sia rispettato.
Le opere parodistiche e il caso Jeff Koons
Le opere parodistiche o derivative sono considerate tali quando modificano il senso dell’opera originale, trasmettendo un messaggio artistico diverso. Non è l’imitazione in sé a essere determinante, ma la capacità del nuovo autore di creare un’opera autonoma e con un proprio valore espressivo. La distinzione cruciale è tra chi copia illecitamente e chi, invece, reinterpreta un’opera per un fine artistico diverso e creativo.
Jeff Koons e la reinterpretazione
La giurisprudenza statunitense illustra bene questa differenza attraverso due casi che hanno coinvolto l’artista Jeff Koons.
Nel primo caso, “String of Puppies”, Koons aveva riprodotto in una sua opera una fotografia di Arthur Rogers. La Corte ha dato torto a Koons, ritenendo che la sua opera non fosse una satira della fotografia in sé, ma della società. Non avendo quindi trasmesso un messaggio artistico nuovo e autonomo rispetto all’opera originale, l’opera di Koons è stata giudicata una violazione del copyright.
Nel secondo caso, “Niagara”, Koons aveva ripreso una fotografia pubblicitaria di sandali in un suo dipinto. In questo caso, la Corte ha dato ragione all’artista, riconoscendo che la fotografia era stata inserita in un contesto completamente nuovo. Il dipinto presentava notevoli trasformazioni, come l’aggiunta di altri soggetti, un nuovo sfondo e un’inversione dell’immagine, elementi che avevano portato a un’opera con un messaggio artistico distinto. La Corte ha applicato il principio del “fair use”, riconoscendo l’opera di Koons come una legittima reinterpretazione.
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