L’utilizzo del “pezzozzo” o di sistemi similari illeciti (come card sharing, IPTV pirata o streaming abusivo di eventi sportivi e film protetti) espone l’utente a gravi rischi legali, ben oltre la semplice interruzione del servizio. Tale condotta configura innanzitutto una violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dei produttori e distributori, punita dal Codice Penale e dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941). Il rischio principale è di incorrere in sanzioni penali, che possono prevedere la reclusione da sei mesi a tre anni e multe fino a euro, specialmente nei casi in cui l’utilizzo fraudolento avvenga per finalità di lucro o in modo sistematico. Inoltre, si aggiungono le conseguenze civili: il titolare dei diritti (es. Sky, DAZN, major cinematografiche) può agire in tribunale per ottenere un risarcimento del danno (quantificato in base al valore dell’abbonamento evaso) e l’immediata cessazione dell’abuso. Infine, con le recenti normative, come quelle implementate da AGCOM, è sempre più facile per le autorità e per i titolari dei diritti identificare e bloccare gli utenti finali di tali flussi illeciti.
Pezzotto Copyright e televisione
Se utilizzi un decoder taroccato rischi la galera
Guardare Sky con una tessera pirata potrebbe costare qualche settimana di carcere. Lo dice la Corte di Cassazione, con la sentenza 46443, che respinge il ricorso contro la condanna a 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa inflitta ad un uomo che aveva evaso il canone della pay tv ricorrendo al sistema “card sharing”, violando così la legge sul diritto d’autore (articolo 171 octies legge 633/1941). Nella circostanza lo spettatore “non pagante” è un 52enne palermitano che, senza avere una smart card, riusciva comunque a vedere i suoi programmi preferiti. Utilizzava un decoder alimentato dalla rete domestica lan e internet che poi collegava alla tv. Il sistema per la suprema corte è fraudolento: il ricorrente dovrà pagare 2mila euro di multa, oltre al segno indelebile sulla fedina penale.
Copyright e televisione: che ne pensa la Cassazione
Il confronto tra l’art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis della legge n. 633 del 1941 e l’art. 171-octies della citata legge rende palese che le condotte incriminate dall’art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l’illecito nell’immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, non essendo ivi compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall’art. 171-octies, a prescindere dall’utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell’apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. (Nella fattispecie, pertanto, si riteneva corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva ricondotto nell’ambito dell’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 la condotta incriminata consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso da parte dell’emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi).
Copyright e televisione a pagamento
Bocciata, quindi, la tesi del ricorrente che sosteneva di aver acquistato i codici sul web, secondo il quale la norma contestata era riservata esclusivamente alle attività illecite a livello commerciale. La Cassazione non dà ragione alla difesa, facendo un distinguo tra le diverse condotte previste della legge che tutela il diritto d’autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio. Nello specifico, l’articolo 171 ter lettera f)bis, punisce l’importazione, la distribuzione, il noleggio, la vendita e la cessione delle attrezzature “taroccate” per eludere le misure tecnologiche di protezione. L’articolo contestato al ricorrente estende le “punizioni” anche a chi si serve, in modo fraudolento, di codici contraffatti per uso privato. Dal 2003 è rientrato nell’alveo delle condotte soggette a sanzioni penali.
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