Riprese video eventi: diritti, autorizzazioni e cosa si può pubblicare
Riprendere un evento sembra un gesto neutro. Hai uno smartphone, un concerto, un matrimonio, una conferenza — premi REC. Ma tra il momento in cui premi REC e il momento in cui pubblichi quel video online, si frappone un sistema di diritti sovrapposti che la maggior parte delle persone ignora completamente.
Le riprese video di eventi coinvolgono contemporaneamente il diritto d’autore degli artisti che si esibiscono, i diritti connessi dei performer, i diritti d’autore sulla musica eseguita, il diritto all’immagine delle persone riprese, i diritti dell’organizzatore sull’evento e — se si tratta di riprese professionali — i diritti del videomaker sul materiale che ha prodotto.
Questa guida spiega cosa si può fare e cosa no con le riprese video di eventi, chi detiene quali diritti, quali autorizzazioni servono a seconda del tipo di evento, e cosa si rischia se si pubblica senza le autorizzazioni necessarie.
I diritti che si sovrappongono sulle riprese di un evento
Le riprese video di eventi sono uno degli ambiti in cui il diritto d’autore è più complesso perché più soggetti hanno diritti distinti sullo stesso materiale, e questi diritti si sovrappongono senza annullarsi a vicenda.
| Soggetto | Tipo di diritto | Cosa protegge |
|---|---|---|
| Autori dei brani musicali | Diritto d’autore (SIAE) | Le composizioni e i testi eseguiti durante l’evento |
| Produttori fonografici | Diritti connessi (SCF/IMAIE) | Le registrazioni originali usate come base musicale |
| Artisti e performer | Diritti connessi (artt. 80 e ss. LDA) | La specifica prestazione artistica dal vivo |
| Relatori e conferenzieri | Diritto d’autore + diritto all’immagine | Il contenuto del discorso e la propria immagine |
| Videomaker / casa di produzione | Diritto d’autore | Il materiale audiovisivo come opera creativa |
| Organizzatore dell’evento | Diritti contrattuali / esclusiva | Le riprese dell’evento se ha acquistato diritti esclusivi |
| Persone riconoscibili nel pubblico | Diritto all’immagine (artt. 96-97 LDA, art. 10 c.c.) | La propria immagine in contesti commerciali |
| Proprietario della venue | Diritti contrattuali | Le riprese effettuate all’interno dello spazio |
Questa molteplicità di diritti significa che ottenere il permesso di riprendere l’evento dall’organizzatore non risolve tutti i problemi: le riprese potrebbero essere autorizzate ma la pubblicazione del video potrebbe comunque violare i diritti degli artisti, degli autori delle canzoni o delle persone riprese.
I diritti connessi degli artisti: la prestazione live è protetta
Uno degli aspetti meno conosciuti delle riprese video di eventi è che gli artisti che si esibiscono dal vivo hanno diritti specifici sulla propria prestazione — indipendentemente da chi possiede i diritti sulle canzoni che eseguono.
Gli artt. 80 e ss. della L. 633/1941 attribuiscono agli artisti interpreti ed esecutori il diritto esclusivo di:
- fissare la propria prestazione — cioè registrarla su qualsiasi supporto
- riprodurre la fissazione della propria prestazione
- distribuire le copie della fissazione
- comunicare al pubblico la propria prestazione — anche in tempo reale, come nel caso del live streaming
Questi diritti connessi durano 70 anni dall’esecuzione, o dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico della fissazione se avvenuta entro il termine.
In pratica: anche se una canzone eseguita a un concerto è di pubblico dominio, la specifica esecuzione live di quella canzone da parte di un artista è protetta. E anche se hai il permesso dell’organizzatore del concerto, non hai automaticamente il permesso dell’artista per pubblicare il video della sua performance.
La musica durante l’evento: un problema separato
Quando si gira un video durante un evento in cui si sente musica — un concerto, una cerimonia, una festa, una conferenza con sottofondo musicale — si aggiunge un livello di complessità ulteriore: la musica è protetta separatamente dalle prestazioni degli artisti.
I due livelli di diritti sulla musica
Per ogni brano musicale esistono due strati di diritti distinti:
- Il diritto d’autore sulla composizione: spetta agli autori del brano (compositore e paroliere) e viene gestito dalla SIAE. Include il diritto di esecuzione pubblica e il diritto di sincronizzazione (l’uso della musica in un video).
- I diritti connessi sulla registrazione: spettano al produttore fonografico e vengono gestiti da SCF/IMAIE. Riguardano la specifica registrazione discografica usata come base musicale.
Pubblicare un video in cui si sente chiaramente una canzone protetta — anche in sottofondo — può generare una violazione di entrambi questi strati di diritti. YouTube lo riconosce automaticamente tramite Content ID e può monetizzare il video a favore dei titolari, disabilitarlo in certi paesi o rimuoverlo del tutto.
Quando è possibile usare la musica senza problemi
L’unico caso in cui non si pone il problema è quando la musica eseguita è di pubblico dominio — composizioni di autori morti da più di 70 anni, eseguite senza usare registrazioni discografiche protette (che hanno diritti connessi separati). Per tutto il resto, servono le autorizzazioni appropriate. → Approfondimento: Durata del copyright: quando un’opera entra nel pubblico dominio
Le persone riprese: liberatoria e GDPR
Le riprese video di eventi quasi sempre includono persone — il pubblico, i partecipanti, i relatori, gli ospiti. Anche queste persone hanno diritti che devono essere rispettati.
Il diritto all’immagine
Gli artt. 96-97 della L. 633/1941 e l’art. 10 del Codice Civile vietano la pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso, salvo le eccezioni per le figure pubbliche in contesti pubblici legati alla loro attività, per finalità giornalistiche di interesse pubblico, e quando le persone non sono il soggetto principale della ripresa.
Per le riprese video di eventi, la regola pratica è:
- Video del pubblico a un evento pubblico: riprendere la folla in modo generico è generalmente lecito, ma usare quelle riprese in materiali commerciali (campagne pubblicitarie, contenuti promozionali) richiede le liberatorie dei soggetti riconoscibili.
- Video promozionale dell’evento: se il video serve a promuovere l’organizzatore o il brand dell’evento, i partecipanti riconoscibili devono aver firmato una liberatoria.
- Relatori e ospiti d’onore: il loro consenso specifico all’uso del video va sempre ottenuto per iscritto, con indicazione delle finalità e dei canali di distribuzione.
Il GDPR e le immagini come dati personali
Il GDPR (Reg. UE 2016/679) considera le immagini di persone fisiche riconoscibili come dati personali. Chi organizza un evento e vuole pubblicare video con partecipanti riconoscibili deve avere una base giuridica valida per il trattamento — che per gli usi commerciali è il consenso esplicito. La liberatoria può svolgere entrambe le funzioni: raccogliere il consenso all’immagine ai sensi della LDA e il consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR. → Approfondimento: Liberatoria utilizzo immagini: quando serve e cosa deve contenere
I minorenni nelle riprese di eventi
Per i minori valgono regole più stringenti: il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori, e il GDPR richiede l’autorizzazione genitoriale per il trattamento dei dati dei minori sotto i 14 anni. Per gli eventi che coinvolgono bambini — saggi scolastici, eventi sportivi giovanili, feste — la gestione delle riprese richiede particolare attenzione. → Approfondimento: Liberatoria video minorenni: chi deve firmare e cosa deve contenere
Il videomaker: chi è titolare delle riprese
Quando le riprese video di un evento vengono affidate a un videomaker professionista, si pone la questione di chi è titolare del copyright sul materiale prodotto.
Il videomaker — come qualsiasi autore di un’opera creativa — è titolare del copyright sul video che realizza, salvo cessione contrattuale esplicita. Questo significa che, senza un contratto che trasferisca i diritti all’organizzatore o al cliente, il videomaker mantiene i diritti sull’opera audiovisiva e può limitarne l’uso.
Cosa deve specificare il contratto col videomaker
Un contratto ben redatto con un videomaker deve specificare:
- la cessione dei diritti patrimoniali sul materiale prodotto — quali diritti vengono ceduti al cliente e quali il videomaker mantiene
- le finalità d’uso consentite — sito web, social media, uso interno, uso commerciale, broadcasting televisivo
- il territorio — solo Italia o uso mondiale
- la durata — per sempre o per un periodo determinato
- la titolarità del materiale grezzo (il footage non montato) — spesso il cliente pensa di averlo incluso nel prezzo, il videomaker pensa il contrario
- le autorizzazioni necessarie per la musica — chi si occupa di ottenere le licenze SIAE o di usare musica royalty-free
Senza un contratto che regoli questi aspetti, possono emergere contenziosi su chi ha il diritto di usare il video, per quali scopi e per quanto tempo.
Concerti e spettacoli dal vivo: le regole specifiche
Le riprese video di concerti e spettacoli dal vivo sono il caso più regolamentato — e quello in cui le violazioni sono più frequenti e meglio presidiate.
Quasi tutti i concerti di artisti professionali prevedono nel regolamento dell’evento il divieto esplicito di riprendere con dispositivi diversi dallo smartphone per uso personale. Ma anche le riprese con smartphone postate sui social possono generare problemi: YouTube e le piattaforme social riconoscono automaticamente la musica e applicano il regime Content ID.
Per chi vuole produrre contenuti video professionali su un concerto — un documentario, un contenuto per un brand, un video clip — servono:
- il permesso dell’organizzatore del concerto
- il contratto con l’artista che autorizza le riprese della sua performance
- la licenza di sincronizzazione dalla SIAE per i brani eseguiti
- l’autorizzazione del produttore fonografico se vengono usate registrazioni originali
- la liberatoria degli eventuali partecipanti riconoscibili nel video
La prassi nel settore musicale è che queste autorizzazioni vengano negoziate dal management dell’artista e dall’organizzatore prima dell’evento. Chi si presenta sul posto con una telecamera professionale senza accordi preventivi quasi certamente non potrà girare.
Conferenze, convegni ed eventi aziendali
Le riprese video di conferenze ed eventi aziendali pongono questioni diverse rispetto ai concerti, ma altrettanto rilevanti.
I relatori hanno diritti sul loro intervento
Un relatore che tiene un discorso o una presentazione a una conferenza è autore di un’opera dell’ingegno — il contenuto del suo intervento è protetto dal diritto d’autore. Riprendere il suo discorso e pubblicarlo senza il suo consenso può configurare sia una violazione del diritto d’autore (sull’opera orale) sia del diritto all’immagine.
La prassi corretta è far firmare ai relatori una liberatoria prima dell’evento che specifichi: se e come il video del loro intervento può essere pubblicato, su quali canali, per quanto tempo e con quale attribuzione.
La musica di sottofondo durante l’evento
Se durante l’evento aziendale viene riprodotta musica in sottofondo — all’ingresso, durante le pause, in un video di apertura — quella musica è protetta. Se il video finale include quei momenti con musica chiaramente udibile, serve la verifica delle licenze. La soluzione più semplice è usare musica royalty-free o musica con licenza Creative Commons appropriata per gli elementi musicali che compaiono nel video finale.
I dipendenti come soggetti delle riprese
Per le aziende che riprendono eventi interni e vogliono usare i video per la comunicazione esterna — sito web, LinkedIn, materiali di recruiting — i dipendenti riconoscibili nel video hanno diritto all’immagine. Il consenso può essere raccolto tramite una clausola nel contratto di lavoro (con limitazioni: deve essere specifica e non generica) o tramite liberatorie specifiche per ogni evento.
Matrimoni e cerimonie
Le riprese video di matrimoni e cerimonie sono un caso particolare perché combinano tutti gli elementi problematici: musica (spesso protetta), persone (in contesti molto intimi), luogo (spesso una venue con propri regolamenti) e utilizzo prevalentemente privato ma sempre più spesso anche condivisione online.
La musica alla cerimonia e al ricevimento
La musica eseguita dal vivo durante la cerimonia (da un complesso, un organista, un cantante) è protetta dai diritti connessi degli esecutori. La musica riprodotta durante il ricevimento (DJ, playlist) è protetta dalla SIAE e dai diritti connessi. Se il video del matrimonio include queste musiche in modo chiaramente udibile e viene pubblicato online, si applicano le stesse regole degli altri eventi.
In pratica, la maggior parte dei video di matrimoni pubblicati su YouTube o Instagram tecnicamente viola il copyright sulla musica — ma le enforcement sono meno sistematiche che per i concerti di artisti professionali. Questo non significa che il rischio sia zero: YouTube può silenziare il video o monetizzarlo a favore dei titolari dei diritti.
Il contratto con il videomaker del matrimonio
Il contratto con il videomaker del matrimonio deve essere particolarmente attento alla questione musicale: chi si occupa di gestire il problema del copyright sulla musica? Se il videomaker usa musica royalty-free nella post-produzione, il problema è risolto. Se usa la musica originale del matrimonio, il video potrebbe avere problemi sulle piattaforme. Meglio chiarirlo per iscritto prima.
Riprese video eventi sportivi
Le riprese video di eventi sportivi sono tra le più rigidamente regolamentate. Le grandi competizioni sportive — Serie A, Formula 1, Olimpiadi, Coppa del Mondo — hanno contratti televisivi esclusivi che attribuiscono i diritti di ripresa e trasmissione a specifici broadcaster.
Riprendere e pubblicare anche brevi clip di partite o gare senza autorizzazione è una violazione del copyright commercialmente perseguita con aggressività dalle leghe sportive e dai broadcaster. Questo vale anche per clip di pochi secondi condivise sui social media.
Per gli eventi sportivi amatoriali o di minor rilevanza commerciale, le regole sono meno rigide ma valgono comunque le norme generali sul diritto all’immagine degli atleti e sull’eventuale musica presente nell’ambiente.
Live streaming: le regole specifiche
Il live streaming di un evento è una comunicazione al pubblico ai sensi della L. 633/1941 — un atto che richiede le stesse autorizzazioni di qualsiasi altra forma di pubblicazione del video, con la complicazione che deve essere ottenuta in anticipo, prima della trasmissione.
Con il recepimento della direttiva europea copyright (D.Lgs. 177/2021), le piattaforme di live streaming con scopo commerciale sono direttamente responsabili per le violazioni di copyright nelle trasmissioni dei loro utenti. Questo ha portato le piattaforme a implementare sistemi di riconoscimento in tempo reale che possono interrompere automaticamente un live streaming che include musica protetta. → Approfondimento: Direttiva copyright: cosa cambia per autori, creator e piattaforme
Per chi organizza eventi e vuole trasmetterli in live streaming — conferenze, concerti, eventi aziendali — le autorizzazioni devono essere ottenute prima della trasmissione e devono coprire esplicitamente il canale livestreaming, che spesso non è incluso nelle autorizzazioni generali per la pubblicazione video.
Pubblicare clip di eventi sui social media
Pubblicare brevi clip di eventi sui social media — Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, Facebook — è diventata una pratica quotidiana. Ma le stesse regole che si applicano ai video completi si applicano anche alle clip brevi.
Le piattaforme social hanno sistemi di riconoscimento automatico della musica che scattano indipendentemente dalla durata del clip: anche cinque secondi di una canzone protetta possono attivare il sistema. Le conseguenze variano: silenziamento dell’audio, blocco geografico del video, monetizzazione a favore del titolare dei diritti, o rimozione.
La soluzione più pratica per chi produce contenuti social legati a eventi è separare il problema: per i video destinati ai social, usare musica royalty-free o musica con licenza appropriata nella post-produzione, anziché includere la musica live dell’evento. → Approfondimento: Violazione copyright: conseguenze e come difendersi
Il contratto con il videomaker: cosa deve contenere
Per gli organizzatori di eventi che affidano le riprese a un videomaker professionale, il contratto è il documento chiave che definisce diritti e responsabilità. Oltre agli elementi standard (corrispettivo, tempistiche, consegna), deve contenere:
- Cessione dei diritti: quali diritti patrimoniali vengono ceduti all’organizzatore, per quali usi, su quali canali e per quale durata. Un contratto che preveda solo “il cliente riceve il video finito” è troppo vago.
- Il materiale grezzo: se il cliente ha diritto al footage non montato o solo al video finale editato.
- La musica: chi si occupa di ottenere le autorizzazioni musicali necessarie — il videomaker che usa musica royalty-free, o il cliente che deve procurarsi le licenze SIAE per la musica originale dell’evento.
- Le liberatorie delle persone riprese: chi raccoglie le liberatorie dei soggetti riconoscibili nel video — il videomaker o l’organizzatore.
- Il diritto di portfolio del videomaker: il videomaker può usare le riprese come campione del proprio lavoro? Su quali canali e in quale forma?
- La clausola AI: il videomaker può usare il materiale per addestrare sistemi di intelligenza artificiale? Il cliente può usare AI per post-produrre il materiale? Entrambe le questioni vanno regolate.
Domande frequenti
Posso riprendere un evento e pubblicare il video online?
Dipende dal tipo di evento. La ripresa può essere lecita ma la pubblicazione richiede autorizzazioni aggiuntive: consenso degli artisti o relatori, licenze musicali, liberatorie delle persone riconoscibili nel video, e talvolta il permesso dell’organizzatore che ha diritti esclusivi sulle riprese.
Chi detiene i diritti sulle riprese video di un evento?
Più soggetti contemporaneamente: il videomaker sul materiale audiovisivo, gli artisti sulla propria performance, gli autori sulla musica eseguita, le persone riprese sul proprio ritratto, l’organizzatore se ha acquisito diritti esclusivi. Nessun singolo permesso risolve tutti i problemi.
Posso filmare un concerto e mettere il video su YouTube?
Nella maggior parte dei casi no senza autorizzazioni specifiche. YouTube riconosce la musica tramite Content ID e può monetizzare il video a favore dei titolari dei diritti, bloccarlo geograficamente o rimuoverlo. Servono il consenso dell’artista, le licenze musicali SIAE e i permessi dell’organizzatore.
Cosa serve per riprendere e pubblicare una conferenza?
Il consenso dell’organizzatore, le liberatorie scritte dei relatori che specificano finalità e canali, le liberatorie dei partecipanti riconoscibili se il video ha finalità commerciali, e la gestione della musica eventualmente presente.
Posso fare il live streaming di un evento senza autorizzazione?
No se l’evento include artisti o musica protetta. Il live streaming è comunicazione al pubblico ai sensi della LDA e richiede le stesse autorizzazioni di qualsiasi pubblicazione video. Le piattaforme possono interrompere automaticamente stream con musica protetta.
Il videomaker è proprietario delle riprese degli eventi che filma?
Sì, salvo cessione contrattuale esplicita. Senza un contratto che trasferisca i diritti, il videomaker mantiene il copyright sul materiale prodotto. Il contratto deve specificare quali diritti vengono ceduti, per quali usi, canali, territorio e durata.
Cosa sono i diritti connessi degli artisti sulle riprese live?
Sono i diritti degli artisti sulla propria specifica prestazione dal vivo (artt. 80 e ss. LDA), indipendentemente da chi possiede i diritti sulla canzone eseguita. Durano 70 anni dall’esecuzione. Nessuno può registrare, riprodurre o trasmettere quella performance senza il consenso dell’artista.
Link utili
| Risorsa | Descrizione |
|---|---|
| Liberatoria utilizzo immagini | Quando serve e cosa deve contenere |
| Liberatoria video minorenni | Regole specifiche per le riprese con minori |
| Direttiva copyright | Responsabilità delle piattaforme e live streaming |
| Violazione copyright | Conseguenze e come difendersi |
| Durata del copyright | Quando un’opera o una performance entra nel pubblico dominio |
| Diritto d’autore su internet | Copyright online, Content ID, takedown |
| Copyright film | Diritti su produzioni audiovisive professionali |
| Artt. 80 e ss. L. 633/1941 – Diritti connessi degli artisti | Testo ufficiale su Normattiva |
| Artt. 96-97 L. 633/1941 – Diritto al ritratto | Testo ufficiale su Normattiva |
| SIAE – Licenze per musica dal vivo | Come regolarizzare l’uso della musica agli eventi |
| Garante Privacy – Foto, immagini e video | Linee guida GDPR per il trattamento di immagini e video |
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Leggi anche: Liberatoria utilizzo immagini · Violazione copyright · Direttiva copyright · Copyright film
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