La classifica legale delle opere musicali per i videomaker

Questa classifica  suddivide le opere musicali in base agli adempimenti necessari per poterle utilizzare in un progetto video.

Le opere musicali si possono distinguere in:

  • Pubblico dominio: sono tutte quelle opere composte da autori morti da oltre 70anni (la musica classica, ad esempio) per le quali non è necessario pagare alcun compenso alla SIAE (fatti salvi i diritti connessi degli esecutori, spesso detenuti dai produttori fonografici.)

Se, ad esempio, hai deciso di usare un estratto di una Sinfonia di Beethoven per un tuo progetto, devi sapere da quale esecuzione stai prelevando il materiale musicale (ad esempio, Berliner Philarmoniker diretti da Herbert von Karajan, edizioni Deutsch Grammophon). In questo caso, essendo la musica di pubblico dominio, non devi corrispondere nulla come diritto d’autore, ma dovrai verificare se è necessario corrispondere un compenso a chi detiene i diritti connessi degli esecutori (in genere, il produttore fonografico). Da questo punto di vista, pertanto, va chiarito l’equivoco che spesso si genera nel considerare la musica di pubblico dominio libera da qualsiasi forma di compenso.

  • Royalty free: si tratta di brani che non vengono depositati nel repertorio di una societĂ  di tutela del diritto d’autore (come la SIAE), quindi non generano compensi derivanti dal diritto di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica.

Per quanto riguarda il diritto di sincronizzazione, questi brani sono spesso venduti singolarmente con una licenza apposita che ne consente l’uso limitatamente a un singolo progetto. Bisogna precisare che, in generale, è assai difficile trovare musiche che siano contemporaneamente gratuite e royalty free: l’una caratteristica esclude l’altra.

Vale anche la pena prestare attenzione al fatto che si trovano librerie scaricabili gratuitamente dalla rete, spesso da fonti illegali e dichiarate come royalty free: l’uso di tali librerie apparentemente libero è invece proibito dall’assenza di una regolare licenza d’uso dei loro contenuti musicali.

  • Musiche di repertorio: sono le musiche che fanno giĂ  parte del repertorio musicale mondiale e, in particolare, di quello tutelato dalla SIAE. Praticamente tutta la musica conosciuta tutelata dal normale diritto d’autore, che non sia ancora diventata di pubblico dominio, è considerata musica di repertorio.

L’uso di questa tipologia di opere per un progetto video è subordinato all’autorizzazione da parte dell’autore che, dietro opportuno compenso, ne concede il diritto di sincronizzazione. Questo diritto può anche essere negato nel caso l’autore non si dimostri interessato a voler associare la propria opera a uno specifico progetto. A seconda degli ambiti di applicazione, poi, saranno dovuti i diritti di esecuzione e di riproduzione.

Per quanto riguarda i diritti connessi (quelli, cioè, dovuti agli artisti interpreti del brano musicale), essi sono nella gran parte dei casi automaticamente ricompresi nei diritti di sincronizzazione, ma è necessario che questo aspetto sia chiarito di volta in volta con l’autore del brano musicale o con il suo editore. Potrebbe infatti accadere che di uno stesso brano musicale (inteso come partitura scritta dal compositore) siano presenti più interpretazioni da parte di artisti differenti e queste interpretazioni siano state fissate su supporto da differenti produttori fonografici. In tal caso potrebbe essere necessario richiedere separatamente la licenza per la sincronizzazione (all’editore) e la licenza per l’uso dell’interpretazione prescelta (al produttore fonografico).

  • Musiche originali: valgono le stesse considerazioni fatte per le musiche di repertorio, considerando però che queste musiche vengono scritte dal compositore appositamente per il nostro progetto.

Questo fatto comporta che il compenso di sincronizzazione viene ricompreso nel compenso assegnato al compositore per la scrittura delle musiche. Per quanto riguarda i diritti di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica, valgono le stesse considerazioni fatte per la musica di repertorio, in quanto queste musiche sono originali solo relativamente al progetto attuale, ma diventano automaticamente di repertorio una volta utilizzate. Per fare un esempio, la celeberrima “Once upon a time in America” di Ennio Morricone era originale quando è stata usata nell’omonimo film, ma era considerata di repertorio quando la Beghelli ha deciso di usarla per una delle sue campagne pubblicitarie.

  • Production Music: si tratta di opere musicali che rientrano pienamente nelle musiche di repertorio, ma i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE con un apposito accordo tra autori ed editori.

La nascita di Production Music è stata motivata dalla crescente necessità di velocizzare e snellire le procedure e i costi necessari per la richiesta delle autorizzazioni all’uso di musiche di repertorio da parte degli autori o degli editori. Per questo motivo si sono costituite delle librerie musicali i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE, compilando degli appositi moduli di dichiarazione delle opere musicali utilizzate. In questo modo si evita il rischio di vedersi negata l’autorizzazione all’uso di una musica e non si hanno sorprese sul compenso che si dovrà riconoscere per la sincronizzazione. La Production Music, infatti, ha tariffe stabilite conteggiate sul secondo di musica utilizzata. Inoltre, utilizzando un brano musicale tratto da una Production Music Library si è sempre certi di pagare sia i diritti di sincronizzazione, sia i diritti connessi in un’unica soluzione.

  • Creative Commons: la gestione dei Creative Commons si contrappone alla normale protezione del diritto d’autore (“all rights reserved”, cioè tutti i diritti riservati) mediante politiche di “some rights reserved” (alcuni diritti riservati). Le condizioni tutelate dal Creative Commons sono quattro e possono essere combinate tra loro a piacimento dell’autore: attribuzione (attribution, BY), derivazione (share alike, SA), non a scopo commerciale (non commercial, NC) e non derivazione (non derivative, ND).

In pratica è l’autore che decide, nel momento in cui concede un’opera in licenza, quanti e quali diritti vuole riservarsi sull’opera. La forma meno stringente di protezione è la licenza “Attribution” (CC-BY) che riserva il diritto dell’autore di essere sempre citato come creatore dell’opera: in questo senso, possiamo pensare a un’opera di pubblico dominio. Ci sono poi licenze che proibiscono l’uso dell’opera a scopi commerciali (tutti i casi in cui si utilizza un’opera per trarne un profitto): in questi casi, la licenza prende l’attributo di “Non-Commercial” (CC-BY-NC) e può essere necessario dover riconoscere un compenso all’autore nel caso in cui si voglia utilizzarla anche per questi scopi: in questo ambito, la forma più vicina potrebbe essere quella della musica royalty free.

In tutti i casi, comunque, la musica prodotta in ambito Creative Commons, non è tutelata nel repertorio SIAE per definizione: in conseguenza di ciò essa non genera proventi derivanti dalla pubblica esecuzione o dalla riproduzione meccanica, fatta eccezione per quelli derivanti dalla licenza ottenuta dall’autore (che comunque è equiparabile al diritto di sincronizzazione).

 

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