Alex Schwazer e Kinder Ferrero

Il diritto di immagine del testimonial di un prodotto è disciplinato nel contratto che la società sottoscrive con il testimonial.

Le clausole fondamentali dell’accordo riguardano:

  • le clausole “dell’esclusività”, ossia nel momento in cui l’azienda conclude un contratto con la celebrity questa si impegna a non concludere contratti simili con altre aziende. Il divieto può essere: assoluto, per tutta la durata del contratto il personaggio non potrà concludere alcun tipo di contratto o relativo, il divieto riguarda la stipula di contratti negli stessi settori merceologici.
  • le clausole morali: la Celebrity che sottoscrive il contratto ha l’obbligo di: mantenere nella vita privata comportamenti eticamente corretti, di non rilasciare dichiarazioni che in un certo qual modo possano incidere negativamente sulla reputazione dell’azienda ecc.

La violazione di uno o più di queste clausole, parti essenziali dell’accordo, comportano, oltre alla risoluzione del contratto, anche la possibilità, se prevista, del pagamento di una penale a favore dell’azienda.

Il caso Alex Schwazer e Kinder Ferrero

Alex Schwazer (Vipiteno, 26 dicembre 1984) è un ex marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. Dopo essere risultato positivo ad un controllo anti-doping alla vigilia dei Giochi olimpici di Londra 2012, venne squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping fino al 29 aprile 2016. Rientrato in attività in occasione dei Mondiali a squadre di marcia 2016, vince la 50 km ottenendo la qualificazione per i Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016. Il 22 giugno 2016 viene comunicato alla FIDAL che Schwazer risulta nuovamente positivo ad un controllo anti-doping su un campione di urine prelevatogli in un controllo a sorpresa il 1º gennaio 2016 (la sostanza dopante sarebbe testosterone). Per questo la IAAF (Federazione Internazionale di atletica leggera) decide di sospenderlo in via cautelare in attesa della decisione finale. Il 10 agosto 2016 il TAS (Tribunale Arbitrale dello sport), considerata la seconda violazione delle norme antidoping, squalifica l’atleta per 8 anni. Come diretta conseguenza della squalifica, oltre a non poter partecipare ai Giochi olimpici di Rio 2016, tutti i suoi risultati sportivi del 2016 sono stati cancellati.

Violazione dell’obbligo delle clausola morale.

Lo scandalo doping rappresentava un’evidente violazione dell’obbligo di comportarsi in modo corretto e leale e il venire meno a taluni principi etici propri di qualunque disciplina sportiva (Trib. Milano 9 Febbraio 2015). Ne deriva la conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società che si è vista costretta a trovare un altro testimonial.

Con la sentenza del 2015 di cui sopra, l’ipotetica violazione delle clausole morali trova un “contemperamento” nel rispetto del diritto della personalità.

Il giudice ha affermato che “l’aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare per il testimonial la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee “controcorrente” o di conversione ad un credo religioso “impopolare” in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del testimonial, al momento della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti, perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche nella Costituzione – in tema di diritti della personalità.”

Occorre dunque verificare caso per caso.

Per decidere in quale occasioni possa dirsi violata la clausola e non il diritto di autodeterminazione e libertà dell’individuo. Lo sportivo che trascorre la notte con una prostituta e finisce sui tabloid è un fatto privato che non incide in termini negativi sulla vendita del prodotto sponsorizzato.

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