Nella terminologia della musica leggera (principalmente pop e rock), una cover è la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale – da altri interpretato e pubblicato in precedenza – da parte di qualcuno che non ne è l’interprete originale.
Le questioni legali legate alla cover musicale
Il termine cover indica dunque la reinterpretazione di brani relativamente recenti (come nel caso delle “cover band” e delle tribute band, gruppi musicali che interpretano solo canzoni note scritte da altri). In altri ambiti musicali (nella musica classica, ad esempio) l’esecuzione di una stessa composizione da parte di interpreti diversi è la regola, quindi non esiste un termine corrispondente. Nel jazz si definisce standard il tema di una canzone nota, che i musicisti usano come base per variazioni e improvvisazioni: queste, tuttavia, non sono semplici interpretazioni o arrangiamenti della canzone originale, quindi non sono assimilabili a cover.
Che differenza c’è tra elaborazione e cover?
Se si interviene in maniera sostanziale su melodia (ad es. aggiungendo una nuova melodia o modificando la linea esistente ben oltre la normale interpretazione resa dal cantante), testo (ad es. traducendolo in un’altra lingua o aggiungendo un testo nuovo) o struttura (ad es. stravolgendo la sequenza delle varie parti, eliminandone alcune), non si tratterà di semplice cover bensì di una elaborazione: dovremo ottenere il permesso preventivo degli aventi diritto (ovvero dell’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori, da contattare direttamente). In genere, quando un musicista interpreta un brano considerato un classico della musica eseguito innumerevoli volte si esita ad usare il termine cover (si parla in questo caso piuttosto di interpretazione).
Quindi, cosa si intende esattamente per cover musicale? Come fare cover musicali?
Per fare cover si prende un’opera musicale composta da altri (indipendentemente dal fatto che sia stata incisa o meno in passato e da chi: non ci interessa qui il profilo produttivo/artistico), suonare e incidere ex novo una nostra versione. Il tutto senza mutare sensibilmente melodia, testo o struttura del pezzo originario (così come composto dall’autore).
Come realizzare una cover musicale senza violare il diritto d’autore?
Le questioni consenso/non consenso relative alle cover musicali sono, di solito, facilmente risolvibili. La maggior parte delle volte, infatti, basterà semplicemente pagare la SIAE o la società di gestione collettiva alla quale sono iscritti i compositori o gli autori del brano. In pratica, per la cover musicale, non serve il consenso dell’autore del brano, ma occorre solo versare quanto richiesto dalla SIAE.
Vediamo più nel dettaglio la procedura.
Musica cover: la procedura per la registrazione
Come fare una cover musicale? Come realizzare una cover senza violare il diritto d’autore dell’autore del brano?
Al momento della registrazione della cover potremmo trovarci di fronte a 2 diverse situazioni.
- Se gli autori e i compositori della cover hanno conferito mandato alla SIAE: in fase di stampa di supporti o sfruttamenti digitale, l’utilizzatore (il produttore che procede alla stampa o il music provider) dovrà versare quanto richiesto dalla SIAE. Il versamento corrisponde ai compensi per i diritti d’autore delle opere incise, tramite le licenze usuali.
- Se gli autori e i compositori della cover non avessero conferito mandato a nessuna società di gestione collettiva del mondo (come la SIAE), si dovrà richiedere direttamente il consenso scritto agli aventi diritto.
Aspetti economici
Fatta salva la remunerazione relativa all’interpretazione, i diritti economici e le rendite relative all’esecuzione o alla riproduzione di un brano sono dei suoi autori ed editori, i cui nomi devono solitamente essere pubblicati in calce alla riproduzione audio.
Talvolta la cover di una canzone è caratterizzata dalla modifica della parte letteraria, spesso perché adattata, tradotta o riscritta in un’altra lingua.
In tal caso i diritti possono essere divisi percentualmente a seconda dell’entità delle modifiche tra gli autori ed editori originali e chi ha eseguito l’adattamento, a seconda di quanto stabilito dalla locale società che tutela il diritto di autore: in Italia, la SIAE, che parla in questi casi di sub-autori e sub-editori.
Quando c’è violazione?
Se uno o più autori vogliano far passare per propria un’opera, o anche solo parte di essa, scritta in realtà da altri, omettendo cioè di attribuire gli autori originali, non si può parlare di cover ma piuttosto di violazione del diritto d’autore o del copyright, a seconda della giurisdizione.
Precisato quanto sopra, il resto è minimo adempimento.
Quindi in fase di stampa di supporti o sfruttamenti in digitale, l’utilizzatore (il produttore che procede alla stampa o il music provider) dovrà provvedere a versare quanto richiesto dalla SIAE quanto a compensi per diritti d’autore delle opere incise, tramite le licenze usuali.
Se gli autori e i compositori della cover non avessero conferito mandato a nessuna società di gestione collettiva del mondo (come la SIAE) dovremo allora richiedere direttamente il permesso scritto agli aventi diritto, ma si tratta di un’ipotesi non frequente.
Cover e video
Il Video musicale e il diritto di sincronizzazione: a chi va chiesta l’autorizzazione?
Se volessimo realizzare un videoclip della cover sarebbe diverso.
Entrerebbe, infatti, in gioco il c.d. diritto di sincronizzazione, ovvero l’abbinamento di opere musicali a immagini in movimento (parte del diritto di elaborazione). Tale diritto è gestito direttamente dall’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori. Non è gestito dalle società di gestione collettiva.
Se il videoclip invece documenta la semplice esecuzione musicale del brano stesso (es. ripresa live dei musicisti o dello strumentista per un video didattico), allora, secondo la dottrina giuridica prevalente, tale abbinamento di musica e immagini non realizza una sincronizzazione e non sarà necessaria alcuna preventiva richiesta per tale sfruttamento.
Le questioni legali legate alla cover musicale sono facilmente risolvibili. Infatti, nonostante i molti dubbi che possono venire sulle questioni legali legate alla cover musicale e relative all’incisione di una cover, nella maggior parte dei casi si tratta di una procedura quanto mai semplice.
Un musicista si può opporre alla cover della sua canzone?
Per rispondere a questa domanda occorre fare qualche premessa che propongo qui sotto forma di domanda.
Si possono incidere cd che contengano cover con arrangiamento o testo identico all’originale o differente dall’originale? Si possono incidere cover di canzoni con un testo differente? Qualora non si potessero incidere, si potrebbero proporre dal vivo?
Molti artisti, singoli o gruppi, compongono propri pezzi ma la stragrande maggioranza: arrangia ed esegue pezzi altrui. Questi vanno sotto il nome di cover.
L’arrangiamento musicale è un’elaborazione di un pezzo musicale già scritto, che ne amplia il contenuto. Diversamente si parla di riduzione, per esempio di una sinfonia a solo piano e violino. Ampliarne il contenuto significa, per esempio, introdurre delle varianti significative, il cui contenuto sia creativo.
La valutazione è soggettiva: nel senso che posso considerare l’aggiungere un paio di note estremamente creativo, mentre altri possono considerarlo del tutto insignificante.
Il processo di arrangiamento parte, generalmente, dalla scelta del genere musicale in cui si vuole arrangiare il pezzo. Il processo può includere, al suo interno:
- la riarmonizzazione, qualora la sequenza di accordi di partenza sia non corrispondente allo stile musicale di arrivo;
- lo sviluppo di una struttura complessa (intro e giri di intro, numero di chorus o strofe o ritornelli, giri di soli, sezioni strumentali, finali, etc.);
- la scelta degli strumenti da utilizzare in base al genere del brano.
Se l’adattamento musicale non provvede all’aggiunta o sottrazione di nuovo materiale musicale rispetto alla forma di partenza, sarà più corretto parlare di trascrizione.
Arrangiamento e testo identico all’originale: è sempre possibile registrare su supporto la traccia di un brano che sia già stato pubblicato.
Quando si richiedono i bollini alla SIAE per la commercializzazione del CD la SIAE rilascia una licenza che vale come autorizzazione da parte degli aventi diritto sul brano (nel caso di un brano diffuso on-line bisogna richiedere la licenza anche se non è obbligatorio il bollino).
Arrangiamento e testo differenti dall’originale: per quanto riguarda le modifiche, il discorso è più complicato.
Quando non si voglia vantare alcun diritto sulle modifiche (cioè non si voglia comparire come coautore) si può pensare di introdurre qualche cambiamento senza specifiche autorizzazioni, purché i cambiamenti non siano lesivi della personalità degli autori originali.
Le esecuzioni dal vivo, in particolare, non presentano difficoltà (un autore non può denunciare un musicista perché sbaglia le note).
Però è necessario ricordare che la legge prevede che qualunque modifica ad un’opera tutelata deve essere autorizzata dagli aventi diritto: per questo, senza autorizzazioni, incidere su disco un’opera con rilevanti cambiamenti potrebbe presentare un margine di rischio. L’aspetto più importante è non disconoscere i diritti degli autori originali (cioè lasciare titolo ed autori originali).
Certo, l’autorizzazione è sempre la miglior garanzia contro conseguenze impreviste.
Posso utilizzare una musica famosa per un video su You Tube?
La risposta è NO, salvo in un caso: che abbiate richiesto le autorizzazioni e, una volta ottenute le stesse, pagato l’eventuale compenso richiesto per le relative licenze per il diritto di sincronizzazione.
Cover musicale e karaoke: Per una versione Karaoke serve l’autorizzazione dell’autore del brano
Il Karaoke deve essere autorizzato dall’autore del brano?
La risposta è si, secondo la Corte di Cassazione di Roma. Partiamo da una sentenza del 2016 (Sentenza n. 11873 dep. il 9 giugno 2016) che si è pronunciata sull’argomento.
Emi Music Publishing Italia ed Emi Songs Edizioni Musicali v. Rai
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2000, le società Emi Music Publishing Italia ed Emi Songs Edizioni Musicali hanno convenuto in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana, per l’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di opere musicali, di cui erano cessionarie e titolari, a causa della illecita diffusione e riproduzione dei relativi testi letterari, mediante scorrimento visuale sullo schermo, nel corso delle trasmissioni televisive “Furore” e “Superfurore”, andate in onda su Raidue, che seguivano lo schema del cosiddetto “Karaoke”, con domanda di tutela risarcitoria per i danni.
Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma hanno rigettato il gravame delle società.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che non fosse definibile come riproduzione del testo la semplice visualizzazione mediante scorrimento delle parole di una canzone, in sincronia con la musica e l’interpretazione dei brani musicali da parte degli ospiti della trasmissione.
Contro la sentenza la Emi Music Publishing Italia e la Emi Songs Edizioni Musicali hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione ha deciso di cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d’appello di Roma. È stata rivista la nozione di karaoke e si è decretato il principio secondo il quale la visualizzazione sullo schermo televisivo dei testi letterari di opere musicali costituisce riproduzione, ai sensi dell’art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Cosa si intende per riproduzione di un brano?
L’utilizzo di un brano musicale attraverso modalità Karaoke, cioè mediante la visualizzazione del testo a scorrimento sullo schermo televisivo, anche in contemporanea con l’interpretazione vocale da parte degli ospiti della trasmissione e dei telespettatori, costituisce “riproduzione” del brano, ai fini dell’applicazione del citato art. 13.
Il diritto di riproduzione sarebbe indipendente dai diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione a distanza e, in genere, di comunicazione dell’opera, sicché chi ha ottenuto dall’autore la facoltà di rappresentarla, non avrebbe, per ciò solo, acquistato anche la facoltà di riprodurla; la visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un’opera, rappresentata dallo spartito musicale, costituirebbe una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell’opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell’opera musicale trascrivibile (appunto lo spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.
La Cassazione ha cosi chiarito, in fattispecie analoga, che la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “Karaoke”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria dell’art. 13 della legge n. 633 del 1941, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere (v. Cass. n. 11300/2010).
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