Coproduzione Italia-Canada: il trattato del 1997

Italy-Canada film co-production framework: 1985 bilateral treaty, Telefilm Canada, CAVCO certification, federal and provincial tax credits, Italian access.

In sintesi

  • La coproduzione Italia-Canada è regolata dall’accordo firmato a Roma il 13 novembre 1997, ratificato con la legge 57/1999 e in vigore dal 14 dicembre 1999.
  • Il coproduttore minoritario non può scendere sotto il 20% del costo di produzione, e il suo apporto deve comportare una partecipazione tecnica e artistica effettiva: i soli soldi non bastano.
  • L’istanza va depositata almeno trenta giorni prima dell’inizio delle riprese, con allegato il contratto di coproduzione già concluso. È un termine del trattato, non una prassi.
  • Il trattato impone il contenuto minimo del contratto: tra le voci obbligatorie ci sono il nome del regista, la polizza all-risks a carico del maggioritario e il tetto alla partecipazione agli sforamenti.
  • Lato canadese la pratica passa da Telefilm Canada, poi CAVCO, poi il Ministro del Patrimonio. Lato italiano dal Ministero della cultura. Il film diventa nazionale in entrambi i Paesi.

Il Canada è uno dei partner di coproduzione più attivi al mondo, con trattati che coprono oltre cinquanta Paesi, e per un produttore italiano è una destinazione più accessibile di quanto sembri: infrastrutture solide, incentivi federali e provinciali che si sommano, e — unico Paese extraeuropeo insieme all’Argentina — l’adesione a Eurimages.

Questa guida spiega come funziona il trattato di coproduzione Italia-Canada, cosa deve contenere il contratto perché la pratica passi, e in quale ordine si muovono le autorità dei due Paesi. Per la disciplina generale dell’istituto — definizione, differenze con cofinanziamento e prevendita, Convenzione europea — rimandiamo alla nostra guida alla coproduzione cinematografica.

L’accordo di coproduzione Italia-Canada del 1997

La coproduzione cinematografica tra Italia e Canada è regolata dall’accordo sottoscritto a Roma il 13 novembre 1997, ratificato con la legge 18 febbraio 1999, n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1999, ed entrato in vigore il 14 dicembre 1999. Sul versante interno la partecipazione di imprese italiane a produzioni con imprese estere è prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 28/2004 e oggi disciplinata dalla legge 220/2016. Il testo dell’accordo è pubblicato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura.

L’accordo si applica a film di qualsiasi durata, comprese animazione e documentario, realizzati su qualsiasi supporto e destinati alla sala, alla televisione o ad altre forme di distribuzione.

Le soglie: il 20% e la partecipazione effettiva

La proporzione degli apporti dei produttori dei due Paesi può variare, per ciascun film, dal 20% all’80% del costo di produzione: la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al venti per cento.

Il punto che si tende a sottovalutare è il secondo periodo della stessa disposizione: l’apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. Non è ammessa una coproduzione in cui una parte mette solo capitale. Se la troupe e il cast non riflettono la presenza dell’altro Paese, la pratica si ferma anche a fronte di un piano finanziario impeccabile.

Il saldo della partecipazione del minoritario va versato al maggioritario entro sessanta giorni dalla consegna di tutto il materiale necessario ad approntare la versione nella lingua del Paese minoritario.

Cosa deve contenere il contratto di coproduzione

Il trattato non lascia il contenuto dell’accordo alla libertà delle parti. Il contratto di coproduzione Italia-Canada deve precisare almeno:

  • il titolo del film;
  • il nome dell’autore del soggetto o dell’adattatore, se tratto da un’opera letteraria;
  • il nome del regista, con una clausola di salvaguardia ammessa per il suo cambiamento;
  • l’ammontare del costo e degli apporti finanziari di ciascun coproduttore;
  • la ripartizione dei proventi e dei mercati;
  • l’impegno dei produttori a partecipare alle eccedenze di spesa o a beneficiare delle economie in proporzione agli apporti, con la partecipazione agli sforamenti che può essere limitata al 30% del costo del film;
  • una clausola che precisi come l’ammissione ai benefici non impegni le Autorità al rilascio del benestare di proiezione;
  • le misure da adottare in caso di inadempimento parziale di un coproduttore;
  • l’impegno del coproduttore maggioritario a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di produzione;
  • il piano di finanziamento, l’elenco degli elementi tecnici e artistici con la nazionalità del personale e i ruoli attribuiti agli attori, e il piano di lavorazione.

La clausola sul regista merita un’avvertenza. Il trattato pretende che il regista sia nominato e ammette una clausola di salvaguardia per la sua sostituzione, ma quella clausola va coordinata con la catena dei diritti. Se la cessione dei diritti sull’opera originaria è stata fatta a condizione che la regia sia affidata a una persona determinata — ipotesi tutt’altro che rara nelle cessioni di soggetto — una facoltà di sostituzione senza limiti fa crollare la titolarità del produttore proprio mentre lo protegge dal rischio industriale.

La ripartizione dei proventi e dei mercati, inoltre, deve essere approvata dalle Autorità competenti dei due Paesi e deve di massima corrispondere alla percentuale degli apporti. Non è quindi un termine commerciale liberamente negoziabile.

Il deposito dell’istanza: trenta giorni prima delle riprese

È il termine che fa saltare più progetti. L’istanza di ammissione ai benefici della coproduzione va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio delle riprese — o delle lavorazioni principali per i film d’animazione — secondo le Norme di Procedura allegate all’accordo. Trattandosi di una previsione pattizia, non è una scadenza amministrativa negoziabile.

La documentazione, redatta in italiano per l’Italia e in francese o inglese per il Canada, comprende un trattamento dettagliato, un documento che provi l’acquisto legale dei diritti d’autore per l’adattamento cinematografico — o in mancanza un’opzione valida — e il contratto di coproduzione già concluso, con riserva di approvazione delle amministrazioni dei due Paesi.

Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima è che il contratto va chiuso molto prima di quanto la produzione immagini. La seconda è che la catena dei diritti deve essere completa e documentabile in quel momento: un contratto d’autore mancante, scaduto o non pagato non è un problema rinviabile alla post-produzione, è ciò che impedisce materialmente il deposito.

Il percorso canadese: Telefilm, CAVCO, Ministro

Telefilm Canada è l’autorità amministrativa dei trattati di coproduzione canadesi. Verifica che il progetto rispetti l’accordo e rilascia due atti: una raccomandazione preliminare, richiesta almeno trenta giorni prima dell’inizio delle riprese, e una raccomandazione finale, dopo la produzione.

Le raccomandazioni vanno al CAVCO, l’ufficio canadese di certificazione audiovisiva, che valuta la conformità e propone al Ministro del Patrimonio canadese di certificare l’opera come Canadian film or video production: è questa certificazione ad aprire il credito d’imposta federale. I crediti provinciali sono amministrati dagli enti regionali — SODEC in Québec, Ontario Creates, Creative BC e altri — e si sommano a quello federale.

Lo stadio preliminare è lo sbarramento reale. Un progetto che arriva a Telefilm a riprese iniziate non lo supera, e lo status di coproduzione ufficiale non si recupera dopo. Identificare correttamente la data di inizio delle riprese è, per esperienza della stessa Telefilm, il problema più frequente in assoluto nelle coproduzioni.

Le tre regole che decidono l’esito della pratica

Proporzionalità. Apporto finanziario, apporto creativo, apporto tecnico e livello di spesa devono essere tra loro proporzionati. A una quota canadese del 25% deve corrispondere all’incirca il 25% delle posizioni creative chiave e della spesa sostenuta in Canada.

Proprietà intellettuale. I diritti vanno ripartiti tra i coproduttori in proporzione alla partecipazione finanziaria. Una quota alta con una quota di copyright bassa — o il contrario — viene contestata in istruttoria.

Nazionalità del personale. Il personale chiave deve essere cittadino o residente permanente dei Paesi coproduttori; quando tra i coproduttori figura uno Stato dell’Unione europea, sono ammessi anche cittadini o residenti permanenti di un Paese dell’Unione.

Le tre regole sono esplicitate nelle linee guida e nelle FAQ pubblicate da Telefilm Canada, che restano il documento operativo di riferimento anche per la parte italiana.

Le coproduzioni a tre Paesi

Le coproduzioni multipartite sono ammesse a condizione che il produttore straniero aggiuntivo provenga da uno Stato legato da trattato o memorandum ad almeno uno dei Paesi coproduttori. Quando il Paese perno è quello del coproduttore straniero e si applica un solo trattato canadese, il coproduttore canadese e quello del Paese perno devono rispettare ciascuno la soglia del proprio trattato, mentre spetta alle autorità degli altri due Stati verificare il rispetto del loro. È la struttura tipica delle operazioni Italia-Canada-Francia, in cui l’Italia maggioritaria opera da perno su due accordi bilaterali distinti.

Le produzioni gemellate

L’accordo ammette anche il cosiddetto gemellaggio, cioè due produzioni distinte trattate unitariamente, a tre condizioni: investimenti reciproci con equilibrio generale nella ripartizione delle entrate; distribuzione alle stesse condizioni in Italia e in Canada; e, se le produzioni sono consecutive anziché simultanee, non più di un anno tra il completamento della prima e l’inizio della seconda.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento dà al film la nazionalità di entrambi i Paesi, con accesso simultaneo a:

  • i contributi automatici e selettivi del Ministero della cultura e il tax credit italiano per la quota italiana. Attenzione: l’eleggibilità dipende oggi anche dalla presenza, nei contratti degli autori, delle clausole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale richieste dal decreto ministeriale 225/2024 e dai relativi criteri interpretativi;
  • il credito d’imposta federale canadese (CPTC), pari al 25% delle spese di lavoro canadesi qualificate, e i crediti provinciali che vi si sommano;
  • i fondi selettivi di Telefilm Canada e il Canada Media Fund;
  • Eurimages: il Canada ne è membro dal 2017, quindi un progetto italo-canadese può concorrere al sostegno alla coproduzione, che richiede almeno due coproduttori stabiliti in Stati membri diversi.

Il cumulo tra incentivi canadesi, italiani ed europei è soggetto alle regole sugli aiuti di Stato in materia di doppio finanziamento: va verificato in fase di piano finanziario, non dopo. Approfondisci nella nostra guida su tax credit e incentivi nelle coproduzioni.

Il film deve infine essere presentato con la dicitura «coproduzione italocanadese» o «coproduzione canadese-italiana».

Gli errori che fanno saltare le pratiche

  • Depositare tardi. Dopo l’inizio delle riprese il riconoscimento non si recupera.
  • Apporto minoritario solo finanziario. Senza partecipazione tecnica e artistica effettiva il trattato non è rispettato.
  • Squilibrio tra quote e troupe. Una quota canadese significativa senza posizioni creative canadesi è il rilievo più frequente di Telefilm.
  • Copyright non proporzionale. La ripartizione dei diritti che non segue le quote viene contestata.
  • Catena dei diritti incompleta. Contratti d’autore scaduti, non pagati o non notificati bloccano il deposito, non la consegna.
  • Contratto privo delle voci obbligatorie. Manca la polizza, manca il nome del regista, manca il piano di lavorazione: l’istanza è incompleta.

Domande frequenti

Qual è il trattato di coproduzione tra Italia e Canada?
L’accordo di coproduzione cinematografica firmato a Roma il 13 novembre 1997, ratificato dall’Italia con la legge 57 del 18 febbraio 1999 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1999.

Qual è la quota minima in una coproduzione Italia-Canada?
Il 20% del costo di produzione per il coproduttore minoritario, con apporti che possono variare dal 20% all’80%. L’apporto del minoritario deve comportare una partecipazione tecnica e artistica effettiva.

Quando va presentata l’istanza di ammissione?
Almeno trenta giorni prima dell’inizio delle riprese, secondo le Norme di Procedura allegate all’accordo, con allegati il trattamento, la prova dell’acquisto dei diritti d’autore e il contratto di coproduzione già concluso.

Chi certifica la coproduzione in Canada?
Telefilm Canada valuta il progetto e rilascia una raccomandazione preliminare e una finale; il CAVCO ne tiene conto e propone al Ministro del Patrimonio canadese la certificazione dell’opera come produzione canadese.

Una coproduzione Italia-Canada può accedere a Eurimages?
Sì. Il Canada è membro di Eurimages dal 2017. Il sostegno alla coproduzione richiede almeno due coproduttori stabiliti in Stati membri diversi e l’applicazione delle soglie di apporto previste dal fondo.

Si può fare una coproduzione a tre con Italia, Canada e un altro Paese?
Sì, purché il produttore aggiuntivo provenga da uno Stato legato da trattato o memorandum ad almeno uno dei Paesi coproduttori. Il coproduttore canadese e quello del Paese perno devono rispettare la soglia del proprio trattato.

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English versionItaly-Canada Film Co-Production: Framework Guide

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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