Marchi di certificazione alimentare: come funzionano e cosa rischi se li usi senza autorizzazione

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Marchi di certificazione alimentare: come funzionano e cosa rischi se li usi senza autorizzazione

marchio senza glutinemarchio senza glutine: perchè non si può usare senza autorizzazione?


Nel 2016 la Gluten Intolerance Group (GIG) di Washington — organizzazione no profit titolare del marchio registrato “Gluten Free” — ha presentato un ricorso d’urgenza contro la Jamie Oliver Enterprises per violazione del marchio, contraffazione e concorrenza sleale. La ragione: lo chef aveva inserito, senza alcuna autorizzazione e senza aver ottenuto la certificazione, un simbolo con le lettere “GF” in alcune delle sue ricette, rendendole disponibili online come se fossero certificate gluten free.

Il caso illustra un problema che riguarda molti produttori, ristoratori e aziende food italiane: i marchi di certificazione alimentare — senza glutine, vegan, biologico — non sono semplici etichette descrittive. Sono marchi registrati, con titolari, regole di uso e conseguenze precise per chi li utilizza senza autorizzazione.


Cosa sono i marchi di certificazione e come si distinguono dai marchi ordinari

Il marchio di certificazione è disciplinato dall’art. 11 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. 15/2019 in attuazione della Direttiva UE 2015/2436). È un marchio che attesta che i prodotti o servizi per cui è concesso in uso rispettano determinate caratteristiche o standard — di qualità, di composizione, di processo produttivo, di origine geografica.

La differenza dal marchio ordinario è strutturale. Il marchio ordinario distingue i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra — identifica la fonte commerciale. Il marchio di certificazione non identifica chi produce il prodotto, ma certifica che il prodotto rispetta determinati requisiti verificati da un soggetto terzo e indipendente.

Questo significa che:

Il titolare non può usarlo sui propri prodotti. Chi possiede un marchio di certificazione non può apporlo sui propri prodotti — può solo concederlo in uso a chi rispetta i requisiti che certifica. L’AIC (Associazione Italiana Celiachia) è titolare della spiga barrata ma non vende prodotti senza glutine: certifica i produttori che rispettano i propri standard.

Chiunque rispetti i requisiti ha diritto all’uso. Il titolare non può rifiutare arbitrariamente la licenza a chi soddisfa i requisiti. Il sistema è aperto e non discriminatorio per definizione — altrimenti non sarebbe una certificazione, ma un privilegio commerciale.

Il disciplinare è pubblico. I requisiti per ottenere l’uso del marchio devono essere definiti in un regolamento depositato all’UIBM contestualmente alla domanda di registrazione.


I principali marchi di certificazione alimentare in Italia

La Spiga Barrata — AIC (Associazione Italiana Celiachia)

La Spiga Barrata è il marchio di certificazione più riconosciuto in Italia per i prodotti senza glutine. È registrato dall’AIC ed è concesso in uso ai produttori i cui prodotti superano un processo di certificazione che include:

  • Analisi del prodotto finito per verificare il contenuto di glutine inferiore a 20 ppm (il limite stabilito dal Reg. UE 828/2014)
  • Verifica del processo produttivo e delle materie prime
  • Ispezioni periodiche degli stabilimenti
  • Analisi di laboratorio ricorrenti

Ottenere la Spiga Barrata non è automatico: richiede un contratto con l’AIC, il pagamento di un canone di licenza e il superamento continuativo dei controlli. I produttori autorizzati compaiono nel database pubblico dell’AIC.

Cosa non si può fare. Apporre la Spiga Barrata su un prodotto senza aver ottenuto la certificazione AIC è una violazione del marchio registrato — anche se il prodotto è effettivamente senza glutine. La certificazione non riguarda solo la composizione del prodotto, ma l’intero processo produttivo verificato dall’associazione.

L’etichettatura “senza glutine” senza marchio — cosa dice il Reg. UE 828/2014

Il Regolamento UE 828/2014 disciplina le indicazioni sull’assenza o la ridotta presenza di glutine negli alimenti destinati al consumatore finale. Stabilisce che:

Un alimento può riportare la dicitura “senza glutine” se il contenuto di glutine nel prodotto finito non supera 20 mg/kg (20 ppm).

Un alimento può riportare la dicitura “a bassissimo contenuto di glutine” se il contenuto non supera 100 mg/kg — ma solo per prodotti a base di frumento, segale, orzo, avena o loro varietà ibride, appositamente trattati per ridurre il contenuto di glutine.

Queste diciture descrittive possono essere usate senza la certificazione AIC — il Reg. UE 828/2014 non richiede marchi di certificazione, solo il rispetto dei limiti analitici. Ma attenzione: usare la dicitura “senza glutine” su un prodotto che non rispetta i limiti è pubblicità ingannevole e può essere sanzionata dall’AGCM.

La Spiga Barrata aggiunge uno strato di garanzia ulteriore rispetto alla semplice dicitura — e per molti consumatori celiaci è la sola indicazione di cui si fidano. Per questo motivo, pur non essendo obbligatoria, ha un valore commerciale significativo.

I marchi vegan — Vegan OK e V-Label

Nel settore vegan esistono in Italia principalmente due marchi di certificazione riconosciuti:

Vegan OK — gestito da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), certifica che il prodotto non contiene ingredienti di origine animale e che il processo produttivo rispetta i requisiti definiti nel disciplinare. È il marchio più diffuso in Italia tra i produttori italiani.

V-Label — marchio europeo gestito dall’Unione Vegetariana Europea (EVU), riconosciuto in 67 paesi. Distingue tra prodotti “vegetariani” e “vegani” con livelli di certificazione diversi. Ha maggiore riconoscimento internazionale rispetto a Vegan OK.

Entrambi i marchi sono registrati e concessi in uso tramite contratto di licenza. Come per la Spiga Barrata, apporre questi loghi senza aver ottenuto la certificazione è una violazione del marchio registrato — anche se il prodotto è effettivamente vegan.

La dicitura “vegan” senza marchio. A differenza del “senza glutine”, non esiste una norma europea che definisca i requisiti analitici per usare la dicitura “vegan” sull’etichetta. La Commissione europea aveva avviato lavori per una definizione armonizzata, ma non è ancora stata adottata una normativa uniforme. In assenza di una definizione vincolante, usare “vegan” sull’etichetta senza certificazione espone al rischio di pubblicità ingannevole se le caratteristiche del prodotto non corrispondono alle aspettative ragionevoli del consumatore.

I marchi biologici — il logo UE bio

Il logo biologico dell’Unione Europea (la fogliolina verde) è un marchio di certificazione obbligatorio per tutti i prodotti biologici preconfezionati prodotti nell’UE, regolato dal Reg. UE 848/2018. Per usarlo è obbligatoria la certificazione da parte di un organismo di controllo accreditato (in Italia: CCPB, ICEA, Suolo e Salute, Bioagricert e altri).

A differenza della Spiga Barrata e dei marchi vegan — che sono facoltativi — il logo bio UE è l’unico tra quelli descritti che ha carattere obbligatorio per i prodotti che si vogliono commercializzare come biologici nell’Unione Europea.


I rischi concreti per chi usa un marchio di certificazione senza autorizzazione

Violazione del marchio registrato

Usare un marchio di certificazione registrato senza licenza del titolare è una violazione del marchio ai sensi dell’art. 20 CPI. Il titolare può:

  • Ottenere un’inibitoria dal giudice — ordine di cessare immediatamente l’uso del marchio
  • Chiedere il risarcimento del danno — almeno pari al “prezzo del consenso”, cioè al canone di licenza che avrebbe dovuto essere pagato
  • Ottenere il ritiro dal mercato dei prodotti che recano il marchio non autorizzato
  • Chiedere la pubblicazione della sentenza a spese del trasgressore

Pubblicità ingannevole — sanzioni AGCM

Se il prodotto non rispetta effettivamente i requisiti che il marchio certifica (il prodotto non è davvero senza glutine, non è davvero vegan), l’uso del marchio configura anche pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). L’AGCM può aprire un procedimento e irrogare sanzioni fino a 5 milioni di euro.

Responsabilità penale

In casi gravi — frode in commercio, adulterazione di alimenti — possono configurarsi anche responsabilità penali ai sensi degli artt. 515 e 516 c.p. È uno scenario estremo, ma non teorico: un prodotto venduto come “senza glutine” che contiene glutine in concentrazioni pericolose per un celiaco può configurare un reato.


Come registrare un proprio marchio di certificazione

Se sei un’associazione di categoria, un ente di standardizzazione o un organismo di controllo e vuoi creare un tuo sistema di certificazione con marchio registrato, il percorso è:

Definisci il disciplinare. I requisiti che i prodotti devono rispettare per ottenere la licenza devono essere redatti in un regolamento chiaro, verificabile e non discriminatorio. Il disciplinare viene depositato all’UIBM contestualmente alla domanda di registrazione.

Verifica i requisiti del titolare. Il titolare di un marchio di certificazione deve essere un soggetto terzo e indipendente rispetto ai produttori che usa il marchio — non può essere un’associazione di produttori che certifica se stessa.

Deposita la domanda all’UIBM. La procedura è analoga a quella del marchio ordinario, con la specificità che la domanda deve indicare che si tratta di un marchio di certificazione e allegare il disciplinare.

Registrazione UE (EUIPO). Per una certificazione con portata europea, la registrazione come marchio dell’Unione Europea all’EUIPO è la strada più efficiente.

→ Leggi anche: Come registrare un marchio in Italia e in Europa → Leggi anche: Tutela del marchio — cosa fare quando qualcuno lo usa senza autorizzazione


La differenza tra marchio di certificazione e marchio collettivo

Un’ultima distinzione utile per chi opera nel settore alimentare: il marchio collettivo (art. 11-bis CPI) è diverso dal marchio di certificazione.

Il marchio collettivo è registrato da un’associazione o ente collettivo e può essere usato dai membri dell’associazione che rispettano il regolamento. A differenza del marchio di certificazione, il titolare può usarlo anche sui propri prodotti, e l’accesso non è necessariamente aperto a tutti — può essere riservato ai soli associati.

Esempi di marchi collettivi nel settore alimentare italiano: i consorzi di tutela delle DOP e IGP (Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma) usano marchi collettivi per identificare i produttori associati.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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