Clausola “way out” nei contratti cinematografici

Le clausole di way out sono usate soprattutto nelle società per azioni per gestire in modo ordinato e non contenzioso il disinvestimento dei soci di minoranza. Sono meccanismi tecnici posti per lo più a loro tutela.

Contratti cinematografici e clausola way out

Il produttore e l’investitore potrebbero pattuire una clausola di way out. Essa consiste in un meccanismo attraverso il quale l’associato (o l’associante), regola il proprio disinvestimento nell’affare al verificarsi di un determinato evento (triggering event) ed entro un certo periodo di tempo (time frame) a un corrispettivo predeterminato sulla base di una formula.

Distinzione

Si distingue tra put option (opzione di vendita), con la quale l’investitore si obbliga a cedere la sua quota al produttore e call option (opzione di acquisto), con la quale il produttore si obbliga ad acquistare la quota dell’investitore.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che sia stato stipulato un contratto di durata triennale. Potremmo avere il caso in cui il triggering event viene calcolato in riferimento ad una data, definita exit, che indica la fine del 24esimo mese successivo alla prima proiezione del film.

Cosa potrebbe succedere in quella data?

All’exit le parti verificano se l’associato avrà incassato somme corrispondenti all’apporto netto effettivamente versato (ad esempio euro 600.000 se l’apporto era di euro 1.000.000). Questo è il triggering event.

Abbiamo 2 possibilità:

  • Opzione associante (put option): qualora all’exit l’associato abbia incassato somme complessivamente pari o superiori all’apporto netto (euro 600.000), l’associante avrà il diritto di esercitare l’opzione associante. L’associato concede ora per allora, all’associante un’opzione, in forza della quale l’associante, entro il 60esimo giorno dall’exit, avrà il diritto di anticipare la data di scadenza del contratto nei confronti dell’associato a fronte della corresponsione all’associato del “saldo uscita investitore”, ovvero una percentuale calcolata su quanto l’associato ha già percepito. Si tratta insomma di una buonuscita per liquidare anticipatamente il socio.
  • Opzione associato (call option): qualora all’exit l’associato non abbia incassato somme complessivamente pari o superiori all’apporto netto, l’associato avrà diritto di esercitare l’opzione associato. L’associante concede, ora per allora, all’associato un’opzione in forza della quale l’associato, entro il 60simo giorno dall’exit, avrà il diritto di recedere dal contratto con il diritto di ricevere dall’associante un importo calcolato in base ad una formula che in qualche modo tenga conto dei flussi di ricavo futuri ai quali l’associato rinuncia. L’associante, entro 15 giorni lavorativi, dalla comunicazione di esercizio dell’opzione associato, dovrà versare all’associato, il saldo uscita investitore calcolato sulla base di una formula predeterminata la quale, tenendo conto dei potenziali futuri flussi di cassa, andrà a ridurre la perdita subita dall’associato sull’importo netto (o eventualmente annullarla).

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